Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of decisive character regarding procedural violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Angelo Vitale's appeal inadmissible, ordering him to pay the opposing party's costs. Vitale argued that the lower court failed to address his claim that olive and walnut harvesting was excluded from the alleged lease contract. The court ruled this complaint inadmissible because it lacked decisive character, as it was conditional on the outcome of other merits arguments and did not independently demonstrate a procedural prejudice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 360-bis, n. 2 c.p.c.: A complaint alleging a violation of procedural principles is inadmissible if it lacks decisive character and does not independently establish a prejudice to the applicant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
-controVitale Angelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Allu',domiciliato digitalmente ex lege;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1960/2021depositata il 02/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dalConsigliere Simona Sansa.Numero registro generale 5463/2022Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 11685/2026Data pubblicazione 29/04/20261. Angelo Vitale, coltivatore diretto, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 150del 2011, introdusse, con ricorso del 13 gennaio 2016 (iscritto al n.148/2016 R.G.), un giudizio di accertamento di contratto verbale di affittoagrario in forza del quale Giorgio Arezzo gli aveva concesso, previopagamento di un canone concordato in euro 6.000,00, tutti gliappezzamenti costituenti il fondo rustico sito in Chiaramonte Gulfi,contrada Pretepaolo, in catasto al f. 37 part. 4 di ha 00.50.00.Contestualmente, in data 20 gennaio 2011, era stata sottoscritta tra lestesse parti una scrittura privata di comodato (registrata all’Agenzia delleEntrate di Ragusa il 26 gennaio 2011) di una parte del fondo, costituita dafabbricati rurali strumentali alla conduzione dello stesso (stalle,capannone, magazzini, sala mungitura).
Dedusse il ricorrente che GiorgioArezzo non aveva voluto formalizzare il contratto di affitto per assicurarsi“la libera disponibilità, materiale e giuridica, del fondo per intuibili ricaduteeconomiche in ordine ai finanziamenti in agricoltura”. Con raccomandatadel 5 febbraio 2015 Giorgio Arezzo intimò ad Angelo Vitale l’immediatarestituzione dei fabbricati oggetto del contratto di comodato e depositòricorso per reintegrazione ex art. 703 c.p.c. affermando di essere statoprivato del possesso del fondo. Il ricorrente dedusse, inoltre, che GiorgioArezzo gli impedì, dal mese di agosto 2015, di attingere l’acqua dal pozzoinsistente sul fondo condotto in affitto, costringendolo ad utilizzare unpozzo in disuso e ad affrontare i relativi costi.
Pertanto, Angelo Vitalechiese che fosse riconosciuto e dichiarato che “tra le parti del giudizio dal1° gennaio 2011 intercorre rapporto di affitto di fondo rustico a coltivatorediretto ex artt. 1 e segg. L. 203/82 avente ad oggetto il prediodenominato “Pretepaolo”, di proprietà del Sig. Arezzo, identificato alleparticelle catastali sopra riportate, con durata minima e canone pari ad e6.000,00 annui” e che Giorgio Arezzo fosse poi condannato “alNumero registro generale 5463/2022Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 11685/2026Data pubblicazione 29/04/2026risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati al ricorrentein conseguenza dell’inadempimento agli obblighi discendenti dal dedottorapporto di affitto per le motivazioni esposte in narrativa, nella misura di €5.000,00 ovvero in quell’altro importo maggiore o minore che potrà ancheequitativamente essere determinato dal Tribunale adito, previa consulenzatecnica d’ufficio”, nonché “al pagamento delle indennità ex artt. 16 e 17 L.203/82 per i miglioramenti apportati”; in subordine, in caso di mancatoriconoscimento dell’esistenza del contratto di affitto di fondo rustico,chiese che gli venisse riconosciuto il diritto al rimborso delle spese perinterventi straordinari e urgenti con conseguente condanna del resistenteal pagamento delle somme equitativamente determinate.Costituendosi, Giorgio Arezzo negò l’esistenza del contratto di affitto,affermando che sussisteva tra le parti solo il contratto di comodato, epropose domanda riconvenzionale, chiedendo dichiararsi cessato ilcontratto di comodato e la condanna al risarcimento dei danni subiti acausa dell’arbitraria invasione dei terreni da parte di Angelo Vitale.Nelle more di quel giudizio Giorgio Arezzo intimò sfratto per morositànel pagamento dei canoni di affitto concordati ed Angelo Vitale provvide,nel termine di grazia concessogli, a sanare la morosità mediante ilpagamento dell’importo di euro 31.909,18, sicché il giudizio si conclusecon l’ordinanza del 29 aprile 2017 di declaratoria di cessazione dellamateria del contendere, quanto alla intimazione di sfratto, e diimproponibilità della domanda di risoluzione del contratto di affitto agrario.Il Tribunale di Ragusa, svolta l’istruttoria, con sentenza n. 4612 del 4luglio 2019, accertò “la sussistenza di un contratto di affitto di fondorustico tra le parti, stipulato verbalmente, per il canone annuo di euro6.000,00, e una durata minima legale di quindici anni”, traendo taleconclusione dal fatto che Giorgio Arezzo aveva proposto l’intimazione disfratto per morosità, insistendo su tale richiesta “anche dinanzi all’IPA, insede di tentativo di conciliazione, sul presupposto dell’esistenza di unNumero registro generale 5463/2022Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 11685/2026Data pubblicazione 29/04/2026contratto di affitto agrario” precisando che “un ulteriore elementosignificativo è traibile dalla causale “affitto” indicata nella disposizione dibonifico per l’anno 2014, da parte del Vitale, in favore dell’Arezzo”.
IlTribunale condannò Giorgio Arezzo al risarcimento dei danni patrimonialisubiti dal ricorrente, quantificati in euro 3.879,40 oltre interessi, e dichiaròl’improcedibilità della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto“sia perché non preceduta dal previo obbligatorio tentativo di conciliazionedinanzi all’IPA ex art. 46 l. 203/1982 (cfr. tra le tante Cass. 22048 del22.09.2017), sia per inosservanza dell’art. 418 c.p.c., non avendo assoltoall’onere di richiedere al Giudice adito la fissazione con decreto di unanuova udienza. Sotto tale ultimo profilo, la relativa decadenza non puòritenersi sanata dall'emissione da parte del Giudice d’ufficio, in difetto dispecifica istanza, del decreto di fissazione di una nuova udienza (cfr.
Cass.n. 23815/2007; Cass. n. 9965/2001)”.2. La sentenza è stata appellata da Giorgio Arezzo, il quale haformulato i seguenti motivi di impugnazione:- violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui haaffermato che “deve intendersi provata l’esistenza tra le parti di unrapporto di affitto di fondo rustico a coltivatore diretto ex artt. 1 ss.L.203/1982, a far data dal gennaio 2011, avente durata minima legale diquindici anni, per un canone annuo di €. 6.000,00”, in quanto viene datavalidità probatoria alla “proposizione di una intimazione di sfratto permorosità, con contestuale richiesta di convalida, da parte dell’Arezzo neiconfronti del Vitale, richiesta nella quale lo stesso aveva insistito anchedinnanzi all’IPOA, in sede di tentativo di conciliazione, sul presuppostodella esistenza di un contratto di affitto agrario”.
Ed ancora nella parte incui viene data valenza probatoria alla “causale “affitto” indicata nelladisposizione di bonifico per l’anno 2014, da parte del Vitale in favoredell’Arezzo”;Numero registro generale 5463/2022Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 11685/2026Data pubblicazione 29/04/2026- violazione dell’art. 116 c.p.c.: i testimoni hanno chiaramente riferitoche non era il Vitale a lavorare i campi che egli assume condurre inlocazione, ma che erano “lavorati” da altri agricoltori, su incarico delproprietario.
E ciò a riprova che il Vitale era solo un comodatario dei benioggetto di comodato. Inoltre, la sentenza impugnata non avevacorrettamente valutato l’esito del giuramento decisorio deferito, peraltroinutilizzabile poiché corredato di una dichiarazione aggiuntivaassolutamente inammissibile;- violazione dell’art. 233 c.p.c., in quanto il Tribunale non avevaammesso il giuramento decisorio deferito dall’appellante nellaformulazione rivisitata;- violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., nella parte in cui avevadisposto la condanna al pagamento dei danni pari ad euro 3.879,40, inquanto non provati all’esito dell’istruttoria;- violazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui non aveva dichiaratoche, comunque, dal contratto d’affitto, “andava esclusa la raccolta delleolive e delle noci, come ammesso dallo stesso Vitale Angelo nel suoricorso introduttivo, come si poteva rilevare anche da documentazione(Racc. n. 15368740651 del 25-11-2019 ric. il 29-11-2019, e PEC dirisposta del 29-11-2019) versata in grado d’appello”.Con sentenza n. 1960/2021, depositata il 2 novembre 2021, la Corted'appello di Catania, Sezione Specializzata Agraria, ha rigettato i motivi diimpugnazione, condannando l’appellante alle spese di lite.3.
Avverso tale sentenza Giorgio Arezzo propone ricorso percassazione fondato su cinque motivi.Angelo Vitale ha resistito notificando e depositando controricorso.Ministero non ha depositato conclusioni, mentre entrambe le parti hannodepositato memorie ex art. 378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 5463/2022Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 11685/2026Data pubblicazione 29/04/20261. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 113, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nel capo in cui asserisce infondatol’appello “in forza della inoppugnabile valenza probatoria che ancora unavolta merita di essere attribuita agli atti del giudizio derivatodall'intimazione di sfratto per morosità che detto appellante spiccava, altempo nei confronti del Vitale: tale intimazione avendo, infatti, a suoindefettibile postulato di fondo la precedente stipula con l'intimato di uncontratto di affitto agrario».L’illustrazione del motivo lascia emergere tre distinte censure.In primo luogo, secondo la difesa del ricorrente, l’intimazione di sfrattonon costituisce “riconoscimento per facta concludentia del rapporto diaffitto agrario”, in quanto il giudizio di intimazione di sfratto fu introdottosenza alcun riconoscimento di effettiva esistenza di un contratto di affittodi fondo rustico «al solo scopo di interdire al comodatario la posizione diavvalersi di un inesistente contratto agrario e contemporaneamente dibeneficiare delle condizioni del comodato, senza pagare assolutamentenulla».La pretesa di esistenza di un contratto di affitto da parte di AngeloVitale avrebbe dovuto imporre a quest’ultimo il pagamento del relativocanone: questo fu il motivo per cui – secondo la prospettazione delricorrente - gli fu intimato lo sfratto per morosità.In secondo luogo, il provvedimento con cui venne dichiarata sanata lamorosità in pendenza di giudizio non è idoneo al giudicato, in quanto è unprovvedimento di estinzione del giudizio per ragioni di rito.Inoltre, il ricorrente contesta la sentenza nella parte in cui avrebbeaffermato l’esistenza del contratto di affitto per facta concludentia,laddove egli ha sempre disconosciuto l’esistenza di quel contratto,ribadendo che il procedimento per convalida di sfratto era stato introdottoper “interdire al comodatario la posizione di avvalersi di un inesistenteNumero registro generale 5463/2022Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 11685/2026Data pubblicazione 29/04/2026contratto agrario e contemporaneamente di beneficiare delle condizioni delcomodato, senza pagare assolutamente nulla”.Infine, deduce il ricorrente che dall’esito del giuramento decisoriodeferito ad Angelo Vitale, il Tribunale avrebbe dovuto trarre la conclusioneche il bonifico effettuato nell’anno 2014 non aveva quale causale un“affitto”, ma era solo il corrispettivo dell’acquisto del fieno.
La formula sucui il Vitale aveva giurato era la seguente: “Giuro e giurando nego chenell’anno 2014 ho acquistato dal sig. Arezzo Giorgio una partita di fienodallo stesso prodotto nel fondo rustico sito in c.da Pretepaolo per il prezzodi € 12.000,00”. “Giuro e giurando nego che la stima del quantitativo difieno da me acquistato sul campo fu fatta, su mia richiesta e su mioincarico, dal sig. Tumino Giovanni”.In ogni caso, sempre secondo il ricorrente, “il giuramento èinutilizzabile poiché è corredato di una dichiarazione aggiuntivaassolutamente inammissibile” del seguente tenore:
“la stima del fienovenne fatta dal sig. Tumino Giovanni su richiesta congiunta mia e del sig.Arezzo e che poi questa partita di fieno venne comprata da un terzo che sichiama anch’egli Tumino Giovanni diverso dallo stimatore. Il ricavatovenne impiegato dal sig. Arezzo per pagare il terzo Massari Giovanni cheaveva eseguito dei lavori in favore del sig. Arezzo”.Il motivo è inammissibile.Lo è in primo luogo, in quanto assume come oggetto di censura unbreve periodo iniziale della motivazione della sentenza impugnata,trascurando di considerare che esso è solo prodromico ad unaarticolazione successiva esplicativa, che viene ignorata.In secondo luogo, e ferma l’assorbenza del primo rilievo, quanto allacensura di violazione dell’art. 2909 c.c. sussiste inammissibilità, giacchéessa non si correla alla motivazione, che non ha in alcun modo attribuitoall’esito del giudizio di sfratto valore di cosa giudicata.Numero registro generale 5463/2022Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 11685/2026Data pubblicazione 29/04/2026Quanto alla deduzione della violazione dell’art. 115 c.p.c., la censuranon è dedotta secondo i criteri a suo tempo enunciati da Cass. n. 11892del 10/06/2016, che, in motivazione, ha chiarito che «per dedurre laviolazione del paradigma dell'art. 115 è necessario denunciare che ilgiudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedottedalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione dellanorma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicatoo contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioèdichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente,cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposteinvece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto unpotere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione nonsi può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato leprove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dalparadigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazionedelle prove"» (i medesimi principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite conla sentenza n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione espressa, sebbenenon massimata sul punto, e, quindi, ex multis da Cass., Sez.
Un. n. 20867del 30/09/2020).2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c. », nella parte in cui il giudice di secondo grado haaffermato “quanto, d'altro canto, al succitato bonifico bancario recante lacausale "affitto" - è dunque il caso di ribadire in questa ulteriore sedeprocessuale quanto già il Collegio che l'Arezzo a suo tempo adiva [sic] conreclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (dopo che il giudice monocraticoaveva, con ordinanza del 18.2.2016, rigettato il summenzionato suoNumero registro generale 5463/2022Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 11685/2026Data pubblicazione 29/04/2026ricorso ex art. 703 c.p.c.) rilevava”.
In particolare, nel giudizio direintegrazione proposto ai sensi dell’art. 703 c.p.c., Giorgio Arezzo nonaveva contestato la causale (“affitto”) dei pagamenti del canone di affittorelativo all’anno 2014 e il Collegio, in sede di reclamo, aveva evidenziatoche era priva di ragione la concessione in godimento gratuito deicaseggiati rurali oggetto del contratto di comodato senza nulla prevederesugli immobili di cui i caseggiati costituivano pertinenze.Secondo il ricorrente, Angelo Vitale avrebbe dovuto provare tutti glielementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo l’avvenutopagamento, ma anche la esistenza del contratto.
La Corte territoriale,invece, avrebbe invertito l’onere probatorio, ponendo a suo carico quellorelativo alla diversa causale del versamento ricevuto.Il motivo è inammissibile.Quanto alla pretesa violazione dell’art. 115 c.p.c., per le stesse ragionigià espresse a proposito del motivo precedente.La violazione dell’art. 2697 c.c. non è dedotta secondo i criteri indicatidalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16598 del 05/08/2016, ove èchiarito che «La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice dimerito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modoerroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quellache ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispeciebasate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni», e, quindi, da Cass.,Sez.
Un. n. 20867 del 30/09/2020, nonché, con altra declinazione daCass. n. 13395 del 29/05/2018 (secondo cui: «La violazione del precettodi cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellache ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non inveceladdove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svoltoNumero registro generale 5463/2022Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 11685/2026Data pubblicazione 29/04/2026delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede dilegittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.)»), oltre aCass. n. 18092 del 31/08/2020;
Cass. n. 26769 del 23/10/2018.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la «violazione degli artt.416, 418 e 420 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 1 e n. 3 c.p.c., dellasentenza di secondo grado nella parte in cui afferma che “dallacompulsazione degli atti del giudizio di primo grado emerge, infatti, che inquella sede processuale l'Arezzo non si preoccupava di richiedere già nellasua comparsa di costituzione e risposta - in subordine, ovvero per il casodi ritenuta inammissibilità della sua domanda riconvenzionale - che le suepretese risarcitorie fossero allora vagliate alla stregua di eccezionericonvenzionale; tanto egli faceva solo con le sue note autorizzate del20.1.2017, vale a dire soltanto tardivamente ai sensi del chiaro dispostodell’art. 420 c.p.c.».Come è dato comprendere dalla sentenza di primo grado e da quella disecondo grado, nel giudizio intrapreso da Angelo Vitale, Giorgio Arezzo haspiegato domanda riconvenzionale volta ad ottenere la declaratoria dicessazione del contratto di comodato ed il risarcimento del danno da luilamentato.
La domanda riconvenzionale è stata dichiarata improcedibileper mancato esperimento del tentativo di conciliazione e per mancatorispetto della previsione di cui all’art. 418 c.p.c. (secondo la quale l’attorein riconvenzionale deve chiedere al giudice, a pena di decadenza delladomanda, la fissazione di una nuova udienza).Secondo la difesa del ricorrente, la domanda riconvenzionale, da luiproposta tempestivamente e con la quale aveva contestato gli assunti diAngelo Vitale, doveva essere esaminata come eccezione riconvenzionale e,in forza di essa, doveva essere rigettata la domanda attorea.Il motivo è inammissibile, in quanto dedotto in violazione dei requisitiprescritti, a pena d’inammissibilità, dall’art. 366, n. 4 e n. 6, c.p.c..Numero registro generale 5463/2022Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 11685/2026Data pubblicazione 29/04/2026Secondo costante orientamento della S.C., in applicazione del principiodi specificità del ricorso per cassazione «debbono essere precisate eriferite, con chiara sintesi idoneamente funzionale ad elidere dubbi dicomprensione, le pretese quali svolte nelle fasi di merito, e le rispostedate dai precedenti giudici, così da poter apprezzare la concludenza dellecensure a quelle risposte, previa ragionata ovvero pertinente menzione siadegli atti dove verificare quanto così congruamente riportato, sia della lorounivoca collocazione nell'incarto documentale come appropriatamenteofferto all’esame della Suprema Corte» (Cass. n. 5916 del 16/03/2026).
Ilrequisito di specificità «può essere concretamente soddisfatto “anche”fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod.proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di meritoin cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli attiprocessuali su cui il ricorso si fonda» (Cass. n. 25447 del 16/09/2025;Cass. n. 12481 del 19/04/2022).Nella specie, il ricorrente omette di fornire l’indicazione specifica quoadcontenuto degli atti su cui si fonda, nonché di localizzarli in questo giudiziodi legittimità, ove prodotti, oppure – alla stregua di quanto statuito dalleSezioni Unite n. 22726 del 27/09/2011 – facendo riferimento alla loropresenza nel fascicolo di ufficio del giudizio di appello ed eventualmente inesso al fascicolo di primo grado, in ipotesi acquisito.Peraltro, l’assoluta genericità contenutistica sulla pretesariconvenzionale e sulla eccezione che i fatti su cui si fonda avrebberocomunque individuato, nemmeno consente di percepire se veramente talifatti avrebbero potuto assumere carattere di eccezione, che, in ogni caso,sarebbe stata soggetta anch’essa alla preclusione di cui all'art. 416 c.p.c..4.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la «violazione e falsaapplicazione degli artt. 345 e 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 1 e n. 3c.p.c.. Oggetto di questa controversia, come si ricava dall’attointroduttivo, è l’accertamento giudiziale di un presunto “contratto di affittoNumero registro generale 5463/2022Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 11685/2026Data pubblicazione 29/04/2026di fondo rustico a coltivatore diretto di cui agli artt. 1 e ss. L. 203/1982,avente ad oggetto il predio denominato “Pretepaolo” di proprietà del sig.Arezzo, identificato alle particelle catastali sopra riportate, con durataminima legale e canone pari ad €. 6.000,00 annui”».Secondo il ricorrente il giudice in relazione ai capitoli di prova ammessiavrebbe dovuto trarre la conclusione che il bonifico effettuato dal Vitalenon aveva quale causale un “affitto”, ma era solo il corrispettivodell’acquisto di fieno.
Inoltre, poiché in sede di giuramento era stataaggiunta una dichiarazione ulteriore, il giudice avrebbe dovuto ritenereinammissibile il giuramento reso e avrebbe dovuto ammettere lariformulazione chiesta dal ricorrente.Il motivo è inammissibile.L’evocazione del paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 1 c.p.c.non è comprensibile, non venendo in rilievo motivi attinenti allagiurisdizione.Inoltre, nel ricorso non è individuata la motivazione cui quanto illustrasi riferirebbe ed anzi, a pag. 9, si fa riferimento al Tribunale.A prescindere, poi, dall’evocazione degli artt. 345 e 346 c.p.c. nellaformulazione della censura, l’illustrazione del motivo nulla contiene diriconducibile al disposto delle norme richiamate.Quanto, infine, alla invocata violazione dell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., il ricorrente prospetta una censura che involge una valutazionenel merito delle prove assunte nel corso del giudizio, non ammissibile inquesta sede.5.
Con il quinto motivo il ricorrente lamenta un error in procedendo,produttivo della nullità della sentenza di secondo grado per omessapronuncia sul sesto motivo di appello, in relazione all'art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c.. In sede di appello il ricorrente aveva lamentato la violazionedell’art. 112 c.p.c., in quanto “la decisione è illegittima perché non tiene inconsiderazione e non ha dichiarato che comunque dal presunto contrattoNumero registro generale 5463/2022Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 11685/2026Data pubblicazione 29/04/2026d’affitto andava esclusa la raccolta delle olive e delle noci, come ammessodallo stesso Vitale Angelo nel suo ricorso introduttivo”.Il motivo è inammissibile.Vertendosi in tema di vizio di violazione di norma del procedimento, ilmotivo – attesa la genericità dell’esposizione quanto allo scopo cuiassolveva la censura di omessa pronuncia imputata alla sentenza di primogrado – risulta inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 2 c.p.c., secondola declinazione fornitane da Cass. n. 22341 del 26/09/2017, che haprecisato che «la censura concernente la violazione dei "principi regolatoridel giusto processo" e cioè delle regole processuali ex art. 360 n. 4 c.p.c.,deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisionee, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia».Nel caso in esame, il motivo risulta privo di decisività, nel senso chenon è dato comprendere se sul vizio di omessa pronuncia la corteterritoriale dovesse comunque pronunciarsi atteso l’esito dello scrutinio deimotivi precedenti.Questa incertezza è tanto più evidente, se è vero che parte ricorrentenella memoria osserva testualmente quanto segue:
«Infine anche ilmotivo relativo alla mancata pronunzia della richiesta subordinata diesclusione della raccolta del frutto di olive e noci merita accoglimento,seppure subordinatamente all’accoglimento del ricorso de quo».6. Si deduce, infine che «In applicazione dell’art. 91 c.p.c. le spese deitre gradi del giudizio e dell’eventuale giudizio di rinvio vanno poste acarico della controparte».Il motivo è inammissibile, in quanto è, in realtà, un “non motivo”,giacché postula un effetto, quello della caducazione delle statuizioni sullespese dei gradi merito che, riguardo a quelle di appello dovrebbeconseguire alla cassazione della sentenza, cosa che invece scaturirebbedalla mera applicazione del primo comma dell’art. 336 c.p.c. e per quelleNumero registro generale 5463/2022Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 11685/2026Data pubblicazione 29/04/2026di appello all’eventuale riforma e caducazione della sentenza di primogrado da parte del giudice di rinvio dopo la detta cassazione.In pratica si postula un effetto solo come conseguenzadell’accoglimento dei precedenti motivi.7.
In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese processuali delgiudizio di cassazione seguono la soccombenza. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamentoin favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, cheliquida in complessivi euro 5.000,00, di cui euro 200,00, per spese, oltrealle spese generali ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione del 15 aprile 2026.Il PresidenteRaffaele Gaetano Antonio Frasca