Cassation court reverses lower court ruling on wildlife damage liability, shifting burden of proof to the victim under Art. 2052 Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the appeal judgment which had dismissed the plaintiff's claim against the Marche Region for damages caused by a deer collision. The lower court incorrectly applied Article 2043 of the Civil Code, requiring the victim to prove the region's fault, whereas the correct legal framework under Article 2052 imposes an objective liability regime on the public entity. Consequently, the burden of proof was reversed, placing the obligation on the victim to demonstrate the exact dynamics of the accident and the driver's lack of causal role, while the region must prove the event was unavoidable force.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2052 c.c.; Art. 2043 c.c.: In cases of damage caused by wild fauna to a vehicle, the public entity is liable under the objective regime of Art. 2052, requiring the victim to positively prove the accident dynamics and the driver's non-culpability, while the entity must prove the event was unavoidable force.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
per legge;-ricorrente-controREGIONE MARCHE, in persona del Presidente in atti indicato,rappresentata e difesa dagli avvocati CECILIA MARIA SATTA eGABRIELLA DE BERARDINIS, presso l’indirizzo di posta elettronicacertificata delle quali è domiciliata per legge;-controricorrente-avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO n. 499/2022depositata il 20/07/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere PASQUALE GIANNITI.Numero registro generale 4468/2023Numero sezionale 759/2026Numero di raccolta generale 11303/2026Data pubblicazione 27/04/20261.
Stefano Di Filippo conveniva dinanzi al Giudice di Pace di AscoliPiceno la Regione Marche, chiedendone la condanna al risarcimento deidanni patrimoniali subiti in conseguenza di un sinistro stradaleverificatosi il 21 luglio 2019, alle ore 11 circa, mentre era alla guidadella propria autovettura Fiat Qubo lungo la strada provinciale n. 76,in località Pianoro San Marco, nel Comune di Ascoli Piceno, allorquandoun capriolo invadeva improvvisamente la carreggiata, urtando la parteanteriore laterale destra del veicolo. Il Di Filippo invocava laresponsabilità della Regione Marche ai sensi dell’art. 2052 cod. civ., e,in via subordinata, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.Costituitasi la Regione Marche, in particolare eccepiva: la propriacarenza di legittimazione passiva, essendo il sinistro occorso su stradaprovinciale; l’inapplicabilità dell’art. 2052 cod. civ. ai danni cagionati dafauna selvatica; la carenza di prova del nesso eziologico e del danno;l’operatività della presunzione di cui all’art. 2054 cod. civ. in capo alconducente; l’adozione di misure preventive e di gestione faunistica inconformità con la normativa vigente.Istruita la causa mediante prova testimoniale e produzionedocumentale, il Giudice di Pace di Ascoli Piceno, con sentenza n.258/2020, accoglieva la domanda, ritenendo applicabile l’art. 2052cod. civ., e condannava la Regione Marche al pagamento di euro1.391,66, oltre interessi e spese di lite.Avverso tale decisione proponeva appello la Regione Marche.Si costituiva in appello il Di Filippo, chiedendo il rigetto delgravame e la conferma della sentenza impugnata.Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 499/2022, in riformadella decisione di primo grado, accoglieva l’appello della RegioneMarche e rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo che laresponsabilità per i danni cagionati da fauna selvatica dovesse essereinquadrata nell’ambito dell’art. 2043 cod. civ., con conseguente onereNumero registro generale 4468/2023Numero sezionale 759/2026Numero di raccolta generale 11303/2026Data pubblicazione 27/04/2026per il danneggiato di provarne gli elementi costitutivi, ritenuti nondimostrati nel caso di specie.2.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il DiHa resistito con controricorso la Regione Marche.Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.Il Difensore della parte controricorrente ha depositato memoria,eccependo l’inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’eccezione preliminare, di nullità del ricorso, sollevata dallaRegione Marche in sede di controricorso, non è fondata.La Regione deduce che il ricorso per cassazione è stato notificatoall’indirizzo PEC non del difensore titolare della procura (avv.
Satta),ma all’avvocato che nel giudizio di appello era mero domiciliatario fisico(avv. Travaglini).Osserva la Corte che:
a) la procura in appello della RegioneMarche non è per nulla univoca nel voler limitare l’elezione di domicilioal solo indirizzo fisico indicato: invero, essa indica sì la via, maaggiunge anche, più in generale, “presso Avv. Paolo Travaglini” (e inquanto avvocato, di norma munito di PEC);
b) la procura non fariferimento a tale domicilio eletto come “meramente fisico” e neppurelo scinde dal domicilio digitale (ad esempio espressamente eleggendolodigitalmente presso altro difensore);
c) nell’intestazione dell’attod’appello è indicato l’indirizzo PEC solo dell’avvocato Cecilia Satta.In ogni caso, la tempestiva costituzione della controricorrenteRegione Marche vale a sanare la notifica, in quanto questa non puòritenersi, in ragione dell’asserito errore sul luogo di notificazione,inesistente. Invero, secondo consolidata giurisprudenza di questa CorteNumero registro generale 4468/2023Numero sezionale 759/2026Numero di raccolta generale 11303/2026Data pubblicazione 27/04/2026(cfr. Cass. n. 7703/2018; nonché, tra le altre, Cass. n. 8919/2025 intema di notifica effettuata non al domicilio eletto dalla parte, ma pressoa Corte d’Appello e Cass. n. 12410/2020, in tema di notificairritualmente effettuata all’Avvocatura distrettuale), L’inesistenzadella notificazione del ricorso per cassazione è configurabile nelle soleipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementicostitutivi essenziali idonei a renderla riconoscibile come tale, che, perla fase di consegna, consistono nel raggiungimento di uno qualsiasidegli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, in virtùdei quali la stessa debba comunque considerarsi eseguita; lanotificazione in un luogo diverso dal domicilio eletto, ove l’atto risulticonsegnato al destinatario e non restituito al mittente, non è pertantoinesistente, ma nulla ed è suscettibile di sanatoria per effetto dellacostituzione in giudizio dell’intimato, ancorché effettuata al solo fine dieccepire la nullità .2.
Passando al merito cassatorio, nella impugnata sentenza ilgiudice di appello, riformando integralmente la decisione di primogrado, ha rigettato la domanda risarcitoria. In particolare il Tribunale;a) ha escluso l’applicabilità dell’art. 2052 c.c., ritenendo che laresponsabilità della P.A. per i danni da fauna selvatica debba esserericondotta esclusivamente all’art. 2043 c.c. (responsabilità per colpa);b) ha ritenuto che, in quanto responsabilità aquiliana, spettava aldanneggiato provare la colpa specifica della Regione;
c) ha accertatoche il Di Filippo non aveva né allegato né provato azioni o omissionicolpose dell’ente, determinando così il rigetto della domanda;
d) haritenuto assorbita ogni altra questione relativa alla dinamica delsinistro, al quantum e al concorso di colpa del conducente.3. Stefano Di Filippo articola in ricorso un unico motivo con ilquale denuncia violazione art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. - violazionee falsa applicazione degli articoli 2052 e 2043 c.c. - violazione e falsaapplicazione della l. 157/1992 , nella parte in cui il tribunale non haNumero registro generale 4468/2023Numero sezionale 759/2026Numero di raccolta generale 11303/2026Data pubblicazione 27/04/2026ritenuto applicabile l’art. 2052 cod. civ. ai danni cagionati dalla faunaselvatica, qualificando la responsabilità della P.A. nell’alveo dell’art.2043 cod. civ. e ponendo indebitamente a carico del danneggiatol’onere di provare la condotta colposa dell’ente.
Afferma che la leggen. 157 del 1992 attribuisce i poteri di gestione, tutela e controllo delpatrimonio faunistico alla Regione, cui, quindi, dev’essere imputata laresponsabilità per i danni cagionati da fauna selvatica, con conseguenteonere, ai sensi dell’art. 2052 cod. civ., di provare il caso fortuito.4.Il ricorso è fondato per quanto di ragione.4.1. Va preliminarmente ribadito l’orientamento ormaiconsolidato di questa Corte secondo cui i danni cagionati dalla faunaselvatica sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione (e,specificamente, dalla Regione) non già ai sensi dell’art. 2043 c.c., bensìin base al criterio di imputazione oggettiva della responsabilità previstodall’art. 2052 c.c. Tale approdo interpretativo, che supera il precedenteregime fondato sulla colpa, è stato definitivamente sancito a partiredalla sentenza n. 7969 del 20 aprile 2020 e confermato da numerosepronunce successive.Sul punto, questa Corte ha, con le recenti sentenze nn. 2526 e2528 del 5 febbraio u.s., enunciato, componendo precedentidisarmonie, i principi di diritto regolatori della materia dellaresponsabilità in caso di danni da coinvolgimento di fauna selvaticanella circolazione dei veicoli: ad essi, idonei a dirimere anche lapresente controversia, va fatto qui integrale richiamo, anche ai sensidell’art. 118 disp. att. c.p.c.In particolare, essi implicano quanto appresso.L’applicabilità dell’art. 2052 c.c. discende dal fatto che la faunaselvatica protetta rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato ed èaffidata alla Regione quale ente competente a gestirla per trarneun’utilità collettiva (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema).
Pertanto,la responsabilità dell’ente non si fonda sulla colpa (omissione diNumero registro generale 4468/2023Numero sezionale 759/2026Numero di raccolta generale 11303/2026Data pubblicazione 27/04/2026vigilanza o controllo), ma sul mero fatto oggettivo della proprietà odell’utilizzazione pubblicistica del bene fauna.4.2. Ciò posto, è necessario precisare, correggendo sul punto laterminologia talora utilizzata in passato, che l’art. 2052 c.c. nonconfigura una presunzione, ma un criterio di imputazione oggettivadella responsabilità, fondato sulla proprietà o sull’utilizzazionedell’animale selvatico da parte dell’ente pubblico.Di conseguenza, in caso di collisione tra un veicolo e un animaleselvatico, non si verifica un “concorso tra presunzioni”, bensì lacombinazione tra il predetto criterio oggettivo di responsabilità (acarico dell’ente) e l’onere del danneggiato di fornire la prova rigorosadella dinamica del sinistro e, con essa, quella positiva dell’esclusione diun qualunque ruolo, causale o concausale, della condotta di guida delconducente nella produzione dell’evento.4.3.
Sulla base di tale inquadramento, l’onere della prova è cosìripartito:- il danneggiato deve provare l’esatta e completa dinamica delsinistro e il nesso causale tra il comportamento dell’animale e l’evento,dimostrando, così, in positivo, l’esclusione di un qualunque ruolo,causale o concausale, della condotta di guida del conducente nellaproduzione dell’evento (solo all’esito di una tale prova positiva potendo,semmai, trovare applicazione la presunzione di colpa posta a carico delconducente dall’art. 2054, comma 1, c.c.);- l’ente pubblico, per andare esente da responsabilità, devefornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che ilcomportamento dell’animale si è posto al di fuori della propria sfera dicontrollo come causa autonoma, eccezionale e imprevedibile, tale darendere l’evento inevitabile anche mediante l’adozione delle piùadeguate misure di gestione faunistica.4.4.
Nel caso di specie, di tali principi non è stata fatta correttaapplicazione.Numero registro generale 4468/2023Numero sezionale 759/2026Numero di raccolta generale 11303/2026Data pubblicazione 27/04/2026Invero, il Tribunale di Ascoli Piceno, operando in funzione digiudice di appello:- da un lato, è incorso in errore di diritto laddove ha ricondotto lafattispecie nell’art. 2043 c.c., rigettando la domanda sul solopresupposto che il Di Filippo non avesse provato una specifica condottacolposa della Regione;- dall’altro, non ha compiuto alcun accertamento di fatto sulla“inevitabilità” dell’impatto idoneo a integrare il caso fortuito, avendoanzi espressamente dichiarato assorbita ogni questione relativa alladinamica del sinistro (circostanza questa che preclude la possibilitàdella mera correzione della motivazione della sentenza impugnata).5.
In definitiva, poiché il rigetto si è fondato esclusivamentesull’erronea qualificazione giuridica della responsabilità e sullaconseguente carenza di prova della colpa dell’ente (elemento inveceirrilevante ex art. 2052 c.c.), la sentenza va cassata con rinvio.Il giudice del rinvio dovrà procedere a un nuovo accertamento difatto che, applicando il regime dell’art. 2052 c.c., verifichi se ildanneggiato abbia fornito la prova positiva della dinamica e dellapropria condotta diligente e, solo successivamente, se la Regione abbiafornito prova del fortuito, secondo i principi sopra esposti.
Egliprovvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; per l’effetto, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudiziodi legittimità, al Tribunale di Ascoli Piceno, in persona di diversomagistrato.Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente