Cassation court dismisses appeal claiming insufficient reasoning and merit review regarding debt compensation and legal costs allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Barbara Mollis and associates against the Court of Appeal's decision to partially reform a judgment involving bread supply contracts. The appellants argued that the lower court improperly reduced their debt through offsetting claims and failed to justify the equal allocation of litigation costs. The court dismissed these claims as inadmissible attempts to re-examine the merits of the case rather than genuine legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; Art. 1223 c.c.; Art. 1226 c.c.: Appeals alleging violation of law based on insufficient reasoning or equitable damage assessment are inadmissible if they constitute a disguised attempt to re-examine the merits of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
sentate e difese dall'avvocato PAOLOPANARITI unitamente all’avvocato ANTONELLA ANAPOLI, domiciliate exlege all’indirizzo telematico in atti-ricorrenti-controL'ARTE DEL PANE S.N.C. DI POLI NICOLA C., , rappresentata e difesadall'avvocato Simone Veronese, domiciliata ex lege all’indirizzo all’indirizzotelematico in atti-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA n. 419/2025depositata il 10 marzo 2025;Numero registro generale 17812/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 11717/2026Data pubblicazione 29/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2026 dalConsigliere STEFANIA TASSONE:1.
L’Arte del Pane s.n.c. di Nicola Poli C. otteneva dal Tribunale diVicenza decreto ingiuntivo nei confronti di Barbara Mollis, G. B. diMollis Barbara C. s.n.c. e Tania Della Croce per il pagamento di euro5.074,02 per forniture di pane, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002e spese monitorie. Queste si opponevano, sostenendo che tra le partisussisteva da oltre dodici anni un rapporto di fornitura/somministrazionedi pane e che controparte lo aveva interrotto con solo tre giorni dipreavviso, causando danni e perdita di clientela nel tempo necessario areperire un nuovo fornitore, per cui eccepivano altresì la compensazionecon il proprio credito di natura risarcitoria.2.
Con sentenza n. 1479/2022 il Tribunale di Vicenza, accertato ilcredito dell’opposta verso le opponenti pari ad euro 5.074,02 e accertatoaltresì un controcredito delle opponenti pari ad euro 10.155,61, licompensava tra loro e per l’effetto condannava L’Arte del Pane s.n.c. apagare alle opponenti la residua somma di euro 5.081,59, oltrerivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo. Inparticolare, il tribunale qualificava il rapporto inter partes contratto disomministrazione, e riconosceva, liquidandolo, il risarcimento del dannocausato dal recesso dell’opposta senza congruo preavviso e dallanecessità di cambiare repentinamente il fornitore del pane.3.
Proponeva appello L’Arte del Pane s.n.c.4. Con sentenza n. 419/2025 la Corte d’Appello di Veneziaparzialmente riformava l’impugnata sentenza, compensando tra le partile spese di entrambi i gradi di giudizio.5. Barbara Mollis, G. B. di Mollis Barbara C. s.n.c. e Tania DellaCroce hanno proposto ricorso, con tre motivi. Si è difesa concontroricorso L’Arte del Pane s.n.c.Numero registro generale 17812/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 11717/2026Data pubblicazione 29/04/20266. Si è formulata proposta di decisione accelerata, ma la ricorrenteha fatto istanza per decisione nelle forme ordinarie, onde il ricorso èstato chiamato in adunanza camerale.
La parte ricorrente e lacontroricorrente hanno depositato rispettive memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia: “Omessa e/o insufficiente motivazione.Travisamento dei fatti. Violazione di legge art 1223 c.c. con riferimentoall’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Omessa valutazione e omessamotivazione su un fatto decisivo del giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. circail danno da mancato guadagno”.Il motivo è articolato nelle due seguenti censure: “Omessamotivazione della riduzione del 30% e delle imposte. Violazione di leggeex art 1223 c.c. in relazione all’art 360 comma 1 n. 3 c.p.c.;
Violazionedi legge ex art 1223 c.c. in relazione all’art 360 comma 1 n. 3 c.p.c.Errata detrazione delle imposte. Omessa motivazione sul punto”.Si censura l’impugnata sentenza laddove ha riformato la sentenza diprime cure sotto il profilo della pur riconosciuta compensazionegiudiziale, riducendo l’importo della condanna, a loro favore, dell’Artedel Pane s.n.c. per un credito residuo.2. Il secondo motivo denuncia “Violazione di legge art. 1226 c.c. inordine alla determinazione equitativa del danno con riferimento all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c.”.Si deduce che, anche sotto il profilo del pur riconosciuto risarcimentodel danno da mancato guadagno a causa del repentino recesso delfornitore, poi creditore opposto, dal contratto di somministrazione, laCorte di merito ha riformato il Tribunale ed ha ridotto il quantumdebeatur.3.
Il terzo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli art.91 c.p.c. e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,omessa motivazione”.Numero registro generale 17812/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 11717/2026Data pubblicazione 29/04/2026Si critica la Corte d’appello per aver compensato tra le parti le spesedi lite di entrambi i gradi di giudizio, in violazione del principio dellasoccombenza ed in totale assenza di motivazione.4. Il Collegio condivide quanto rilevato nella proposta di decisioneaccelerata per i primi due motivi: questi, in effetti, pur formalmentedenunciando vizi di violazione di legge (artt. 1223 e 1226 c.c.), sonoinammissibili in quanto volti sostanzialmente a sollecitare un riesame delmerito della controversia (Cass. n. 9314/2025;
Cass. n. 31251/2021);inoltre, la denuncia del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.non risulta idoneamente formulata nei termini precisati da S.U. nn. 8052e 8053 del 2014.5. Il terzo motivo palesemente non è ammissibile, ma invece incorrenella infondatezza, dato che la Corte di appello ha esplicitato in unaeffettiva motivazione le ragioni della integrale compensazione dellespese processuali - v. p. 18 dell’impugnata sentenza, ove si fariferimento alla “revoca del decreto ingiuntivo” ed alla “esiguità delresiduo credito delle appellate per le voci liquidate nella sentenza” -.6.
In conclusione, quindi, il ricorso deve essere rigettato.Considerato l’alterno andamento delle precedenti fasi di merito, le spesedel giudizio di legittimità sono integralmente compensate tra le parti.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento a opera della partericorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, sedovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso compensando le spese.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellaNumero registro generale 17812/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 11717/2026Data pubblicazione 29/04/2026sussistenza dei presupposti per il versamento a opera della partericorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, sedovuto.Così deciso in Roma il 17 aprile 2026Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI