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Ordinanza — n. 11645/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as parties jointly requested termination of the dispute and offset litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11645/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the subject matter of the dispute terminated because all parties jointly requested it on January 22, 2026. The appellant, Rizzo, and the respondent, Ametrano, agreed to offset litigation costs, leading the court to omit a ruling on expenses. Consequently, the appeal was dismissed without a substantive decision on the merits as the controversy was resolved by mutual agreement.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 379 c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: When parties jointly request the termination of the dispute with an agreement on cost offset, the court must declare the subject matter of the controversy terminated.

Parole chiave

Generato dall'IA
joint termination request offset litigation costs cessazione materia contendere omission expense ruling mutual agreement dismissal cassazione ordinanza procedural termination

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 379 c.p.c.
Art. 380 c.p.c.

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Testo completo

rizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesidall'avvocato Filippo Di Costanzo;-ricorrente-controAmetrano Ernesto, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato Romano Ciccone;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4098/2022depositata il 05/10/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dallaConsigliera Antonella Pellecchia;Numero registro generale 29700/2022Numero sezionale 942/2026Numero di raccolta generale 11645/2026Data pubblicazione 29/04/2026considerato che:è irrilevante dare conto dell’oggetto della controversia, dello sviluppo delprocesso e delle ragioni dell’impugnazione per Cassazione;infatti, con atto depositato in data 22 gennaio 2026, tutte le parti hannochiesto congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere, concompensazione delle spese di lite;tale istanza - e negli stretti limiti in cui è formulata - può essere accolta,del resto essendo menzionato anche l’atto intercorso tra le parti cheavrebbe definito la materia stessa;può omettersi di provvedere sulle spese, tenuta nella debitaconsiderazione la - pur non decisiva, per l’indisponibilità del relativopotere del giudicante - dichiarazione delle parti di avere raggiunto accordoin merito alla regolamentazione delle spese del giudizio;il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;p. q. m.la Corte dichiara cessata la materia del contendere.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 11 marzo 2026.Il Presidente