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Ordinanza — n. 11179/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to parties' mutual withdrawal of litigation under Article 390 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11179/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished because all parties formally withdrew their appeal and counter-appeal. The court noted that the withdrawal met the requirements of Article 390 of the Code of Civil Procedure, rendering further analysis of the case merits unnecessary. Consequently, the judgment dismissed the appeal without ordering any costs, as the parties had already agreed on expense regulation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; When all parties in a civil proceeding mutually withdraw their claims and defenses, the court must declare the proceedings extinguished without further examination of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
mutual withdrawal of appeal extinction of proceedings Article 390 CPC dismissal without costs Italian civil procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
art. 390 c.p

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Testo completo

C del proprio difensore, rappresentate e difese dall'avvocatoNicola Gaetano;-ricorrente-controIntrum Italy S.p.A., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Guido unitamenteall’avvocato Paolo Mastroianni;-controricorrente-Numero registro generale 17484/2024Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 11179/2026Data pubblicazione 26/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 99/2024depositata il 31 gennaio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2026 dalConsigliere Antonella Pellecchia:Considerato che:è irrilevante dare conto dell’oggetto della controversia, dello sviluppo delprocesso e delle ragioni dell’impugnazione per Cassazione;infatti, con atti ritualmente depositati, tutte le parti hanno dichiarato larinuncia al ricorso e al controricorso e la relativa accettazione;la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 c.p.c.., per cui devepronunciarsi l’estinzione del giudizio;può omettersi di condannare per le spese, tenuta nella debitaconsiderazione la - pur non decisiva, per l’indisponibilità del relativopotere del giudicante - dichiarazione delle parti di avere raggiunto accordoin merito alla regolamentazione delle spese del giudizio;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.Così deciso in Roma, in data 17 aprile 2026Il PresidenteChiara Graziosi