Cassation appeal dismissed for procedural defects: insufficiently reasoned petition and failure to prove service of judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and non-procedural due to a failure to meet formal requirements. The appellant submitted the petition by simply pasting the lower court documents without providing a coherent written argument, violating the principle of self-sufficiency. Additionally, the appellant failed to prove the service of the appealed judgment within the statutory 60-day deadline, rendering the appeal procedurally time-barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 702-bis c.p.c.; Art. 369 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are not expressed through a coherent linguistic discourse and is non-procedural if the appellant fails to prove the service of the judgment within the statutory period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Santese unitamente all’avvocato Luca Ciccarelli-ricorrenti-controDe Petri Maria Angela, Morstabilini Giovanni, Morstabilini Mara-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1542/2024 depositatail 01/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere Gabriele Positano.Svolgimento del processoCon ricorso ex art. 702 bis c. p. c, Mara Morstabilini, Maria Angela De Petrie Giovanni Morstabilini adivano il Tribunale esponendo di essere proprietaridi un immobile sito in Melzo (MI), via Isonzo n. 6 e di avere concesso incomodato l’unità immobiliare sita al piano terra di detto immobile (conNumero registro generale 18605/2025Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 11131/2026Data pubblicazione 25/04/2026annessi cantina e servizio igienico in separato corpo) a Maria AssuntaTarletti e successivamente anche ad Elisa Bruna De Petri perché vi abitassecon la madre.Successivamente alla morte di Maria Assunta Tarletti (4/2/2014), avevanochiesto ad Elisa Bruna De Petri la restituzione dell’immobile, lamentandoche l’immobile non era stato restituito ed in esso si era successivamentetrasferito, contro la volontà dei proprietari, anche Mauro De Petri.Tutto ciò premesso, chiedevano la condanna dei convenuti al rilasciodell’unità abitativa, con fissazione del termine per l’esecuzione dello sfrattonel più breve tempo possibile.Si costituivano Elisa Bruna De Petri e Mauro De Petri, eccependo lasimulazione relativa del contratto d’acquisto dell’immobile sito in Melzo, viaIsonzo n. 6, sostenendo che gli attori si sarebbero intestati la proprietàdell’intero immobile anche per conto dei convenuti.Aggiungevano che la convenuta Elisa Bruna De Petri, autorizzata adoccupare il piano terreno dell’immobile (insieme alla madre Maria AssuntaTarletti ed al fratello Mauro De Petri) avrebbe provveduto al pagamentodella metà delle rate del mutuo e che all’estinzione del mutuo (31/3/2030)gli attori avrebbero trasferito ai convenuti la proprietà dell’unità immobiliaresita al piano terreno dell’immobile di via Isonzo.Concludevano chiedendo, previo mutamento del rito, il rigetto delledomande di parte attrice.Il Tribunale adito, con sentenza del 22.8.2023, in accoglimento delladomanda, condannava Elisa Bruna De Petri e Mauro De Petri a rilasciare infavore di Mara Morstabilini, Maria Angela De Petri e Giovanni Morstabilini,libera da persone e cose, l’unità immobiliare.Avverso tale pronuncia Mauro De Petri ed Elisa Bruna De Petriinterponevano appello.Si costituivano Maria Angela De Petri, Giovanni Morstabilini e MaraMorstabilini, che insistevano per il rigetto del gravame, siccome infondato.Numero registro generale 18605/2025Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 11131/2026Data pubblicazione 25/04/2026La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 1° giugno 2025 dichiaravainammissibile il giuramento decisorio deferito dagli appellanti Elisa BrunaDe Petri e Mauro De Petri all’appellata Mara Morstabilini; respingeval’appello proposto da Elisa Bruna De Petri e Mauro De Petri nei confronti diMaria Angela De Petri, Giovanni Morstabilini e Mara Morstabilini e, perl’effetto, integralmente conferma la sentenza emessa dal Tribunale di Milanoil 22.8.2023 e provvedeva sulle spese;Avverso tale decisione Elisa Bruna De Petri e Mauro De Petri, anche inqualità di chiamati all’eredità di Maria Assunta Tarletti, propongono ricorsoper cassazione, affidandosi a sei motivi.Le parti intimate non svolgono attività processuale in questa sede.Motivi della decisioneSi omette la illustrazione dei motivi perché il ricorso, comunqueinammissibile, è improcedibile.Il ricorso per cassazione è stato redatto mediante la giustapposizione di unaserie di documenti integralmente riprodotti (sentenza di appello, atto diappello, giuramento deferito) ed in quanto tale in violazione del principio diautosufficienza, il quale postula che l'enunciazione dei motivi e delle relativeargomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato invirtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi.Non può essere demandato all'interprete di ricercare gli elementi rilevantiall'interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo unaconnessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte(Cass. n. 33353 del 30/11/2023, Rv. 669663 - 01).
Dalla tecnicaredazionale adottata discenderebbe quindi comunque l’inammissibilità delricorso.A prescindere da ciò, il ricorso è improcedibile per il mancato deposito dellaprova della notifica della sentenza impugnata, che si assume avvenuta indata 6 giugno 2025 a fronte di una sentenza depositata il primo giugno edun ricorso per cassazione notificato il 2 settembre 2025.Numero registro generale 18605/2025Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 11131/2026Data pubblicazione 25/04/2026Infatti, il ricorso per cassazione, proposto nel termine breve di sessantagiorni dalla notifica della sentenza impugnata, è improcedibile qualora laparte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenzaimpugnata, depositando, nei termini indicati dall'art. 369, comma 1, c.p.c.,copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione(ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, incaso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbiaeffettuato la produzione neppure la parte controricorrente (Cass.
Sez. 6,22/07/2019, n. 19695, Rv. 654987 - 01).Peraltro, non è rispettato il termine di 60 gg dal primo giugno 2025 chescadrebbe il 31 luglio 2025.Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato improcedibile.Nulla per le spese attesa la mancata costituzione degli intimati.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 8 aprile 2026.Il PresidenteLina Rubino