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Ordinanza — n. 11473/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, ruling the lawsuit extinguished and final judgment void.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11473/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the appellate court's partial judgment and the subsequent final decision because the plaintiff had withdrawn the lawsuit. The plaintiff initially sued a hospital for slip-and-fall damages, subsequently joined the cleaning contractor and insurer, but later renounced all proceedings. The court held that the appeal could not proceed after the withdrawal, rendering the lower court's rulings on liability and costs legally ineffective.

Regesto Legislator

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Art. 382 c.p.c.; Art. 336 c.p.c.: When a plaintiff withdraws the appeal, the appellate judgment becomes extinguished and must be quashed without remittal, causing the final judgment to lapse.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings quashing without remittal lapse of final judgment cost allocation rules

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 382, third paragraph, second paragraph, c.p.c.
Il ricorso deve in definitiva essere accolto, e la sentenza non definitivadev’essere cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma,secondo inciso, cod.
Art. 336, first paragraph, c.p.c.
perché il giudizio non poteva essereproseguito.La sentenza definitiva cade in conseguenza ai sensi dell’art. 336, primocomma, c.p.c.2.
Art. 306 c.p.c.
civ.Le spese del giudizio d’appello, in relazione all’estinzione per rinuncia,relativamente alla controversia tra la ricorrente e la controricorrenteSagliano, vanno poste a carico di quest’ultima ai sensi dell’art. 306 cod.proc.
Art. 332 c.p.c.
art. 2051 cod. civ
Ritenevain particolare la responsabilità dell’Azienda ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.,ed in subordine quella della stessa ai sensi dell’art.
art. 2043 cod. civ
civ.,ed in subordine quella della stessa ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.L’Azienda, contestata comunque la propria responsabilità,preliminarmente chiamava in giudizio, per esserne manlevata, la SnamLazio sud s.r.l.
artt. 2909 c.c
art. 360 c.p
art. 306 cod. proc. civ
civ.Le spese del giudizio d’appello, in relazione all’estinzione per rinuncia,relativamente alla controversia tra la ricorrente e la controricorrenteSagliano, vanno poste a carico di quest’ultima ai sensi dell’art. 306 cod.proc.
art. 100 c.p
L’assenza dell’onere di allegazione della partedestinataria della rinuncia e la valutazione d’ufficio si giustifica perché lanorma evoca l’interesse, così parametrandosi all’art. 100 c.p.c., che deveessere applicato d’ufficio.

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Testo completo

Tiziana D’Agostini;- ricorrente –controAngelina SAGLIANO, con avv. Antonio Armentano;- controricorrente –SNAM Lazio Sud s.r.l., in persona del legale rappresentante, sedente inRoma, con avv. Giovanni Galoppi;- controricorrente -ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY- RappresentanzaGenerale in Italia, in persona del procuratore speciale, sedente in Milano;- intimata -Avverso la sentenza non definitiva n. 2383/2019 depositata il 9 aprile2019 e la sentenza definitiva n. 7519/2022 depositata il 24 novembre2022 e notificata il 25 novembre 2022, entrambe emesse dalla Corted’appello di Roma.Numero registro generale 3160/2023Numero sezionale 823/2026Numero di raccolta generale 11473/2026Data pubblicazione 28/04/2026Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del 3 marzo2026 dal consigliere Alberto Crivelli.Angelina Sagliano conveniva in giudizio l’Azienda ospedaliera odiernaricorrente al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni occorsilein data 27 ottobre 2012, allorché cadeva, all’interno del reparto “ChirurgiaMaxillo Facciale” a causa del pavimento asseritamente bagnato.

Ritenevain particolare la responsabilità dell’Azienda ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.,ed in subordine quella della stessa ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.L’Azienda, contestata comunque la propria responsabilità,preliminarmente chiamava in giudizio, per esserne manlevata, la SnamLazio sud s.r.l. (Snam), in quanto appaltatrice dei servizi di pulizia dellastruttura in cui era avvenuto il fatto. La suddetta Snam, contestata lapropria responsabilità, chiamava in ogni caso la propria assicuratriceZurich Insurance Public Limited Company (Zurich).L’adìto Tribunale di Roma respingeva nel merito la domanda dell’attrice inprimo grado, ritenendo non dimostrato il nesso di causalità fra i danni e lacosa in custodia, sull’assunto che fossero contraddittorie sul punto ledichiarazioni testimoniali raccolte, e ritenendo poi assorbite le domande dimanleva.La Sagliano proponeva allora appello.

L’Azienda si costituiva chiedendo ilrigetto del gravame, e solo in subordine dichiarare tenuta al risarcimentola Snam, allegando fra l’altro la deduzione di inammissibili nova.Si costituiva altresì la Snam chiedendo anch’essa il rigetto del gravame.Con atto 13 febbraio 2019 la Sagliano rinunciava agli atti del giudizio,comunicando l’atto alle altre parti a mezzo pec.Dopo una richiesta congiunta di rinvio ed un’udienza in cui nessuno eracomparso, all’udienza del 29 marzo 2019 la parte appellante dato che lealtre parti non avevano accettato la rinuncia chiedeva l’accoglimentoNumero registro generale 3160/2023Numero sezionale 823/2026Numero di raccolta generale 11473/2026Data pubblicazione 28/04/2026dell’appello, mentre le altre parti dichiaravano di non avere interesse allaprosecuzione del giudizio d’appello.La Corte territoriale emanava una sentenza non definitiva con cuiaffermava la responsabilità dell’Azienda in ordine al sinistro, riservandoalla decisione definitiva la quantificazione del danno e le statuizioni sulledomande di manleva.In particolare la stessa Corte riteneva che, avendo l’appellante rinunciatoagli atti e non all’impugnazione, ma non essendo stata tale rinunciaaccettata, ed essendo stato precisato dalle altre parti il proprio difetto diinteresse a proseguire il giudizio, allorché la parte rinunciante invecechiedeva ormai la prosecuzione del giudizio, occorreva decidere nel meritoperché sarebbe comunque necessaria l’accettazione ai fini dell’effettoestintivo e la rinuncia, e quest’ultima non poteva ritenersi immodificabileed irrevocabile.L’Azienda riservava ricorso in cassazione avverso la sentenza nondefinitiva.Con la sentenza definitiva la stessa Corte territoriale condannava l’Aziendaa corrispondere alla Sagliano la somma di € 8.116,00 oltre al rimborsodelle spese mediche per ulteriori € 510,55.L’Azienda propone ora ricorso in cassazione, affidato a quattro motivi; laSagliano e la Snam resistono a mezzo di controricorsi, mentre la Zurich èrimasta intimata.ricorrente e la controricorrente Snam hanno depositato memorieillustrative.MOTIVI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si deduce “Violazione degli artt. 2909 c.c., 100, 306,324 e 327 c.p.c. in relazione ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c”.Ad avviso della ricorrente, la rinuncia agli atti operata dalla Sagliano incorso del giudizio d’appello non abbisognava di accettazione da parte delleNumero registro generale 3160/2023Numero sezionale 823/2026Numero di raccolta generale 11473/2026Data pubblicazione 28/04/2026altre parti, in quanto le stesse non avevano interesse alla prosecuzione delgiudizio, avendo esse chiesto semplicemente il rigetto del gravameproposto dalla stessa Sagliano.

Ne conseguirebbe che le pronunceimpugnate vennero emesse allorquando il potere di iuris dicere in capoalla Corte nel merito della domanda si era già esaurito, ovvero inviolazione del giudicato.1.1.Il motivo è fondato.Va preliminarmente dato atto del fatto che la Corte di merito ha procedutoall’accertamento in fatto in ordine alla qualificazione della rinuncia inesame come agli atti ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ. e nonall’impugnazione, come del resto non risulta neppure contrastato dalleparti.Va in proposito ricordato che l’art. 306 cod. proc. civ.

è applicabile anchenel caso del giudizio di impugnazione, per il rinvio operato dall’art. 359cod. proc. civ. Anche in tale giudizio, dunque, la rinuncia agli atti richiedel’accettazione della controparte, ed infatti così si esprime la giurisprudenzadi questa Corte “Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione daparte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto nonnecessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da partedell'appellato” (Cass. n. 5250/18).Anche nel giudizio d’appello, però, la rinuncia agli atti deve essereaccettata nella sola ipotesi in cui la parte non rinunciante abbia uninteresse a proseguire il giudizio, consistente nell’individuazione in capoalla stessa di possibili effetti più favorevoli della prosecuzione rispetto aquelli dell’estinzione del giudizio (in tal senso la giurisprudenza di questaCorte fin da Cass. n. 8387/99).

In difetto di tale interesse, pertanto,l’accettazione non occorre e, nel caso specifico del giudizio di appello, lasentenza di primo grado acquista efficacia di giudicato ai sensi dell’art.338 cod. proc. civ.Numero registro generale 3160/2023Numero sezionale 823/2026Numero di raccolta generale 11473/2026Data pubblicazione 28/04/2026Ed è il giudice a dover verificare la sussistenza di tale interesse, non laparte a doverlo allegare ai fini dell’esclusione della necessitàdell’accettazione.Nel caso della rinuncia effettuata in corso di giudizio di impugnazione, inparticolare, il giudice dovrà verificare l’interesse in esame alla luce delprincipio in base al quale l’effetto estintivo della rinuncia accettata orispetto alla quale l’accettazione non occorre, determina il passaggio ingiudicato della sentenza di primo grado, come sopra osservato.

Dovrà,quindi, essere accertata la presenza di domande proposte dalla parte nonrinunciante e comunque il tenore delle conclusioni tratte dallo stesso (es.mero rigetto, conclusioni in rito, comportamento processuale successivoalla rinuncia), fermo restando che quanto alle spese non vi è alcuninteresse a proseguire nella controversia, poiché le stesse vanno poste acarico del rinunciante, come stabilito dall’art. 306, quarto comma, cod.proc. civ., applicabile anche in caso di rinuncia in appello (Cass. 5250/18).Nella specie, caratterizzata da sentenza favorevole (per le parti nonrinuncianti) di primo grado e dalla mera richiesta di rigetto dell’appello daparte delle stesse (le quali, poi, all’udienza di precisazione delleconclusioni hanno altresì affermato di non aver alcun interesse allaprosecuzione del giudizio), la Corte territoriale non ha operato alcunaverifica circa la sussistenza o meno di uno specifico e concreto interessealla prosecuzione del giudizio da parte dei non rinuncianti, limitandosi aqualificare la rinuncia come agli atti e non all’azione, inferendonesenz’altro la necessità di accettazione da parte delle altre parti.sentenza impugnata ha commesso in primo luogo un errore, là dove, dopoavere rilevato che le parti appellate non avevano accettato all’udienza del15 febbraio 2019 la rinuncia e che nemmeno lo avevano fatto nellasuccessiva udienza del 22 marzo 2019, cui la causa venne rinviata per p.c.su istanza dei difensori, ha del tutto erroneamente ritenuto che laNumero registro generale 3160/2023Numero sezionale 823/2026Numero di raccolta generale 11473/2026Data pubblicazione 28/04/2026mancanza di interesse alla prosecuzione dovesse essere “allegata” daidifensori degli appellati ed ha, poi, affermato che l’allegazione fatta inquella udienza era irrilevante perché sempre in essa parte appellanteaveva insistito nell’appello proprio alla luce della mancata accettazionedelle controparti , soggiungendo che la rinuncia agli atti, in talecontesto, non può invero ritenersi immodificabile ed irrevocabile .Gli errori commessi dalla sentenza parziale sono a loro volta molteplici:a) il primo risiede nell’affermazione che occorra per escludere la necessitàdell’accettazione l’allegazione di un interesse da parte della controparte:viceversa è il giudice che deve valutare se tale interesse sussista ed insede di impugnazione, considerato che l’estinzione per rinuncia determinail passaggio in giudicato della sentenza impugnata, il giudice deveapprezzare se contro la sentenza abbia sollevato doglianze chi èdestinatario della rinuncia.

L’assenza dell’onere di allegazione della partedestinataria della rinuncia e la valutazione d’ufficio si giustifica perché lanorma evoca l’interesse, così parametrandosi all’art. 100 c.p.c., che deveessere applicato d’ufficio. In aggiunta, si rileva che la norma dell’art. 306,primo comma, parla di accettazione delle parti costituite chepotrebbero aver interesse alla prosecuzione del giudizio e non richiedeuna dichiarazione negativa o positiva della sussistenza dell’interesse;b) ulteriore errore è quello di avere ritenuto revocabile la dichiarazione dirinuncia in mancanza di accettazione:

è palese che l’utilizzo del ServizioGiustizia con il processo non può tollerare l’idea della revocabilità. Non pernulla l’ultimo inciso del primo comma dell’art. 306, dal punto di vista dellacontroparte esclude che essa possa fare riserve o imporre condizioni.La corte capitolina, dunque, avrebbe dovuto invece rilevare:aa) che l’accettazione non era necessaria – tenuto conto dell’esitofavorevole del primo giudizio per le appellate e considerato che esse nonavevano nemmeno censurato le statuizioni sulle spese compensatorie; bb)l’inammissibilità della revoca della rinuncia (al più potendosi immaginare –Numero registro generale 3160/2023Numero sezionale 823/2026Numero di raccolta generale 11473/2026Data pubblicazione 28/04/2026ma non è questa la sede per porsi il problema - che una revoca possaessere assentita dalla controparte).Conseguentemente, la corte territoriale avrebbe dovuto dichiararel’estinzione del giudizio di appello e provedere sulle spese.La sequela di errori qui rilevati impone di ravvisare le ragion per lacassazione della sentenza parziale senza rinvio ai sensi del terzo comma,secondo inciso, dell’art. 382 c.p.c. perché il giudizio non poteva essereproseguito.La sentenza definitiva cade in conseguenza ai sensi dell’art. 336, primocomma, c.p.c.2.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento di quelliulteriori.2. Il ricorso deve in definitiva essere accolto, e la sentenza non definitivadev’essere cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma,secondo inciso, cod. proc. civ., perché il processo non poteva essereproseguito in quanto doveva essere dichiarato estinto.La sentenza definitiva viene travolta ai sensi dell’art. 336, primo comma,cod. proc. civ.Le spese del giudizio d’appello, in relazione all’estinzione per rinuncia,relativamente alla controversia tra la ricorrente e la controricorrenteSagliano, vanno poste a carico di quest’ultima ai sensi dell’art. 306 cod.proc. civ., e liquidate come in dispositivo.Quelle relative al rapporto processuale intercorrente fra la ricorrente e laSNAM e Zurich vanno integralmente compensate.Circa le spese del presente giudizio, le stesse vanno liquidate in favoredella ricorrente e poste a carico solidale delle controricorrenti, quanto aSagliano in quanto soccombente e quanto a SNAM perché, nonostante cheessa fosse solo destinataria della notificazione del ricorso ai sensi dell’art.332 cod. proc. civ., non essendo esso rivolto contro l’esclusione dellaNumero registro generale 3160/2023Numero sezionale 823/2026Numero di raccolta generale 11473/2026Data pubblicazione 28/04/2026rivalsa nei suoi confronti prevista dalla sentenza di appello definitiva, hachiesto il rigetto del ricorso.

P.Q.MLa Corte in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri,cassa senza rinvio la sentenza non definitiva ai sensi dell’art. 382, terzocomma, secondo periodo, cod. proc. civ., perché il giudizio non potevaproseguire essendosi estinto. Dichiara, in conseguenza, caducata lasentenza definitiva.Condanna la controricorrente Angelina Sagliano a pagare in favore dellaricorrente le spese del giudizio d’appello, che liquida in € 3.500,00 oltrerimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, ed oltre i.v.a. ec.p.a.; dichiara compensate le spese di appello fra la ricorrente, SNAM eZurich; condanna in via fra loro solidale Angelina Sagliano e SNAM alpagamento delle spese di lite relative al presente giudizio in favore dellaricorrente, che liquida in € 3.000,00 oltre rimborso forfettario nella misuradel 15 % dell’onorario, oltre i.v.a. e c.p.a., ed oltre ad € 200,00 peresborsi.Così deciso in Roma, il 3 marzo 2026, nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile.Il Presidente(Raffaele Frasca)