Cassation court dismisses appeal for omitted ruling on appeal costs due to lack of specific appeal ground.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected Giulia Bana's appeal against the first-instance court's decision on maintenance costs. Bana argued the lower court failed to rule on her specific claim regarding the proportionality of awarded costs, but the court found no such omission. The appellate act only mentioned cost amounts as a supporting argument for a suspension request, not as a distinct ground for appeal, thus failing to meet procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 342 c.p.c.: An appeal must contain a specific ground for review; mere reference to cost amounts within a suspension request does not constitute a valid ground for appeal under Art. 342 c.p.c.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ero RAVASIO;- intimati –Avverso la sentenza n. 762/22 resa dalla Corte d’appello di Brescia edepositata in data 20 giugno 2022.Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del 3 marzo2026 dal consigliere Alberto Crivelli.Giulia Bana conveniva il proprio ex convivente e il di lui padre per sentirlicondannare al versamento in suo favore della somma di euro 76.950,00,quale indennizzo per le opere di manutenzione straordinaria apportate alloro immobile.Con sentenza n. 863/2019 il Tribunale di Bergamo rigettava la domandaNumero registro generale 93/2023Numero sezionale 820/2026Numero di raccolta generale 11470/2026Data pubblicazione 28/04/2026Manuele e Gualtiero Ravasio, liquidandone l’ammontare in complessivieuro 16.116,00 oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell’art. 2D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge.Avverso la predetta sentenza la Bana proponeva appello.La parte odierna ricorrente chiedeva l’accoglimento (circa il merito dellalite) e la condanna della controparte alle spese, e “in via di subordine, incaso di conferma della sentenza di primo grado, per i motivi tutti innarrativa compensare le spese tra le parti”.Con la sentenza qui impugnata la Corte territoriale rigettava l’appello.Ricorre quindi la Bana in cassazione sulla base di un solo motivo, mentrele altre parti, nonostante la notifica regolare, sono rimaste intimate.Da ultimo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo si deduce “nullità della sentenza e del procedimentoper omessa pronuncia su motivo d’appello.
Violazione dell’art. 112 c.p.c.in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., quanto alla liquidazione delle spese diprimo grado”.Sostiene parte ricorrente di avere sottoposto la sentenza di primo grado acritica anche sotto il profilo dell’entità delle spese liquidate in favoredell’altra parte, sia in quanto esorbitanti rispetto alla stessa richiesta, siain quanto sproporzionate rispetto all’attività svolta, sul che la Corteterritoriale non si sarebbe pronunciata.1.1.Il motivo è infondato in quanto non emerge alcuna omessa pronuncia.Tale vizio della sentenza presuppone infatti che una domanda sia stataproposta, nel caso dell’appello quindi che sia stata formulato un motivo diappello della pronuncia impugnata nei modi di cui all’art. 342 cod. proc.civ.Viceversa, l’esame dell’atto di appello evidenzia – alle pagg. 22 e 23 -chela qui ricorrente ebbe a fare riferimento all’entità delle spese liquidate inprimo grado solo nella parte dell’atto d’appello dedicata all’esposizioneNumero registro generale 93/2023Numero sezionale 820/2026Numero di raccolta generale 11470/2026Data pubblicazione 28/04/2026delle ragioni fondanti dell’istanza di sospensione ex art. 283 cod. proc.civ., e ciò non costituì di certo un motivo di impugnazione a mentedell’art. 342 cod. proc. civ., ma per come proposto solo una ragionededotta a fondamento di detta istanza, del tutto estranea alla partedell’atto di appello dedicata ad esporre i motivi di appello, che venneroesposti nella struttura dell’atto fino al decimo rigo della pag. 19.Ciò è tanto vero che anche in sede di conclusioni la parte stessa ebbe arichiedere solo la riforma della pronuncia delle spese, ma in relazioneall’esito vittorioso della lite d’appello (il che non è stato) e in subordine,cioè nel caso appunto di conferma della statuizione di primo grado, lacompensazione delle spese (come riportato nella parte “in fatto”), magiammai una riforma della pronuncia in ordine all’entità delle spese per leragioni illustrate senza concludenza alcuna.2.
Il ricorso dev’essere dunque respinto, ma nulla va disposto in ordinealle spese atteso che le controparti sono rimaste intimate.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 3 marzo 2026 nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteNumero registro generale 93/2023Numero sezionale 820/2026Numero di raccolta generale 11470/2026Data pubblicazione 28/04/2026(Raffaele Frasca)