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Decreto — n. 11733/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11733/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11733/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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vv. CINZIAMARGANELLA, con domiciliazione digitale ex lege-ricorrente-controSCHITTI UGO, rappresentato e difeso dall’Avv. FRANCO CROCETTA, condomiciliazione digitale ex lege-controricorrente-controMAGLIE ENNIO, rappresentato e difeso dall’Avv. MAURO FAIULLI, condomiciliazione digitale ex lege-controricorrente-controPACIOCCO RAFFAELLO, rappresentato e difeso dall' Avv. CARLO BIASONE,con domiciliazione digitale ex lege-controricorrente-controGENERALI ITALIA S.p.a. (già TUA ASSICURAZIONI S.p.A.) in persona delNumero registro generale 4377/2025Numero sezionale 158/2026Numero di raccolta generale 11733/2026Data pubblicazione 29/04/2026procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11733/2026 — snciv · Corte di Cassazione: vv. CINZIAMARGANELLA, con domiciliazione digitale ex lege-ricorrente-controSCHITTI UGO, rappresentato e difeso dall’Avv. FRANCO CROCETTA, condomiciliazione digitale ex lege-controricorrente-controMAGLIE ENNIO, rappresentato e difeso dall’Avv. MAURO FAIULLI, condomiciliazione digitale ex lege-controricorrente-controPACIOCCO RAFFAELLO, rappresentato e difeso dall' Avv. CARLO BIASONE,con domiciliazione digitale ex lege-controricorrente-controGENERALI ITALIA S.p.a. (già TUA ASSICURAZIONI S.p.A.) in persona delNumero registro generale 4377/2025Numero sezionale 158/2026Numero di raccolta generale 11733/2026Data pubblicazione 29/04/2026procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali declinatoria di competenza divieto di rappresentanza dell'avvocato disgiunzione dei procedimenti desistenza dall'azione integrazione insufficiente

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

vv. CINZIAMARGANELLA, con domiciliazione digitale ex lege-ricorrente-controSCHITTI UGO, rappresentato e difeso dall’Avv. FRANCO CROCETTA, condomiciliazione digitale ex lege-controricorrente-controMAGLIE ENNIO, rappresentato e difeso dall’Avv. MAURO FAIULLI, condomiciliazione digitale ex lege-controricorrente-controPACIOCCO RAFFAELLO, rappresentato e difeso dall' Avv. CARLO BIASONE,con domiciliazione digitale ex lege-controricorrente-controGENERALI ITALIA S.p.a. (già TUA ASSICURAZIONI S.p.A.) in persona delNumero registro generale 4377/2025Numero sezionale 158/2026Numero di raccolta generale 11733/2026Data pubblicazione 29/04/2026procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv.

GIUSEPPECILIBERTI, con domiciliazione digitale ex lege-controricorrente-controMAMMARELLA VINCENZO, rappresentato e difeso dall'Avv. CARLOBIASIONE, con domiciliazione digitale ex legecontroBOSCHETTI CARLO, rappresentato e difeso dall' Avv. FRANCO CROCETTA,con domiciliazione digitale ex lege-controricorrente-nonché controDI FEDERICO IDA ELIA, COMUNE VACRI in persona del legalerappresentante pro tempore, CIPRIETTI DINO-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1520/2024depositata il 9/12/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come inNumero registro generale 4377/2025Numero sezionale 158/2026Numero di raccolta generale 11733/2026Data pubblicazione 29/04/2026dispositivo, in favore delle sole parti controricorrenti, non avendo le partiintimate svolto attività difensiva in questa sede;rilevato che va disposta la chiesta distrazione delle spese liquidate infavore dei suoi assistiti, Ugo Schitti e di Carlo Boschetti, all’avv.

FrancoCrocetta, che se ne è dichiarato antistatario;considerato che non sussistono i presupposti per l’accoglimento delledomande di condanna dell’attore ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.,avanzate da Raffaello Paciocco e Vincenzo Mammarella, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dispone ladistrazione delle dette spese liquidate in favore dei suoi assistiti, UgoSchitti e di Carlo Boschetti, al difensore antistatario degli stessi, avv.Così deciso in Roma, il 28/04/2026Il Presidente di Sezione DelegatoAntonietta Scrima