Cassation court allows appeal on litigation costs, ruling Groupama must pay Adam's appeal expenses due to victory.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal regarding litigation costs, ordering Groupama Assicurazioni to pay Serafima Adam's expenses from the second instance. The appellant, Adam, successfully argued that she was forced to defend both the main claim against Groupama and the subsidiary claim against A.C. Soluzioni. The court held that since the appeal was primarily against Groupama and Adam won, she is entitled to have her costs reimbursed by the losing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 384, comma 2, c.p.c.; Art. 92, comma 2, c.p.c.: When an appeal is filed primarily against one defendant and the appellant succeeds, the losing party must reimburse the appellant's appeal costs, even if the appellant also faced subsidiary claims against other parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
n domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-controGROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO ALBERICI, condomiciliazione digitale ex lege;nonché controA. C. SOLUZIONI SRL;-intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 782/2024, depositatail 14/05/2024.Numero registro generale 547/2025Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 11492/2026Data pubblicazione 28/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere Marilena Gorgoni.A.
C. Soluzioni s.r.l., premesso di aver ricevuto dalla sig.ra SerafimaAdam, quale prestazione in luogo dell’adempimento ex art. 1198 c.c., unacessione di credito pro solvendo per euro 1.049,20, avente la sua fontenei danni spettanti alla cedente per l’incidente subito il 12.08.2013,allorché l’auto di proprietà della Adam, condotta da Marco Uras, venivatamponata da quella di proprietà di Daniela Sansonetti, citava GroupamaAssicurazioni s.p.a., tenuta a liquidare, ex art. 149 CdA, il risarcimento deldanno, dinanzi al Giudice di Pace di Civitavecchia, per ottenere la sommaoggetto di cessione.
La domanda veniva proposta, in via alternativa esubordinata, anche nei confronti della Adam, obbligata a garantire lacessione pro solvendo.Costituitasi in giudizio, la Adam chiedeva il rigetto della domanda neisuoi confronti perché il credito risarcitorio maturato verso la compagnia diassicurazioni era capiente, confermando la validità della cessione e lapropria legittimazione quale proprietaria del mezzo danneggiato.Groupama Assicurazioni s.p.a. resisteva eccependo l'inefficacia dellacessione e il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, adducendo diavere effettuato un versamento di euro 3.000,00 in favore del coniugedella cedente.Il Giudice di Pace, con sentenza n. 483/2018, accoglieva parzialmente ladomanda attorea ritenendo che l'oggetto della cessione fosse limitato alsolo fermo tecnico (euro 700,00).A.
C. Soluzioni s.r.l. impugnava la decisione dinanzi al Tribunale diCivitavecchia, lamentando l'erronea qualificazione del credito cedutole.Il Tribunale, con la sentenza n. 782/2024, pubblicata il 14.05.2024, perquanto ancora rileva in questa sede, osservava, in accoglimentoNumero registro generale 547/2025Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 11492/2026Data pubblicazione 28/04/2026dell'appello, che la cessione riguardava l'intero credito risarcitorio pari aeuro 1.049,20, condannando Groupama Assicurazioni s.p.a. al pagamentointegrale; tuttavia, disponeva la compensazione delle spese di lite tra laAdam e le altre parti sul presupposto che le difese della stessa fosseronella sostanza le stesse articolate dalla società appellante, mentrecondannava la compagnia assicuratrice alla rifusione delle spese in favoredi A.
C. Soluzioni s.r.l.Serafima Adam ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenzafondato su un solo motivo, cui ha resistito Groupama Assicurazioni s.p.a.con controricorso.A. C. Soluzioni s.r.l. è rimasta intimata.Il Consigliere delegato ha formulato una proposta di definizioneaccelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., con la quale ha prospettatol'inammissibilità del ricorso per non avere parte ricorrente tenuto contodel consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui: «nel giudizio dilegittimità, il sindacato sulle pronunce dei giudici di merito riguardo allespese di lite è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato ilprincipio secondo cui esse non possono essere poste a carico della partetotalmente vittoriosa, restando del tutto discrezionale e insindacabile lavalutazione circa l'opportunità di compensarle in tutto o in parte per giustimotivi; ne consegue che il giudice di merito non è tenuto a motivare lasussistenza dei giusti motivi di compensazione».Avendo la ricorrente chiesto la decisione della causa ai sensi dell’art. 380bis-1 c.p.c., la trattazione del ricorso è stata fissata alla data odierna.In vista dell’odierna camera di consiglio la ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
La ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione degli artt.91, 92, 132 e 156 c.p.c., nonché dell'art. 111 Cost., dolendosi delladisposta compensazione delle spese nei suoi confronti. Osserva che la suaNumero registro generale 547/2025Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 11492/2026Data pubblicazione 28/04/2026partecipazione al giudizio era stata resa necessaria dalla domandaproposta nei suoi confronti in via subordinata da A. C. Soluzioni, pretesapoi implicitamente rigettata a seguito dell'accoglimento della domandaprincipale verso l'assicuratore.La Adam, premesso di essere risultata integralmente vittoriosa, lamenta,pertanto, che la motivazione spesa dal Giudice di merito per disporre lacompensazione delle spese del giudizio di appello non integra né l’ipotesidella "soccombenza reciproca", né quella dell'"assoluta novità dellaquestione trattata" o del "mutamento della giurisprudenza", unichefattispecie che legittimano la compensazione ai sensi della vigenteformulazione dell'art. 92 c.p.c. (post riforma 2014 e sentenza Corte Cost.n. 77/2018).Il motivo va accolto.Disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate daGroupama Assicurazioni s.p.a. (v. pp. 6 e 7 del ricorso), non essendostato il ricorso formulato in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366,primo comma, n. 6 c.p.c., deve ribadirsi, in linea generale, che il poteredel giudice di compensare le spese di lite ha natura discrezionale, sicché ilsindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principiosecondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della partetotalmente vittoriosa (Cass. 17 aprile 2019, n. 10685), per cui vi esula,rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazionedell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi disoccombenza reciproca che in quella di concorso di altri gravi motivi exart. 15 d.lgs n. 546/1992 (tra le altre, Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502;Cass. 4 agosto 2017, n. 19613), e ciò in ragione della «elasticità»costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale dicompensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmenteNumero registro generale 547/2025Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 11492/2026Data pubblicazione 28/04/2026coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» infavore della parte vittoriosa (così Cass. 26 luglio 2021, n. 21400).Nondimeno, resta censurabile – per questo non può condividersi laproposta di infondatezza del ricorso formulata dal Consigliere delegato - insede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta dicompensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di meritoabbia sorretto la compensazione, risultando suscettibile di cassazione lamotivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea(così Cass. 22 luglio 2025, n. 1822), altrimenti configurandosi un vizio diviolazione di legge denunciabile in sede di legittimità (Cass. 21 maggio2024, n. 14036).
L'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte incui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano"gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, qualeclausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un datocontesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente edefficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in viainterpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabilein sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. 11marzo 2022, n. 7992).L'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis,subordina la compensazione delle spese – in assenza di soccombenzareciproca – esclusivamente all'assoluta novità della questione trattata, almutamento della giurisprudenza o a "gravi ed eccezionali ragioni" (CorteCost. 77/2018).
Nel caso di specie, il Tribunale ha giustificato lacompensazione sostenendo che le difese della Adam fossero "nellasostanza articolate" dalla società appellante nei confronti di GroupamaAssicurazioni s.p.a. Tale motivazione è assolutamente generica eincongruente. La coincidenza delle difese svolte dalla odierna ricorrentecon quelle della cessionaria – quale parte che aveva agito in via principalenei confronti della debitrice ceduta – costituisce un dato del tuttoNumero registro generale 547/2025Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 11492/2026Data pubblicazione 28/04/2026fisiologico, in rapporto alla struttura del rapporto sostanziale e processualededotto in giudizio, e non è idonea, di per sé, a integrare una grave edeccezionale ragione di compensazione delle spese, risolvendosi in unargomento privo di attitudine giustificativa.Pur senza addentrarsi in una rassegna delle ipotesi che secondo lagiurisprudenza di questa Corte giustificano la compensazione delle spesedi lite, è opportuno rimarcare che l'ambito applicativo della compensazioneè stato progressivamente ristretto per evitarne un uso arbitrario.
Inparticolare, è stato escluso che le "gravi ed eccezionali ragioni" possanoessere integrate da profili attinenti alla mera condotta processuale dellaparte vittoriosa, quale l'eccessiva prolissità o le modalità espositive degliscritti difensivi (Cass. 14 ottobre 2022, n. 30328). Parimenti, è statoritenuto che la compensazione non possa derivare dal sol fatto che ladomanda sia stata decisa per ragioni processuali o di rito, poiché ciòchi ha visto prevalere le proprie ragioni (Cass. 8 marzo 2024, n. 6424;Cass. 6 giugno 2024, n. 15847). Per di più, come del resto rimarca laricorrente, Cass. 2 luglio 2018, n. 16917 ha deciso una questione analogaa quella per cui è causa, ribadendo che la compensazione delle spese dilite richiede una motivazione che enunci ragioni dotate di realeconsistenza e specificità.
Il riferimento a una mera modalità esecutivadella difesa elude l'obbligo di indicare quelle "gravi ed eccezionali ragioni"imposte dall'art. 92, comma 2, c.p.c., risolvendosi in una decisionearbitraria, perché facendo riferimento a una presunta sovrapposizionedifensiva ha eluso l'obbligo di motivare circa la sussistenza delle "gravi edeccezionali ragioni" imposte dall'art. 92, comma 2, c.p.c. , a giustificazionedella compensazione delle spese di lite, vieppiù in considerazione del fattoche verso A. C. Soluzioni s.r.l. è stata disposta la condanna di GroupamaAssicurazioni s.p.a.Numero registro generale 547/2025Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 11492/2026Data pubblicazione 28/04/20262.
Il ricorso va accolto nei confronti di entrambe le società, GroupamaAssicurazioni s.p.a., controricorrente, e A. C. Soluzioni s.r.l., rimastaintimata, atteso che l’appello era stato proposto in via principale neiconfronti di Groupama Assicurazioni s.p.a. e, in via subordinata, neiconfronti della Adam, la quale era stata pertanto costretta a resistere siaalla domanda subordinata formulata da A. C. Soluzioni s.r.l. sia, neiconfronti di Groupama Assicurazioni s.p.a., a sostegno della fondatezzadell’appello della cessionaria quanto alla domanda principale.
L’esito delgiudizio di appello l’ha vista risultare vittoriosa nei confronti di entrambe,ancorché, rispetto alla domanda subordinata proposta da A. C. Soluzionis.r.l., per effetto dell’assorbimento conseguente all’accoglimento delladomanda principale.3. Deve osservarsi che il ricorso concerne esclusivamente la statuizionesulle spese di lite tra le parti che hanno preso parte al giudizio di appello,senza attingere in alcun modo la decisione sul merito della controversia;ne deriva che la violazione dell’art. 102 c.p.c. che la Adam denuncia con lamemoria, pur astrattamente configurabile, si colloca del tutto al di fuoridel perimetro oggettivo del motivo di ricorso e risulta, per ciò solo,giuridicamente irrilevante ai fini del suo scrutinio, non assumendo laposizione della medesima alcuna incidenza sulla regolamentazione dellespese tra i soggetti processualmente presenti.4.
Sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384,comma 2, c.p.c., come da dispositivo, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto. Le spese del grado di appello in favore dellaricorrente Adam sono liquidate nella medesima misura già determinata dalTribunale per la parte vittoriosa A.C. Soluzioni s.r.l., attesa l'identitàdell'attività difensiva svolta.5. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sonoliquidate come da dispositivo. P.Q.MNumero registro generale 547/2025Numero sezionale 1152/2026Numero di raccolta generale 11492/2026Data pubblicazione 28/04/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata relativamentealla statuizione sulla compensazione delle spese del giudizio d’appello traSerafima Adam e Groupama Assicurazioni s.p.a. e, decidendo nel merito,condanna Groupama Assicurazioni s.p.a. alla rifusione delle spese delgrado di appello in favore di Serafima Adam, che liquida in euro 332,00per compensi, oltre a euro 49,80 per rimborso forfettario spese generali(15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.Condanna altresì Groupama Assicurazioni s.p.a. e A.C.
Soluzioni s.r.l. insolido alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità infavore della Adam che liquida in euro 400,00 per compensi ed euro200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori dilegge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.Il PresidenteRaffaele Frasca