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Ordinanza — n. 11577/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11577/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11577/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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rico, Lamberini Maria Perla, Magnoni Romeo, MaioGiuseppe, Manca Tiziana, Marzano Arturo, Marzini Stefano, MinnaMaria Carmela, Moggia Elisabetta Maria, Montesi Simonetta, MostardaSilvia, Negro Caterina, Nella Angela, Nicolini Fausto, Palladino Diego,Papini Stefania, Peruzzi Fabrizio, Pestelli Germano, Petricca Attilio, PinoCarmela Assunta, Pizzini Andrea, Polito Alberto, Priori Alberto, RagostaMaurizio, Rosoni Riccardo, Saleri Laura, Schilirò Mario, ScordoGiuseppe Antonio Maria, Sigona Luigi, Sorace Mario, Stilo Domenica,Tavella Ketty, Torelli Fabrizio, Valente Livio, Viora Elsa e Vivalda LucinaCarla, rappresentati e difesi dall’Avv.

Regesto Legislator

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art. 335 cod. proc. civ, art. 371 c.p, art. 332 c.p, art. 334 c.p, art. 101 Cost, art. 2935 c.c; Ordinanza — n. 11577/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Sez. U. n. 17619del 2022) esaminando la questione dell’esistenza di un rimedioeffettivo nell’ordinamento interno a favore delle pretese tutelate alivello comunitario in favore dei medici specializzandi, hanno avutomodo di precisare che la giurisprudenza formatasi nell’ordinamentointerno «non contrasta con i principi affermati dalla giurisprudenzadella Corte Europea dei diritti dell’uomo, in particolare laddove affermae tutela il diritto di accesso al tribunale, sancito dall’art. 6, par. 1 dellaConvenzione. Come osservato dal Procuratore generale, dallagiurisprudenza sul punto si ricava che il diritto di accesso ad unTribunale deve essere “concreto ed effettivo” (Bellet c.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario prestazioni indebitamente riscosse riposo compensativo indennità di patrocinio indennità per lavoro ridotto retroattiva indennità giornaliera di malattia

Disposizioni normative citate

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art. 335 cod. proc. civ
I due ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quantoproposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per esseretrattati unitariamente.2.
art. 371 c.p
art. 332 c.p
art. 334 c.p
art. 101 Cost
Con il secondo, il terzo e il quarto motivo ─ rubricatirispettivamente: «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 Cost.Numero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026in relazione all’art.
art. 2935 c.c
3 c.p.c.»; «violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art.
art. 132 c.p
art. 3 Cost
13, 16 della Direttiva 82/76, nonché dell’art. 3 Cost., artt.
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Testo completo

rico, Lamberini Maria Perla, Magnoni Romeo, MaioGiuseppe, Manca Tiziana, Marzano Arturo, Marzini Stefano, MinnaMaria Carmela, Moggia Elisabetta Maria, Montesi Simonetta, MostardaSilvia, Negro Caterina, Nella Angela, Nicolini Fausto, Palladino Diego,Papini Stefania, Peruzzi Fabrizio, Pestelli Germano, Petricca Attilio, PinoCarmela Assunta, Pizzini Andrea, Polito Alberto, Priori Alberto, RagostaMaurizio, Rosoni Riccardo, Saleri Laura, Schilirò Mario, ScordoGiuseppe Antonio Maria, Sigona Luigi, Sorace Mario, Stilo Domenica,Tavella Ketty, Torelli Fabrizio, Valente Livio, Viora Elsa e Vivalda LucinaCarla, rappresentati e difesi dall’Avv.

Carlo Amoruso, domiciliatiNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026digitalmente ex lege;– ricorrenti –controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministerodell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economiae delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generaledello Stato, domiciliati digitalmente ex lege;– controricorrenti –nonché sul ricorso successivamente proposto daBorziani Anna Maria;

Canino Tommaso; Cuzzucoli Leonardo; D’IntinoDomenico; Di Cagno Giuseppe; Ferrantelli Giuseppe; Ferranti Daniela;Gabellieri Paolo; Gasperoni Tullio; Gerbino Giovanni, Gerbino Carlo,Gerbino Francesca e Gerbino Martina, n.q. in qualità di eredi di PomeroGiulia; Iatrino Giuseppe; Magliona Gabriella; Majorano Marco; ManariDanilo; Mancini Vincenzo Lorenzo; Manfrinetti Arturo Marco; MantovaDomenico; Marescalco Sebastiano; Mauro Carolina; Melilli ClaudiaEmanuela; Menci Roberto; Mercurio Vito Sante; Merlino Maria;Mingazzini Tamara; Mirabella Antonio; Modica Giuseppe;

MorosilloLidano Antonio; Mussini Paola; Nobili Stefano Attilio; Ongari Susanna;Ottaviani Marcello; Pacini Monica; Pagano Tommaso; Panico Claudio;Parisi Nicoletta; Pastore Enrica; Pastorelli Ruggero; Perotti Mario;Peruzzini Marco; Petraglia Bruno; Pierucci Giuseppe; Pilato Francesco;Pisaniello Piero; Pittari Biagio Fausto; Pittioni Daniele; PizzamiglioCarlo, n.q. di procuratore generale di Marchetti Ilaria Maria; Pollini Iva;Pone Eduardo; Potì Cristina; Proietti Claudio; Puddu Raffaele; RagazzoGino; Rizzo Antonio; Roberti Giuseppe; Rocchetti Orietta;

RotoloGiuseppe; Russo Francesco; Saggese Nicodemo; Salviera Carlo;Santacroce Luigi; Santagata Rosario; Savastano Claudio; Sbrogiò LucaNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026Gino; Scaccianoce Giuseppe; Scarsi Pierluigi; Scrofani Angela; SerraGrazia; Spitaleri Antonino; Stifano Giovanna; Stillo Giuseppe; SudosoMaria Sonia; Tellarini Margherita; Tocco Ettore; Travaglini Filomena;Tullo Giuseppe; Valletta Walter Gesù; Vanni Egidio Biagio; VeticaAngelo; Viceconte Francesco;

Vittiglio Vincenzo; Voltolini Susanna; ZiniAlessandro; Zoppi Antonio; tutti rappresentati e difesi dall’Avv. MarcoTortorella, domiciliati digitalmente ex lege;– ricorrenti –controPresidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della Salute, Ministerodell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economiae delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generaledello Stato, domiciliati digitalmente ex lege;– controricorrenti –avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 551/2024,depositata il 25 gennaio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2026dal Consigliere Emilio Iannello.1.

Numerosi medici specializzati, tra cui gli odierni ricorrenti,convennero davanti al Tribunale di Roma, nel 2011, insieme con altrimedici, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il Ministerodella Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendonela condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti allamancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e82/76/CEE.Esposero a fondamento di aver frequentato vari corsi dispecializzazione post lauream in diverse discipline mediche senzapercepire alcuna remunerazione, nonostante quanto previsto dallaNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026normativa eurounitaria, poiché lo Stato italiano solo con d.lgs. n. 257del 1991 aveva stabilito una borsa di studio annuale di £ 21.500.000unicamente a favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazionea decorrere dall’anno accademico 1991/1992.Chiesero, pertanto, il riconoscimento del loro diritto a percepireun’adeguata remunerazione e la condanna delle amministrazioniconvenute, in via alternativa a titolo di risarcimento.2.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 23865/2019:— escluse la legittimazione passiva dei Ministeri convenuti;— rigettò la domanda proposta dai medici che avevano iniziato icorsi di specializzazione prima del 29 gennaio 1982, data di entrata invigore della direttiva n. 82/76/CEE;— accolse le domande dei medici che, iscritti ai rispettivi corsi dispecializzazione dopo il 29 gennaio 1982, avevano prodotto validi attidi interruzione del termine decennale di prescrizione decorrente dal 27ottobre 1999, riconoscendo a ciascun attore l’importo di € 6.713,94 perciascun anno accademico frequentato.Regolò le spese secondo soccombenza, compensandole tra gli attorivittoriosi e le amministrazioni convenute diverse dalla Presidenza delConsiglio.3.

Avverso tale decisione diversi gruppi di medici proposeroseparati appelli; tra essi, per quanto qui interessa, Luciano Arcudi ealtri, patrocinati dall’Avv. Amoruso, e Anna Maria Borziani e altri,patrocinati dall’Avv. Tortorella.La Corte d’appello di Roma, riuniti i giudizi sotto il n. 299/2020 R.G.,con sentenza n. 551/2024, depositata il 25 gennaio 2024, ha accolto,per quanto ancora interessa, gli appelli dei medici iscrittisi in dataanteriore al 29 gennaio 1982 limitatamente ai corsi di specializzazionerientranti tra quelli indicati nelle direttive comunitarie e limitatamentea coloro nei confronti dei quali le amministrazioni appellate,costituendosi nel primo grado dei rispettivi giudizi, non avevanoNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026proposto l’eccezione di prescrizione; ha rigettato invece gli appelli dicoloro che, soccombenti in primo grado per la eccepita e ritenutaprescrizione dei crediti azionati, avevano contestato con il propostogravame l’individuazione del dies a quo del termine prescrizionale,nonché gli appelli con i quali si contestava l’erronea esclusione di alcunicorsi da quelli per i quali era fondatamente deducibile la violazione delledirettive europee e altri appelli ancora che contestavano laquantificazione dell’indennizzo.4.

Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso percassazione, con atti distinti, Luciano Arcudi e altri (con il patrociniodell’Avv. Carlo Amoruso), con nove motivi, e Anna Maria Borziani e altri(con il patrocinio dell’Avv. Marco Tortorella), con cinque motivi.Le amministrazioni intimate hanno depositato separati controricorsiper resistere ad entrambe le impugnazioni.5. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è statada rituale comunicazione alle parti.Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.I ricorrenti difesi dall’Avv.

Tortorella hanno depositato memoria.Sono state depositate diverse rinunce.RAGIONI DELLA DECISIONEI. Rilievi preliminari.1. I due ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quantoproposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per esseretrattati unitariamente.2. Per stabilire quale dei due vada considerato come ricorsoprincipale occorre aver riguardo all’ordine cronologico di proposizione.Poiché il ricorso per cassazione si «propone» con la notifica (arg. exart. 330 c.p.c.), mentre il tempestivo deposito nei venti giornisuccessivi ne è solo condizione di procedibilità (art. 369, primo comma,c.p.c.), è la data di notifica che costituisce l’elemento da porre a baseNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026di tale ordine cronologico: il ricorso notificato in data più remota èquello proposto per primo e, come tale, andrà considerato quale ricorsoprincipale.Solo in caso di notifiche in pari data, bisogna far riferimento alledate di deposito dei ricorsi, considerandosi in tal caso principale ilricorso depositato per primo e, di conseguenza, incidentale quellodepositato successivamente (v.

Cass. n. 4088 del 1983; n. 27932 del2025; n. 32071 del 2025; n. 33662 del 2025).Nella specie, pertanto, ricorso principale deve considerarsi quellopatrocinato dall’Avv. Amoruso, notificato in data 24 luglio 2024 edepositato il successivo 26 luglio 2024, prima dunque del ricorsopatrocinato dall’Avv. Tortorella, notificato bensì anch’esso il 24 luglio2024, ma depositato il 10 settembre 2024.3. Occorre però precisare che, nella specie, al fine di valutare latempestività del ricorso successivo (Avv. Tortorella), deve aversiriguardo alla data di notifica e non a quella di deposito, comedovrebbe farsi, ex art. 371 c.p.c., nel testo novellato applicabileratione temporis, se si trattasse di ricorso incidentale proposto nellasede propria del controricorso (nella specie, se invece a questaseconda data dovesse aversi riguardo, il ricorso dell’Avv.

Tortorelladovrebbe considerarsi tardivo rispetto al termine esterno perimpugnare).Non può, infatti, nel caso in esame, trovare applicazione il principiosecondo cui, «per la necessaria unitarietà del processo diimpugnazione contro una stessa sentenza, una volta avvenuta lanotificazione della prima impugnazione tutte le altre debbono essereproposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso diricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso;tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, percui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentementedalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, inNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispettodelle forme e dei termini risultanti dal combinato disposto degli artt.370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato el'ordinario) di impugnazione in astratto operativi» (v., ex multis,Cass. n. 36057 del 23/11/2021; n. 5695 del 20/03/2015; n. 26622del 06/12/2005).Tale principio presuppone, infatti, che le impugnazioni successivealla prima provengano da chi di questa abbia comunque ricevuto lanotifica, ne sia stato o meno destinatario in quanto controparte olitisconsorte necessario o invece quale mero litisconsorte facoltativo,ex art. 332 c.p.c.Solo in tal caso, infatti, il destinatario della notifica del primoricorso, se intende a sua volta proporre impugnazione, deve farlodepositando controricorso o, in alternativa, anche con attodiversamente denominato come ricorso, dovendo tuttavia anche oveopti per tale seconda forma rispettare termini e modalità diproposizione del controricorso, divenendo pertanto irrilevante, nelvigore delle norme novellate dalla riforma Cartabia, ai fini dellatempestività dell’impugnazione rispetto al termine esterno perimpugnare (artt. 325 o 327 c.p.c.), che egli notifichi tale atto neltermine e, invece, dirimente che entro quel termine egli lo deposititelematicamente, in caso contrario restando subordinata la suaammissibilità, come ricorso tardivo, oltre che al rispetto del termineinterno di quaranta giorni decorrente dalla notifica del primo ricorso,alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 334 c.p.c.La condizione perché tale disciplina trovi applicazione è però, comedetto, che il ricorrente successivo abbia ricevuto la notifica del primoricorso.Ben si comprende, infatti, che, ove tale condizione manchi,risulterebbe lesivo del diritto costituzionalmente tutelato di agire ingiudizio (e dunque anche di impugnare) rapportare la verifica dellaNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026tempestività (e dunque anche, eventualmente, dell’ammissibilità)della successiva impugnazione a un’attività (il deposito telematicodell’atto) che la parte, nel momento in cui si accinge a proporre ilricorso, non avendo ricevuto la notifica dell’altrui precedenteimpugnazione, non è in condizioni di conoscere come quella rilevanteal detto fine.È per tale motivo che, nella specie, non avendo nessuno deiricorrenti difesi dall’Avv.

Tortorella ricevuto la notifica del primoricorso, il ricorso da essi proposto deve ritenersi tempestivo inquanto notificato alle amministrazioni resistenti entro il terminelungo per impugnare decorrente dalla data di pubblicazione dellasentenza.II. Rinunce.1. Come già detto, sono state depositate, telematicamente,dichiarazioni di rinuncia al ricorso rispettivamente da:─ dr. Mario Schilirò, con atto depositato in data 17 settembre 2024,sottoscritto dalla parte con firma autografa e dal suo difensore, Avv.Amoruso, con firma digitale;─ dr. Claudio Savastano, con atto depositato in data 31 ottobre2024, sottoscritto con firma digitale dal suo difensore, Avv.

Tortorella,a tanto facultato con espresso mandato contenuto nella procura alleliti;─ dr.ssa Domenica Stilo, con atto depositato in data 8 aprile 2025,sottoscritto con firme autografe dalla parte e dal suo difensore, Avv.Amoruso;─ dr. Germano Pestelli, con atto depositato in data 22 ottobre 2025,sottoscritto con firme autografe dalla parte e dal suo difensore, Avv.Amoruso.2. Sul piano formale le rinunce soddisfano i requisiti di cui all’art.390, secondo comma, cod. proc. civ., per cui, a norma dell’art. 391,ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarareNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026l’estinzione del presente giudizio di cassazione.Deve pertanto essere emessa conforme declaratoria.3.

Reputa il Collegio che la rinuncia giustifichi la compensazioneintegrale delle spese tra i rinuncianti e le amministrazionicontroricorrenti.Deve escludersi possa provvedersi, con riferimento ai predetti, alraddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica aisoli casi — tipici — del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoriad’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e,trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è distretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, nonsuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.4.

Si procede, quindi, qui di seguito, allo scrutinio dei motivi diricorso solo in quanto riferito agli altri ricorrenti, omettendosi ogniriferimento al nono motivo del primo ricorso (patrocinato dall’Avv.Amoruso) in quanto riferito esclusivamente alla posizione del dott.Pestelli, avendo questi, come detto, rinunciato al ricorso.III. Ricorso patrocinato dall’Avv. Amoruso.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsaapplicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 1999, per avere la Corteterritoriale escluso la legittimazione passiva dei Ministeri convenuti,ritenendo che la responsabilità risarcitoria potesse essere imputataesclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri.Assumono, nell’azione risarcitoria da mancata o tardivatrasposizione delle direttive comunitarie, le singole Amministrazionistatali non sono portatrici di una distinta soggettività, ma costituisconoarticolazioni dell’unica istituzione “Governo”, con conseguenteirrilevanza, sul piano sostanziale, dell’eventuale evocazione in giudiziodei singoli Ministeri.2.

Con il secondo, il terzo e il quarto motivo ─ rubricatirispettivamente: «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 Cost.Numero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.»; «violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c.»; «violazione e/o falsa applicazione degli art. 3Cost. e 14 Cedu, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.» ─esaminabili congiuntamente per la loro intima connessione, i ricorrenticensurano la decisione impugnata nella parte in cui ha individuato ladecorrenza del termine di prescrizione nell’entrata in vigore della leggen. 370 del 1999, ritenendo che da tale momento i medici avesseroacquisito la ragionevole certezza del definitivo inadempimento statale.Deducono, in particolare, la violazione dell’art. 101 Cost., peressersi la Corte d’appello limitata ad aderire ad un asseritoorientamento “consolidato” della giurisprudenza di legittimità senzaprocedere a un autonomo scrutinio della norma applicabile, nonché laviolazione dell’art. 2935 c.c., sul rilievo che il diritto risarcitorio non eraancora concretamente esercitabile in assenza di un rimediogiurisdizionale sufficientemente certo.Secondo i ricorrenti, solo l’emanazione dei d.P.C.M. del 2007 – insentenza di questa Corte n. 10813 del 2011, avrebbero resoeffettivamente azionabile la pretesa risarcitoria, con conseguenteerroneità della diversa individuazione del dies a quo.Nella stessa prospettiva si colloca la dedotta violazione degli artt. 3Cost. e 14 Cedu, assumendosi che l’interpretazione accolta dalla Corteterritoriale determini un’irragionevole disparità di trattamento tramedici che hanno svolto attività formativa del tutto omogenea,unicamente in ragione della data di immatricolazione o della successivaevoluzione normativa e giurisprudenziale.3.

Con il quinto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 115c.p.c., per travisamento di prova, con riferimento alla posizione deldott. Rosoni, assumendosi che la Corte territoriale abbia dichiaratoprescritto il diritto risarcitorio nonostante la produzione di attiNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026interruttivi della prescrizione regolarmente acquisiti al processo e nonvalutati.4. Con il sesto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt.11 e 117 Cost., dell’art. 267 TFUE e dell’art. 132 c.p.c., censurando lasentenza impugnata per avere escluso il rinvio pregiudiziale alla Cortedi giustizia dell’Unione europea mediante una motivazione meramenteapparente.Sostengono che la Corte d’appello abbia escluso il rinvio facendoesclusivo riferimento alla pretesa stabilità dell’orientamento interno intema di prescrizione, omettendo di valutare la rilevanza e la nonmanifesta infondatezza delle questioni sollevate, in un contesto nelquale la stessa giurisprudenza unionale ha più volte inciso sullaricostruzione dei presupposti e degli effetti dell’inadempimento statale.5.

Con il settimo motivo, limitatamente alla posizione del dott.370 del 1999 e delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 257 del 1991 e ald.lgs. n. 368 del 1999, lamentando che illegittimamente la Corted’appello abbia avallato la quantificazione del danno risarcibilecompiuta dal Tribunale capitolino facendo erronea applicazione di unparametro normativo non qualificabile come atto di trasposizione delledirettive comunitarie, dovendo invece valorizzarsi i criteri desumibilidalle norme che hanno effettivamente disciplinato il trattamentoeconomico dei medici specializzandi.6.

Con l’ottavo motivo ─ rubricato «violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 13, 16 della Direttiva 82/76, nonché dell’art. 3 Cost., artt. 5e 7 Direttiva 75/362 ed artt. 4 e 5 della Direttiva 75/363 ed art. 220TCE in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.» ─ il ricorsocensura l’esclusione dal risarcimento di alcune specializzazioni [conriferimento alle posizioni delle dottoresse: Mostarda Silvia (per laspecializzazione in Medicina Legale), Negro Caterina (per laspecializzazione in pediatria Preventiva e puericultura); Vivalda LucinaNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026Carla (per la specializzazione neurofisiopatologia);

Marzano Arturo ePolito Alberto (specializzati in Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso);Papini Stefania, Peruzzi Fabrizio e Ridulfo Giuseppe (specializzati inmedicina dello sport)] denunciando la violazione delle direttive75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, nonché dei principi diequipollenza elaborati dalla giurisprudenza nazionale ed europea,anche in considerazione delle equipollenze stabilite con i dd.mm. 31ottobre 1991 e 30 gennaio 1998.IV. Ricorso patrocinato dall’Avv. Tortorella.1. Con il primo motivo ─ rubricato «violazione e falsa applicazionedelle norme e dei principi in materia di risarcimento del dannoderivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie,degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir.

CEE 82/76, 75/363 e93/16, delle sentenze della Corte di giustizia europea 25 febbraio 1999(procedimento c-131/97) e del 3 ottobre 2000, degli artt. 2, 3, 10 e 97Cost., dell’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 … edell’art. 11 della legge n. 370/99, in relazione al n. 3 dell’art. 360c.p.c.» ─ si censura l’esclusione dal risarcimento di numerosespecializzazioni ritenute non comprese o non equipollenti a quelleindicate negli elenchi comunitari, in quanto erroneamente deciso sullabase di un criterio meramente formale (denominazione o durata delcorso), senza una verifica in concreto dell’equipollenza sostanzialeSi lamenta in particolare che erroneamente la Corte d’appello abbiaconfermato il rigetto della domanda di Marco Majorano in relazione alcorso in Malattie respiratorie e tisiologia, poiché la minore durata dilegge del corso da lui frequentato, tre anni, anziché quattro, durataminima prevista dalla direttiva 93/16/CEE per il corso di Malattierespiratorie, era indicativa della sostanziale diversità del corsofrequentato rispetto a quello previsto dalla normativa europea, aprescindere dalla denominazione.2.

Con il secondo motivo ─ rubricato «violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026degli artt. 39, 112, 115, 116 e 287 c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c., inrelazione ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.» ─ si censura la sentenza, conriferimento alla posizione della dott.ssa Magliona, deducendo che:─ il giudice di primo grado aveva omesso, per errore materiale, didichiarare l’estinzione del giudizio anche nei suoi confronti, nonostantela rinuncia agli atti;─ la Corte d’appello ha illegittimamente escluso l’estinzione permancata accettazione della rinuncia, senza che vi fosse impugnazionesul punto;─ in subordine, ha errato la Corte a non riconoscere l’esistenza diun giudicato esterno o, quantomeno, una situazione di litispendenzaderivante da un precedente giudizio definito con sentenza favorevolepassata in giudicato.3.

Con il terzo motivo ─ rubricato «violazione e falsa applicazionedelle norme e dei principi in materia di risarcimento del dannoderivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie… – violazione o falsa applicazione del REGCE 03/05/1998 n. 974/98 …e REGCE 31 dicembre 1998, n. 2866/98 …; degli artt. 1223, 1226,1227 e 2056 c.c., dell’art. 11 della legge n. 370/99 e del d.lgs n.257/91, violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché omesso esame di unfatto decisivo in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.» ─ si denuncia laviolazione delle norme e dei principi in tema di risarcimento del dannoda inadempimento comunitario, censurando la sentenza nella parte incui:─ ha ritenuto congrua la liquidazione del danno facendo riferimentoall’art. 11 della l. n. 370/1999;─ ha escluso la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi;─ ha qualificato l’obbligazione come debito di valuta.Secondo i ricorrenti, l’art. 11 l. n. 370 del 1999 non costituiscenorma di trasposizione delle direttive e non garantisce un risarcimentoeffettivo e proporzionato, dovendosi invece fare riferimento, almeno inNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026via equitativa, ai criteri previsti dal d.lgs. n. 257/1991 e riconoscerenatura di debito di valore al credito risarcitorio.4.

Con il quarto motivo ─ strettamente connesso al precedente erubricato «violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227e 2056 c.c., dell’art. 11 della legge n. 370/99 e del d.lgs n. 257/91,nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto diliquidazione del danno in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.» ─ sicensura la sentenza per non aver riconosciuto rivalutazione monetariae interessi compensativi, assumendo che: il credito risarcitorio hanatura di debito di valore; la mancata corresponsione di tali accessoriviola i principi generali del risarcimento integrale (artt. 1223, 1226 e2056 c.c.) e i principi di effettività ed equivalenza del diritto dell’Unione.5.

Con il quinto motivo ─ rubricato «violazione e falsa applicazionedelle norme e dei principi in materia di risarcimento del dannoderivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarienonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost.; dell’art.19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; dell’Art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, cd. Carta di Nizza(approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16,delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999(procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000;

Violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10,11 e 12 delle Preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell’art.6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16agosto, n. 191), nonché dell’art. 11 della Legge n. 370/99 in relazioneal n. 3 dell’art. 360 c.p.c.» ─ si denuncia la violazione delle norme sullaprescrizione (artt. 2934 e 2935 c.c.) e dei principi eurounitari dieffettività della tutela, censurando la decisione impugnata nella partein cui ha individuato il dies a quo della prescrizione nel 27 ottobre 1999(entrata in vigore della l. n. 370/1999).I ricorrenti sostengono che: prima della definizioneNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026giurisprudenziale della giurisdizione, della natura dell’azione, delsoggetto legittimato passivamente e del termine prescrizionale, ilrimedio risarcitorio non era concretamente ed effettivamenteazionabile; la prescrizione dovrebbe quindi decorrere solo da unmomento successivo (indicativamente dal 2011, ovvero dallacessazione dell’obbligo comunitario nel 2007); in ogni caso, le questionicontroverse impongono il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UEai sensi dell’art. 267 TFUE.V.

Scrutinio dei motivi: A) Censure sulla regola applicata in tema didecorrenza della prescrizione.1. Occorre procedere, secondo ordine logico delle questioni,all’esame -congiunto- dei motivi dedotti, sia pur con la prospettazionedi diversi argomenti di censura, in punto di decorrenza dellaprescrizione e dunque: dei motivi secondo, terzo e quarto del ricorsoproposto a ministero dell’Avv. Amoruso; del quinto motivo del ricorsopatrocinato dall’Avv. Tortorella.Tali motivi sono inammissibili, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod.proc. civ..1.1. La Corte territoriale ha motivato sulla ragione assorbenterichiamandosi al consolidato indirizzo di questa Corte con cui è statochiarito in modo univoco e ripetuto che il diritto al risarcimento deldanno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento internodelle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso infavore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, siprescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata invigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art.11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore diquanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabiliemesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivol'inadempimento soggettivo residuo [cfr.

Cass. 17/05/2011, nn. 10813,10814, 10815 e 10816; Cass. 31/08/2011, n. 17868; Cass.Numero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/202620/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199; indirizzo sempreconfermato, da più di seicento successivi arresti, come, ad esempio,per segnalarne solo alcuni tra i più recenti, tra i quali la gran parte (piùdi duecento) su ricorsi patrocinati proprio dallo stesso difensore degliodierni ricorrenti: Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Sez.

U. n. 17619del 2022; Sez. U. n. 18640 del 2022; Cass. n. 13758 del 2018; n.16452 del 2019; n. 1589 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 18961 del2020; n. 41677 del 2021; n. 41750 del 2021; n. 39421 del 2021; n.2201 del 2022; n. 4198 del 2022; n. 4202 del 2022; n. 8096 del 2022;n. 18684 del 2022; n. 25363 del 2022; n. 25414 del 2022; n. 29132del 2022; n. 32957 del 2022; n. 32958 del 2022; n. 32959 del 2022;n. 32960 del 2022; n. 3230 del 2023; n. 3284 del 2023; n. 3863 del2023; n. 4069 del 2023; n. 4085 del 2023; n. 4088 del 2023; n. 4089del 2023; n. 12702 del 2023; n. 12815 del 2023; n. 14478 del 2023;n. 14618 del 2023; n. 16365 del 2023; n. 36556 del 2023; n. 29076del 2024; n. 29334 del 2024; n. 10781 del 2025; n. 10782 del 2025;n. 11318 del 2025; n. 18536 del 2025; n. 27932 del 2025; n. 27938del 2025; n. 30155 del 2025; n. 30156 del 2025; n. 30158 del 2025;n. 33662 del 2025; n. 1118 del 2026; n. 1516 del 2026; nn. 5518-5519 del 2026; n. 5529 del 2026; n. 7759 del 2026; n. 7794 del 2026;n. 7797 del 2026; n. 7800 del 2026].Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base delrilievo secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompletatrasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE en. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi aicorsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione diinadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevanomaturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983al termine dell'anno accademico 1990-1991.

La lacuna è stataparzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, cheNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore deibeneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudiceamministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analogaprestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quelmomento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe piùemanato altri atti di adempimento alla normativa Europea.

Neiconfronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesarisarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entratain vigore del menzionato art. 11».Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso inconsiderazione un termine prudenziale in ottica di conformitàcomunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da esserecomunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione diprescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 lagiurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti ladecorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relativead aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria oamministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale oaquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimatopassivo della domanda, se solo lo Stato o meno.Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo dirimarcare ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a unripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per unverso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso taleda non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizioneallora effettuato.È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione nonincide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesionee quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la suainerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, nonha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.Numero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della naturadell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale dellastessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbiaavuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa.Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Stato inpersona della Presidenza del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazionein giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestualealla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapportoprocessuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensidell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez.

U., 27/11/2018, n.30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Universitàl'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n.20099) ─ nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventualefermo restando che dalla stessa normativa del 1999 dovevaragionevolmente desumersi che il destinatario del credito eraindividuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomiauniversitaria.È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguitodell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, allaprecedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delledirettive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura didebito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nellaquale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, nésono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito -ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazionenazionale - anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte digiustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020,n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzionegiurisprudenziale).Numero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stataalcuna indicazione unionale sulla quantificazione della «adeguataremunerazione», per altro verso non affronta il tema qui discusso delladecorrenza prescrizionale.Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina deltrattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 deld.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti,in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorreredall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anniantecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale direcepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, inparticolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo conriguardo alla misura della borsa di studio (Cass., 14/03/2018, n. 6355,e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo,Cass., 24/05/2019, n. 14168).Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si è stabilitauna remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva delladisciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, cheesclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere laprescrizione.Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, né alcunairragionevolezza o disparità di trattamento, posto che l'incrementoprevisto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi dispecializzazione collocati in tempi successivi, non escludendol'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione diuna scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamentesituazioni successive nel tempo (cfr.

Cass. 19/02/2019, n. 4809;18/02/2021, n. 4307).1.2. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcunaNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinviopregiudiziale che tutti e tre gli odierni ricorrenti sollecitano.Al riguardo va rilevato in particolare che, nella illustrazione delmotivo del proprio ricorso, i medici specializzati difesi dall’Avv.Tortorella hanno chiesto che sia sottoposta alla Corte di Giustiziadell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale:

«se allastregua del diritto dell’Unione, un rimedio giurisdizionale possaconsiderarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridicadell’azione spendibile, con le conseguenti ricadute sui termini diprescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimatopassivamente e prima che sia individuata la giurisdizione internacompetente a conoscere la domanda».Si tratta di una istanza, al di là dei termini generici in cui è formulata,manifestamente infondata.È appena il caso di evidenziare che in tanto può dirsi obbligatorio ilrinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’U.E. da parte del giudicedi ultima istanza, in quanto la questione assuma specifica rilevanza nelprocedimento.Orbene, nel caso di specie giova premettere che in mancanza di unadisciplina eurounitaria, spetta all'ordinamento giuridico interno diciascuno Stato membro designare il giudice competente e stabilire lemodalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tuteladei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario (v.

Cortegiust. 16 dicembre 1976, Rewe, causa 33/76, punto 5; 45/76, Comet,Racc. pag. 2043, punto 13; 27 febbraio 1980, causa 68/79, Just, punto25, Francovich e a., cit., punto 42, e 14 dicembre 1995, causa C-312/93, Peterbroeck, punto 12).Da tale affermazione ─ per la quale v. pure Corte giust. UE, Grandesezione, Kobler, 30 settembre 2003 ─ si fa discendere l’ulteriorecorollario secondo il quale il giudice nazionale deve fare riferimento alleregole del diritto interno per la determinazione dell’entità delNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026risarcimento, la designazione del soggetto passivo dell’obbligo,l’identificazione della procedura (determinazione del giudicecompetente, disciplina dei mezzi di ricorso e dei correlativi termini didecadenza), e la fissazione dei termini di prescrizione del dirittoall’indennizzo ─ salvo a garantire che il sistema rimediale siaimprontato al rispetto dei principi generali dell’ordinamentocomunitario ─ di effettività e non discriminazione.Orbene, con riferimento al tema dell’effettività della tutelagiurisdizionale che i ricorrenti pongono in discussione, occorreevidenziare che le Sezioni unite di questa Corte (Cass.

Sez. U. n. 17619del 2022) esaminando la questione dell’esistenza di un rimedioeffettivo nell’ordinamento interno a favore delle pretese tutelate alivello comunitario in favore dei medici specializzandi, hanno avutomodo di precisare che la giurisprudenza formatasi nell’ordinamentointerno «non contrasta con i principi affermati dalla giurisprudenzadella Corte Europea dei diritti dell’uomo, in particolare laddove affermae tutela il diritto di accesso al tribunale, sancito dall’art. 6, par. 1 dellaConvenzione. Come osservato dal Procuratore generale, dallagiurisprudenza sul punto si ricava che il diritto di accesso ad unTribunale deve essere “concreto ed effettivo” (Bellet c.

Francia,4.12.1995; Zubac c. Croazia, 5.4.2018) ed offrire alla persona “unachiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisceun’ingerenza nei suoi diritti” (Bellet c. Francia, cit.; Nunes Dias c.Portogallo, 10.4.2003; Fazliyski c. Bulgaria, 16.7.2013). La Corte Eduha però ripetutamente sottolineato che le norme che disciplinano leformalità e i termini da rispettare al fine della presentazione di unricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finalizzate adassicurare la corretta amministrazione della giustizia e in particolare ilrispetto del principio della certezza del diritto (Canete de Goni c.Spagna, 15.10.2003), sottolineando la necessità per i Tribunalinell’applicare le norme procedurali di evitare sia l’eccessivo formalismoNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026che l’eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti proceduralistabiliti dalla legge (Hasan Tunc ad altri c.

Turchia, 30.4.2017).«In relazione ai termini di prescrizione, la Corte Edu (MiragallEscolano e altri c. Spagna, 30.4.2000) si è limitata ad affermare che ildiritto di instaurare un’azione o di proporre appello deve sorgere adecorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamenteessere informate di una decisione giudiziaria che impone loro unobbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi. Nonappare ipotizzabile nel caso di specie la possibilità di una violazionedell’art. 6 della Convenzione, solo se si consideri che la prescrizione deldiritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttivecomunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiara indicazione fornitadalle Sezioni Unite (Cass.

S.U. n. 9147 del 17 Aprile 2009), e che ildiritto era esercitabile immediatamente, non necessitando dellaproposizione preventiva dell’azione davanti al giudice amministrativo,trattandosi di diritto autonomo, scaturente dalla condotta dello Statoitaliano e che la prescrizione dopo l’iniziale interruzione ha ripreso adecorrere ed è maturata a causa della mancata attivazione davanti algiudice amministrativo e della tardiva proposizione della domandadavanti al giudice ordinario».Le Sezioni Unite hanno poi aggiunto che «neppure alla luce dellagiurisprudenza della Corte di giustizia che si è occupata del dies a quodella prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi,ed in particolare dalle sentenze CGUE, 19 maggio 2011, C452/09, Iaiae CGUE, 24 marzo 2009, C-445/06, Danske Slagterier, emerge unpotenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettivitàtutelato dal diritto europeo, in quanto essa appare ampiamenterispettosa del richiamo a termini di prescrizione “ragionevoli”,mediante i quali sia garantita l’adeguatezza dei mezzi di tutela a frontedi un’azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere latutela dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria».Numero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026Affermazioni che appaiono vieppiù rilevanti nel caso di specie, nelquale è stata la totale inazione dei ricorrenti per un lungo lasso ditempo, malgrado la possibilità di far valere immediatamente la lesionenascente dalla mancata attuazione del quadro comunitario in favoredegli specializzandi quanto meno a partire dal 27 ottobre 1999, data dientrata in vigore dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.In definitiva, a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna normadell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovereun giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardivasussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno(lo Stato) e qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione delgiudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda nonpoteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento chequalsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lostrumento del regolamento di giurisdizione.Orbene, è evidente che seguendo l’indirizzo appena ricordato non èpossibile ravvisare alcun vulnus al canone dell’effettività del diritto.Sulla base di tali considerazioni, appare evidente l’inutilità del rinviopregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, attenendo aprofili di mero diritto interno che sono totalmente sganciati dallaquestione dell’inattività dei ricorrenti nella proposizione del presentegiudizio, nemmeno risultando possibile ipotizzare per effetto di talesoluzione un vulnus al canone eurounitario di effettività.Ciò che esclude di poter prospettare l’esistenza di un obbligo di rinviopregiudiziale alla Corte di Giustizia UE da parte di questa Corte,dovendo dare continuità a quanto affermato da Corte giust. 6 ottobre2021,C-561/19, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi eCatania Multiservizi, ove si è ribadito che «l’articolo 267 TFUE deveessere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cuidecisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto internoNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questionerelativa all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dinanzi adesso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che ladisposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggettod’interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazionedel diritto dell’Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare aditoa ragionevoli dubbi.

La configurabilità di siffatta eventualità deveessere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del dirittodell’Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazionepresenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali in senoall’Unione».1.3. Nessun valore argomentativo può riconoscersi al richiamo, inentrambi i ricorsi, alla ordinanza della (ora soppressa) Sesta Sezionedi questa Corte n. 9101 del 21/03/2022 ─ che, nel delibare ricorsoavente ad oggetto la medesima questione, ha ritenuto di rimettere glimateria, sul rilievo che «le argomentazioni poste dai ricorrenti hannocarattere di novità rispetto al tralatizio orientamento di questa Cortee che esse trovano fondamento in diversi arresti della Corte di Giustizia,cui i giudici del merito danno seguito con pronunce che non siconformano al richiamato indirizzo giurisprudenziale».Quella espressa in tale ordinanza interinale è, infatti, valutazione perdefinizione del tutto sommaria e, comunque, priva di specificiargomenti e come tale in nessun modo vincolante, neppure sul pianologico.Né da essa, né da quanto esposto in ricorso, è dato trarre qualifossero gli argomenti che, spesi in quella sede dai ricorrenti,dovrebbero palesarsi come innovativi e tali da giustificare non solo latrattazione in pubblica udienza ma addirittura un ripensamentodell’orientamento che, come visto, è più che consolidato in argomento.1.4.

Varrà comunque rilevare che, con la sentenza resa sul ricorsoNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026che ne era stato ad oggetto (iscritto al n. 20545/2020 R.G.), questaCorte lo ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod.proc. civ., sulla base delle medesime considerazioni sopra espresse,alla luce delle quali — ha soggiunto — «si rivela destituita di ognifondamento la pur sommaria valutazione espressa nella ricordataordinanza interinale della Sesta sezione.«Diversamente da quanto in quella sede opinato, invero, leargomentazioni poste dai ricorrenti non hanno carattere di novità,trovano tutte confutazione nei rilievi sopra esposti e non può ravvisarsiragione alcuna che possa indurre, per essi, ad un ripensamento» (Cass.sent. n. 28130 del 27/09/2022).1.5.

È stato in quella occasione anche affermato ─ e va anche quiribadito trattandosi di argomento ricorrente anche nei ricorsi in esame─ che «[non] può giovare il richiamo a pronunce di merito che non siconformano all’univoco indirizzo della S.C., sulla base di argomenti che,come s’è visto, risultano però da questa esaminati e confutati ocomunque con essa incompatibili.«Non è pensabile, invero, che l'art. 360-bis num. 1 cod. proc. civ.abbia come presupposto che i precedenti della Corte di cassazione – eciò ancorché si tratti di un solo precedente, ma non è questo, comedetto, il caso in esame − si debbano considerare rilevanti ai fini dellasua applicazione solo a condizione che abbiano riscosso “successo”univoco nella giurisprudenza di merito e non invece se non abbianodispiegato efficacia persuasiva in modo univoco, cioè se abbianoincontrato “resistenze” nella giurisprudenza di merito: invero, se neldibattito insorto nella giurisprudenza di merito sono emersi argomentiper superare i precedenti della Corte, il ricorrente in Cassazione li dovràprospettare sempre per postulare il superamento dei medesimi; se,invece, nella giurisprudenza di merito i precedenti siano staticontraddetti in spregio della nomofilachia sulla base di argomenti giàdiscussi e disattesi dai precedenti di legittimità, il ricorrente non potràNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026pretendere di formulare il suo ricorso semplicemente adducendo talesituazione, che, pur non essendo il nostro ordinamento improntato alregime c.d. dello stare decisis, si pone - senza argomenti - in manifestocontrasto con la funzione nomofilattica attribuita alla Corte dicassazione (cfr., in motivazione, Cass. 29/09/2015, n. 19231 e, neglistessi termini, da ultimo, sempre in motivazione, Cass. 11/02/2022,nn. 4580-4582)» (Cass. n. 28130 del 2022, cit.; v. anche, in termini,Cass. n. 31320 del 24/10/2022; n. 14618 del 25/05/2023; n. 14478del 24/05/2023; n. 12815 dell’11/05/2023; n. 3284 del 02/02/2023).1.6.

Mette conto peraltro rimarcare che le stesse citate sentenzecapofila (Cass. nn. 10813-10816 del 2011) si erano assai chiaramentee con ampia motivazione espresse in tal senso – in particolare neiparagrafi 4.4, 4.5 e poi 10.2 (cui si rimanda) – evidenziando come ognidubbio di compatibilità, con la giurisprudenza della Corte di giustiziaU.E., della soluzione data alla questione del termine di prescrizione edella relativa decorrenza non avesse ragione di sussistere alla luce delleindicazioni traibili dalle pronunce successive alla sentenza Francovich esegnatamente dalla sentenza Danke Slagterier.2.

Palesemente incongruo ed eccentrico, ed inidoneo pertanto aconfigurare, sia pure in astratto, un vizio cassatorio, è poi ipotizzare —con il secondo motivo del ricorso patrocinato dall’Avv. Amoruso — laviolazione dell’art. 101 Cost. per il solo fatto di avere, il giudice a quo,deciso conformemente alla giurisprudenza della S.C.: uniformandosi alconsolidato orientamento della giurisprudenza la Corte d’appello ha,infatti, per ciò stesso reso una pronuncia conforme alla legge, qualecostantemente interpretata dalla S.C..La decisione richiama evidentemente i precedenti non in termini distare decisis ma quale cornice nomofilattica all'ermeneutica legalepositiva.In ogni caso il motivo è inammissibile perché in sostanza si risolvein una pura tautologia: vi si sostiene, infatti, che la Corte d'appelloNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026avrebbe violato la legge perché ne ha adottata una interpretazionescorretta, e ne avrebbe adottata una interpretazione scorretta perchéha violato la legge.VI. (Segue):

B) Scrutinio dei restanti motivi.1. Il primo motivo del ricorso patrocinato dall’Avv. Amoruso èinammissibile, per carenza di interesse.Quand’anche, infatti, dovesse mai ritenersi fondata, su di un pianomeramente teorico, la tesi censoria, non ne deriverebbe alcunaconseguenza pratica favorevole alle azionate pretese creditorie,trovando per esse il rigetto fondamento nelle assorbenti ragioni attintedai restanti motivi e che certo non verrebbero meno ove dovessericonoscersi la legittimazione passiva anche dei Ministeri.La tesi è comunque certamente infondata.Costituisce, infatti, da tempo ius receptum nella giurisprudenza diquesta Corte, il principio secondo cui la legittimazione passivasostanziale nei riguardi dell’azione giudiziale, nella specie esercitata,diretta a far valere l'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo exlege di trasposizione legislativa, nel termine prescritto, di direttivecomunitarie non autoesecutive (nella specie, le direttive nn.75/362/CEE e 82/76/CEE), compete per l'appunto esclusivamente alloStato italiano, e per esso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,quale articolazione dell'apparato statuale che è legittimata arappresentare lo Stato nella sua unitarietà (v., ex multis, Cass. n.16104 del 2013; n. 8292 del 2015; n. 10613 del 2015; n. 10074 del2024).2.

Il quinto motivo del primo ricorso (Avv. Amoruso) èpalesemente inammissibile in quanto meramente assertorio einosservante dell’art. 366 n. 6 c.p.c. quanto all’indicazione deidocumenti su cui si fonda, nemmeno individuati.3. Il sesto motivo del medesimo ricorso, con il quale si denunciaomessa pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte diNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026giustizia dell’Unione europea è manifestamente infondato, sia perchéil giudice di merito ha la facoltà, ma non l’obbligo, di disporre ilsuddetto rinvio; sia perché comunque la suddetta istanza dirimessione è manifestamente irrilevante, per le ragioni sopraillustrate (v.

§ V.1.2) tutte già ripetutamente affermate da questaCorte, in centonovantasei fattispecie identiche e, in almenoventisette casi, su ricorsi proposti dal medesimo difensore degliodierni ricorrenti (v. ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3,Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del17/05/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 2057 del 31/01/2026).4. Il settimo motivo del ricorso patrocinato dall’Avv. Amoruso e ilterzo motivo del ricorso patrocinato dall’Avv. Tortorella,congiuntamente esaminabili per la sostanziale identità delle censure,sono inammissibili, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c.Anche in punto di quantificazione dell’importo spettante la Cortedi merito ha infatti deciso conformemente alla consolidatagiurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi non offreelementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa.Come già sopra rilevato e come ripetutamente affermato daquesta Corte, con la legge n. 370 del 1999, art. 11, lo Stato italiano,in coerenza con i criteri dettati dalla Corte di giustizia, ha compiutouna aestimatio del danno da ritardata attuazione della direttivacomunitaria in grado di contemplare le sue diverse componenti, edunque tanto il danno da mancata percezione della remunerazioneadeguata da parte dello specializzando, quanto il pregiudizio relativoall'inidoneità del diploma di specializzazione al riconoscimento neglialtri stati membri, e al suo minor valore sul piano interno ai fini deiconcorsi per l'accesso ai profili professionali.È stato inoltre affermato che il parametro di cui alla legge n. 370del 1999, art. 11, è di per sé sufficiente a coprire tutta l'area deiNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento dellegislatore italiano all'obbligo di trasposizione della normativacomunitaria, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, dicircostanze diverse da quelle normali, tempestivamente eanaliticamente dedotte in giudizio prima della maturazione dellepreclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (Cass. n.14376 del 2015; n. 1917 del 2012; n. 5533 del 2012).È appena il caso di ribadire che non vi è alcuna violazione dellanormativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità ditrattamento posto che l'incremento previsto nell'esercizio delladiscrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati intempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazioneprecedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelleopzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive neltempo (cfr.

Cass. 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307).5. È parimenti inammissibile il quarto motivo del ricorsopatrocinato dall’Avv. Tortorella.È invero altrettanto pacifico nella giurisprudenza di questa Corteche, trattandosi di un peculiare diritto (para)risarcitorio, la suaquantificazione equitativa — da compiersi, come detto, sulla basedelle indicazioni contenute nella legge n. 370 del 1999 — comportaesclusivamente la decorrenza degli interessi nella misura legale (enon anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la provadel maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c.) dalladata di messa in mora, in quanto, con la monetizzazione effettuatadalla legge n. 370 del 1999, l'obbligazione risarcitoria ha acquistatocarattere di obbligazione di valuta (Cass. n. 23635 del 2014; n.1917del 2012; n. 458 del 2019).6.

Sono infondati l’ottavo motivo del ricorso patrocinato dall’Avv.Amoruso ed il primo motivo del ricorso Tortorella, quest’ultimo inNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026quanto riferito a medici diversi dal dott. Majorano, la cui posizionesarà esaminata nel paragrafo che segue.Va qui ribadito che, come già più volte evidenziato da questa Corte(v. Cass. 26/08/2022, n. 25414; 11/02/2022, n. 4575; 14/12/2021, n.39826; 29/11/2021, n. 37251; 14/12/2020, n. 28440; 26/07/2019, n.20303):— l'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarietra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee chesanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere un’adeguataremunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenzaa quelli riconosciuti in almeno due stati membri), rappresenta uno deifatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenerel'indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddettedirettive (cfr.

Cass. n. 23577 del 2011 e n. 458 del 2019);— non è dunque configurabile la mancata inclusione negli elenchi inquestione come un fatto impeditivo del diritto di cui si discute;— si tratta, in altri termini, di un elemento costitutivo dellafattispecie, che l'attore deve specificamente allegare nella suadomanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio;— la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificatadal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specificaeccezione in proposito da parte del convenuto (e senza che vi sia alcunanecessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su diesso);— a fortiori deve pertanto considerarsi non preclusa dal divieto di cuiall’art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. la contestazione chel’amministrazione opponga in appello, trattandosi di mera difesa, salvisolo gli effetti della eventuale non contestazione;— al riguardo occorre però considerare che la questione - come purepiù volte sottolineato da questa Corte – è rilevante sia in diritto (conriguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguitaNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026dall'attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alledirettive), sia eventualmente in fatto (con riguardo alla suaequipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altristati membri): lo stesso principio di non contestazione, in proposito,può quindi eventualmente operare con esclusivo riguardo agli aspettirilevanti in fatto (eventuale equipollenza);─ in altri termini, solo l’acquisizione al processo di detta componentefattuale del fondamento della domanda, in virtù del principio di noncontestazione, può rilevarsi preclusiva del rilievo in appello - officiosoo su impulso dell’amministrazione - del difetto del requisito dellaequipollenza;— l’operatività del principio di non contestazione è però condizionata,come noto, anche al grado di specificità delle allegazioni in fatto postea fondamento della domanda: se questa è generica, basterà dunqueuna contestazione altrettanto generica;─ onde dunque far valere, nel giudizio di legittimità, dettapreclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazioneperché per la prima volta proposta in appello, non trattandosi dieccezione in senso stretto soggetta al divieto di cui all’art. 345, secondocomma, cod. proc. civ., ma occorre allegare l’esistenza di unaccertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado invirtù del principio di non contestazione e, dunque, indicare la sede deida cui tale accertamento emergeva e, prima ancora, il modo in cui siera formato (v., in tal senso, Cass. 15/11/2016, n. 23199, inmotivazione);─ nella specie, mancano specifiche indicazioni in ricorso circa la sededel giudizio di merito e circa il tenore delle allegazioni in cui dettoaccertamento sia stato sollecitato.Non può attribuirsi decisivo rilievo, ai fini che qui interessano, alsuccessivo inserimento di talune specializzazioni in decreti ministerialinazionali intervenuti dopo il d.lgs. n. 257 del 1991, poiché tali atti, oltreNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026a non avere efficacia retroattiva rispetto ai rapporti dedotti in giudizio,sono dettati per finalità proprie dell’ordinamento interno e non valgono,di per sé soli, a dimostrare l’esistenza di una equipollenza rilevante sulpiano comunitario.In tal senso le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 26603del 14/10/2024 (resa proprio nel procedimento iscritto al n.26102/2020 nel corso del quale è stata emessa l’ordinanzainterlocutoria richiamata da tutti i ricorrenti), hanno enunciato ilprincipio di diritto -che va qui ribadito- secondo il quale «Non possonopretendere dallo Stato italiano il risarcimento del danno da tardivaintegrazioni, coloro i quali abbiano iniziato prima del 1991 unaspecializzazione non contemplata dalle suddette Direttive e di cui nonsia dimostrata l’equipollenza di fatto alle specializzazioni ivi previste, anulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata, in seguito,inclusa tra quelle qualificate “conformi alle norme delle Comunitàeconomiche europee” dal d.m. 31 ottobre 1991”».Ciò deve dirsi anche con riferimento alle previsioni del d.m. 30gennaio 1998, invocato in entrambi i ricorsi.Tale provvedimento, infatti, non stabilisce alcuna equipollenza tra lespecializzazioni previste dall’ordinamento interno e quelle indicate nelledirettive comunitarie, ma disciplina unicamente l’equipollenza tra lespecializzazioni interne ai fini della partecipazione ai concorsi banditidalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, per l’attribuzione della qualificadi dirigente.Una disciplina, dunque, del tutto irrilevante ai fini in discorso, comegià più volte rimarcato da questa Corte (v. ex multis Cass. n. 4575 del2022; n. 20303 del 2019; n. 1058 del 2019).7.

In quanto conforme ai principi surrichiamati la sentenzaimpugnata ─ in relazione alla posizione dei ricorrenti Marzano e Polito(specializzati in Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso), Marescalco,Numero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026Papini, Peruzzi e Ridulfo (specializzati in Medicina dello sport),Mostarda (specializzata in Medicina legale), Morosillo (specializzato inPatologia generale), Vivalda (specializzata in Neurofisiopatologia),Negro (specializzata in Pediatria preventiva e puericoltura), Pittari(specializzato in Pediatria preventiva e puericoltura indirizzo pediatriasociale) ─ si sottrae alle censure formulate.Varrà rammentare che in numerosi precedenti – dei quali qui diseguito si indicano solo alcuni, anche agli effetti dell’art. 118 disp. att.c.p.c.

─ questa Corte ha già ritenuto infondate richieste di risarcimentoin fattispecie identiche:─ Medicina legale e delle assicurazioni (Cass. Sez. U. n. 26603 del2024; Cass. n. 7802 del 2026; n. 15080 del 2023; n. 25414 del 2022;n. 28440 del 2020; n. 17986 del 2025);─ Medicina dello sport (Cass. n. 16265 del 2025; n. 4277 del 2025;n. 15203 del 2024; n. 25363 del 2022; n. 147 del 2016);─ Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso (Cass. n. 16265 del 2025;n. 4277 del 2025; n. 15203 del 2024; n. 25363 del 2022; n. 147 del2016);─ Patologia generale (Cass.

Sez. U. n. 26603 del 2024; Cass. n. 2054del 2026);─ Neurofisiopatologia (Cass. Sez. U. n. 26603 del 2024; Cass. n.18381 del 2024; n. 25388 del 2023);─ Pediatria preventiva e puericoltura (Cass. n. 20777 del 2025; n.25388 del 2023; n. 20468 del 2023).8. Il primo motivo del ricorso patrocinato dall’Avv. Tortorella è invecefondato nella parte in cui è riferito alla posizione del dott. Majorano,specializzato in Malattie respiratorie e tisiologia.Erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che la minore durata dilegge del corso frequentato dall’appellante, tre anni, anziché quattroanni, durata minima prevista dalla direttiva 93/16/CEE per il corso di“Malattie respiratorie” (recte:

«tisiologia e malattie dell’apparatoNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026respiratorio»), sia indicativa della sostanziale diversità del corsofrequentato rispetto a quello previsto dalla normativa europea, aprescindere dalla denominazione.Come fondatamente ricordato in memoria, questa Corte ha già piùvolte in senso contrario affermato quanto alle prospettazioni di duratadel corso inferiore a quella “unionale”, e va qui ribadito, che, essendolo Stato tenuto ad adeguare i corsi di specializzazione alle prescrizionidelle direttive comunitarie anche con riguardo alla loro durata, il fattoche il mancato adeguamento abbia eventualmente comportato unadurata inferiore del corso non toglie che il medico abbia subìto il dannoda mancata percezione della remunerazione per la durata del corsofrequentato (Cass., Sez. 3, n. 19748 del 23/07/2019; n. 1059 del17/01/2019, che a sua volta richiama Cass., Sez.

L., n. 10611 del22/05/2015; Sez. 3, n. 16663 del 09/08/2016; Sez. 3, n. 20411 del11/10/2016; Sez. 3, n. 3537 del 05/06/2018). Questa Corte, hareiteratamente affermato che, essendo lo Stato tenuto ad adeguare icorsi di specializzazione alle prescrizioni delle direttive comunitarieanche con riguardo alla loro durata, il fatto che il mancatoadeguamento abbia eventualmente comportato una durata inferioredel corso non toglie che il medico abbia subìto il danno da mancatapercezione della remunerazione per la durata del corso frequentatoLa sentenza impugnata pertanto, avendo motivato esclusivamentesulla base di tale insufficiente rilievo relativo alla durata temporale delcorso, deve essere cassata con rinvio al giudice a quo affinché riesaminila domanda in questione alla luce dei principi esposti circa ilfondamento e i fatti costitutivi della domanda risarcitoria, mettendoconto peraltro evidenziare che, secondo quanto dedotto in ricorso e cheil giudice di rinvio potrà e dovrà in concreto verificare sulla base deglispecializzazione conseguita dal dott.

Majorano («Malattie apparatorespiratorie e tisiologia») e quella prevista dall’art. 5 della DirettivaNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/202675/362/CEE del Consiglio tra le specializzazioni comuni a tutti gli Statimembri («Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio»).Al giudice di rinvio va anche demandato il regolamento delle spesedel presente giudizio di legittimità relativamente al rapporto tra ilpredetto ricorrente e le amministrazioni controricorrenti.9.

È infine inammissibile il secondo motivo del ricorso proposto aministero dell’Avv. Tortorella.9.1. Con riferimento alla dott.ssa Magliona si legge in sentenza:─ alla pag. 26: «Gabriella Maglione [recte: Magliona] … ha propostoappello rappresentando che già in primo grado aveva rinunciato agligiudizio ha, inoltre, dedotto l’esistenza di precedente giudicato,producendo la sentenza del Tribunale di Roma n. 17567/16 diaccoglimento delle proprie domande»;─ alla pag. 27: «… non può dichiararsi l’estinzione del giudiziopromosso dalla Maglione, in quanto non vi è negli atti del giudizio diprimo grado l’accettazione della rinuncia da parte delle amministrazioniconvenute necessaria ai sensi dell’art. 306 c.p.c.

Né può ritenersiprovata l’eccezione di violazione di precedente giudicato dalla stessaproposta, atteso che la sentenza relativa al precedente giudizio nonindica i dati anagrafici e il corso di specializzazione frequentato».9.2. Tale motivazione è censurata, per errores in iudicando e/o inprocedendo, sul triplice rilievo che: (a) la mancata declaratoria diestinzione da parte del primo giudice era da attribuirsi a mero erroremateriale; (b) sulla mancata accettazione della rinuncia non vi eraimpugnazione (si intende, da parte delle amministrazioni appellate);(c) erroneamente la Corte non ha riconosciuto l’esistenza di ungiudicato esterno.9.3.

I primi due rilievi censori, congiuntamente esaminabili, sonoinammissibili.Numero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026Quanto al primo è sufficiente rilevare che la valutazione (implicita)secondo cui quello dedotto non costituiva errore materiale non èsuscettibile di impugnazione, essendo l’impugnazione consentita, exart. 288, quarto comma, c.p.c. nella ipotesi opposta in cui la correzionesia disposta e solo contro la sentenza che ne abbia costituito oggetto e«relativamente alle parti corrette».Con riferimento al secondo deve invece rilevarsi che l’argomentoproposto è del tutto inconferente posto che, non essendo statadichiarata l’estinzione nei confronti della dott.ssa Magliona, non vi eraalcuna statuizione che le controparti avessero l’onere o l’interesse diimpugnare con appello incidentale.9.4.

Sotto il terzo profilo di censura il motivo è altresì inammissibilein quanto non si confronta idoneamente con la ratio decidendirappresentata dal rilievo che la sentenza favorevole resa nel primogrado del precedente giudizio (Trib. Roma n. 17567/2016) non indicavai dati anagrafici e il corso di specializzazione frequentato.Tale circostanza è anzi espressamente confermata anche in ricorsoche, in termini del tutto eccentrici e comunque palesemente destituitidi fondamento, pretende potersi ricavare una integrazione di tali dati,in senso favorevole alla ricorrente, dalla contumacia delleamministrazioni e dal fatto che nessuna contestazione era stataconseguentemente opposta circa l’identità di soggetto e oggetto delprecedente giudizio.Si ricava, peraltro, dalla stessa illustrazione del motivo in esame chela sentenza pronunciata in grado d’appello in quel giudizio (App.

Roman. 6602 pubblicata il 7 ottobre 2021), dalla quale la ricorrente assumepotersi per implicito ricavarsi il giudicato interno, per mancataimpugnazione, sulla statuizione a sé favorevole resa in primo grado, furesa nelle more del giudizio di appello de quo e che però essa non fuin esso prodotta per essere appunto intervenuta successivamente alsuo inizio. Ciò sull’implicito assunto che tale produzione fosse impeditaNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026dal divieto di produzione di nuovi documenti in appello ex art. 345c.p.c., assunto però destituito di fondamento non valendo tale divietoper i documenti che non era possibile produrre prima.Resta dunque il fatto, decisivo, che il preteso giudicato si formò nelcorso del giudizio di appello de quo e che però esso non fu iviadeguatamente documentato.Ciò rende, da un lato, anche sotto tale profilo, destituita difondamento la censura di omesso rilievo del giudicato da parte delgiudice d’appello, dall’altro, non deducibile l’esistenza di tale giudicatoesterno per la prima volta in questa sede (cfr.

Cass. Sez. U. n. 21493del 20/10/2010, Rv. 614451; Sez. 2, n. 155 del 08/01/2014, Rv.628937; Sez. 5, n. 22506 del 04/11/2015, Rv. 637074; Sez. 5, n.22177 del 03/11/2016, Rv. 641881).VII. Statuizioni accessorie.1. Fermo quanto già affermato con riferimento alle posizioni deiricorrenti rinuncianti (§ II e sottoparagrafi) ed al dott. MarcoMajorano, discende dalle considerazioni che precedono il rigetto deiricorsi in quanto relativi ai restanti ricorrenti.2. Per il principio della soccombenza questi ultimi vannocondannati al pagamento, in favore delle amministrazionicontroricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità,liquidate come da dispositivo.3.

Poiché le parti vittoriose sono amministrazioni dello Stato, neiconfronti delle quali vige il sistema della prenotazione a debitodell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti dicancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione dellespese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate adebito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass.18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019).4. Ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processualiper la condanna di tutti i ricorrenti soccombenti, al pagamento diNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026ulteriori somme ─ liquidate come da dispositivo ─ ex art. 96, terzocomma, c.p.c., tenuto conto del carattere largamente consolidatodella giurisprudenza formatasi in sede di legittimità sulle questionitrattate.5.

Va altresì dato atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte dei ricorrenti soccombenti, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misurapari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art.

13. P.Q.Mdichiara estinto il presente giudizio di legittimità limitatamente allaposizione dei ricorrenti rinuncianti Schilirò, Stilo, Pestelli e Savastano;accoglie il ricorso incidentale in quanto proposto nell’interesse diMajorano; rigetta i restanti ricorsi; cassa la sentenza in relazione almotivo accolto del ricorso incidentale; rinvia ad altra Sezione dellaCorte d’appello di Roma, comunque in diversa composizione, alla qualedemanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio dilegittimità nel rapporto tra Marco Majorano e le amministrazionicontroricorrenti.Compensa integralmente le spese tra i ricorrenti rinuncianti, da unlato, e le amministrazioni controricorrenti, dall’altro.Condanna i ricorrenti non rinuncianti difesi dall’Avv.

Amoruso, insolido, al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti,delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro33.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Condanna i ricorrenti non rinuncianti e soccombenti difesi dall’Avv.Tortorella, in solido, al pagamento, in favore delle amministrazionicontroricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, cheliquida in euro 44.000 per compensi, oltre alle spese prenotate aNumero registro generale 17011/2024Numero sezionale 1344/2026Numero di raccolta generale 11577/2026Data pubblicazione 28/04/2026debito.Condanna i ricorrenti non rinuncianti difesi dall’Avv.

Amoruso, insolido, al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti,ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., della ulteriore somma di euro17.000.Condanna i ricorrenti non rinuncianti e soccombenti difesi dall’Avv.Tortorella, in solido, al pagamento, in favore delle amministrazionicontroricorrenti, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., della ulterioresomma di euro 22.000.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti non rinuncianti e soccombenti, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2026.Il PresidenteRaffaele Frasca