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Decreto — n. 11528/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11528/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11528/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dagli avvocati BRUNELLI ILARIA(BRNLRI75B45H501T), ACETO MICHELE (CTAMHL75C22H501P) e FELICIBEDETTI ANTONELLA (FLCNNL64M45F965Q)-ricorrente-controMAIOR SPV S.R.L. e per essa PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A. (C.F.08360630159), rappresentata dalla PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A.,in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio digitaleall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoALBANESE GINAMMI LORENZO (LBNLNZ65A13H501A)-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n.1119/2025 depositata il18/06/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 10/03/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 270/2026Numero sezionale 157/2026Numero di raccolta generale 11528/2026Data pubblicazione 28/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 11528/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e per essa PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A. (C.F.08360630159), rappresentata dalla PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A.,in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio digitaleall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoALBANESE GINAMMI LORENZO (LBNLNZ65A13H501A)-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n.1119/2025 depositata il18/06/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 10/03/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 270/2026Numero sezionale 157/2026Numero di raccolta generale 11528/2026Data pubblicazione 28/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario proporzionalità della pena accollo delle spese restituzione e risarcimento calcolo e tasso di rimborso condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

o PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dagli avvocati BRUNELLI ILARIA(BRNLRI75B45H501T), ACETO MICHELE (CTAMHL75C22H501P) e FELICIBEDETTI ANTONELLA (FLCNNL64M45F965Q)-ricorrente-controMAIOR SPV S.R.L. e per essa PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A. (C.F.08360630159), rappresentata dalla PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A.,in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio digitaleall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoALBANESE GINAMMI LORENZO (LBNLNZ65A13H501A)-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n.1119/2025 depositata il18/06/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 10/03/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 270/2026Numero sezionale 157/2026Numero di raccolta generale 11528/2026Data pubblicazione 28/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 27/04/2026IL PRESIDENTE DELEGATO