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Ordinanza Interlocutoria — n. 11065/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses false signature plea, remitting case to Tribunal for trial on merits.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11065/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the incidental plea of false signature regarding a signature on the appeal petition. The defense argued the signature was forged, while the opposing party's lawyers refused to waive their right to use the contested document. The court ruled that since the opposing party did not explicitly renounce using the document, the plea must be admitted, suspending the main proceedings and remitting the case to the competent Tribunal for trial.

Regesto Legislator

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Art. 221 e 222 cod. proc. civ.; The incidental plea of false signature is admissible only if the opposing party intends to rely on the document; if they merely contest the appeal without waiving the document, the plea is admitted and the case is remitted for trial.

Parole chiave

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false signature plea incidental procedure reliance on document suspension of proceedings remission to Tribunal competence territorial Cassation admissibility uso di un documento falso

Disposizioni normative citate

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Art. 221 cod. proc. civ.
Art. 222 cod. proc. civ.
Art. 18 cod. proc. civ.
deve, pertanto, darsi ingresso al procedimento incidentale di quereladi falso, con rimessione degli atti al Tribunale, competente per materia, eda individuarsi, per la competenza territoriale, in forza dei criteri generali dicui all’art. 18 e cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 1/6/2020 n. 10361
(Cass. 1/6/2020 n. 10361) poiché manca unaspecifica disposizione normativa sulla forza attrattiva della causa di merito(Cass.
Cass. 23/6/2016 n. 13032
10361) poiché manca unaspecifica disposizione normativa sulla forza attrattiva della causa di merito(Cass. 23/6/2016 n. 13032) con conseguente sospensione della presentecontroversia;
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Testo completo

azionetelematica come per legge- ricorrente –controMastroianni Francesco, rappresentato e difeso dall'avvocato MarcoAlbanese, con domiciliazione telematica come per legge- controricorrente –nonché controSimione Giovanna, Di Prata Angelina e Di Prata Virginia quali eredi diAntonio Di Prata, rappresentate e difese dall'avvocato FrancescoMastroianni e dall’avvocato Marco Albanese, con domiciliazione telematicacome per legge- controricorrenti –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2824/2023 depositatail 19/4/2023;Numero registro generale 13693/2023Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 11065/2026Data pubblicazione 24/04/2026udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 22/4/2026,dal Consigliere Cristiano Valle:udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GeneraleAndrea Postiglione, che si riporta alla memoria depositata chiedendo che laCorte rigetti il ricorso e conclude, inoltre, per l'accoglimento della quereladi falso;udita per la ricorrente l'Avvocato Antonietta Di Cola, che si riporta al ricorsoe ne chiede l’accoglimento insistendo per l’ammissione della querela difalso;uditi, per i controricorrenti, l'Avvocato Marco Albanese e l'Avvocatoil ricorso inammissibile.Ritenuto che:1. l’Avvocato Di Cola, difesa in proprio, ha insistito all’odierna udienzapubblica, per l’ammissione della querela di falso, già presentata, conriferimento alla sottoscrizione di Antonio Di Prata apposta sul controricorsoper cassazione;2. i difensori della parte controricorrente non hanno rinunciato adavvalersi del controricorso, ossia dell’atto sul quale è stata apposta la firmadi Antonio Di Prata impugnata per querela di falso;Considerato che:1. la Corte di legittimità, in questa sede, deve soltanto vagliarel’ammissibilità della querela di falso ai sensi degli artt. 221 e 222 cod. proc.civ. e quindi se la parte nei cui confronti essa è esperita intende avvalersi omeno del documento;2. nella specie i difensori della parte controricorrente non hannorinunciato a avvalersi del controricorso, sul quale è apposta la firma diAntonio Di Prata impugnata per querela di falso, limitandosi a prospettarel’inammissibilità del ricorso, né al detto fine sono comparsi personalmentele eredi di Antonio Di Prata, ossia Angelina Di Prata, Virginia Di Prata er.g. n. 13693 del 2023u.p. 22/04/2026; estensore:

C. VallePag. 2 di 3Numero registro generale 13693/2023Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 11065/2026Data pubblicazione 24/04/2026Giovanna Simione, che si sono costituite in causa in questa fase dilegittimità;3. deve, pertanto, darsi ingresso al procedimento incidentale di quereladi falso, con rimessione degli atti al Tribunale, competente per materia, eda individuarsi, per la competenza territoriale, in forza dei criteri generali dicui all’art. 18 e cod. proc. civ. (Cass. 1/6/2020 n. 10361) poiché manca unaspecifica disposizione normativa sulla forza attrattiva della causa di merito(Cass. 23/6/2016 n. 13032) con conseguente sospensione della presentecontroversia;

P.Q.Mdispone trasmettersi gli atti al competente Tribunale e sospende il presentegiudizio.Così deciso in Roma il giorno 22 aprile 2026Il PresidenteChiara Graziosir.g. n. 13693 del 2023u.p. 22/04/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 3