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Ordinanza — n. 10923/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal where insured must repay insurer who wrongly paid third party damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10923/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by a tenant who received a wrongful payment from his insurer regarding water damage to his neighbor's property. The insurer had erroneously paid the tenant based on a non-existent liability clause, while the neighbor argued the insurer lacked coverage. The court ruled that the recipient of the unjust enrichment, not the insured, is obligated to repay the insurer, citing recent precedent establishing this principle.

Regesto Legislator

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Art. 1917, comma 2; Art. 2033 cod. civ.; If an insurer wrongly indemnifies a third party, the recipient of the payment (accipiens) must repay the insurer, not the insured.

Parole chiave

Generato dall'IA
unjust enrichment insurance liability wrongful payment third party claim restitution obligation civil procedure appeal contractual coverage assicurazione contro i danni provocati dall'acqua

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1917, comma 2 cod. civ.
Art. 2033 cod. civ.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
111, sesto comma, Costituzione in relazioneall’art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
per motivazioneassente, apparente, manifestamente ed irriducibilmentecontraddittoria, vizi che - sostiene il ricorrente - si convertono nellaviolazione dell’art. 132, comma secondo, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 22/12/2025 n. 33669
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Testo completo

ematica come per legge- ricorrente –ControTua Assicurazioni Spa in persona del legale rappresentante in carica,rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Maria Tropiano, condomiciliazione telematica come per legge-controricorrente –nonché controDaniela Pizzari- intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1441/2022 depositatail 3/03/2022.Numero registro generale 27501/2022Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 10923/2026Data pubblicazione 24/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2026 dalConsigliere Cristiano Valle.1.

Maurizio Manzetti convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Velletri,Daniela Pizzari (in taluni atti di causa indicata come “Pizzarri”), inquanto dal limitrofo appartamento di questa si erano verificate delleinfiltrazioni d’acqua, con conseguenti danni alla mobilia e agli infissidel proprio appartamento e ne chiese la condanna al risarcimento deidanni, che quantificava in oltre diciottomila euro.2. Daniela Pizzari si costituì in giudizio e chiese, preliminarmente, di essereautorizzata alla chiamata in causa della propria compagniaassicuratrice TUA S.p.a.

Il Tribunale autorizzò la chiamata in causa eall’esito dell’incombente la TUA S.p.a. si costituì in giudizio deducendola carenza di copertura assicurativa, in quanto nel contratto stipulatocon la Pizzari non vi era la clausola di garanzia della responsabilitàper danni causati a terzi, ossia la clausola c.d. «ricorso terzi».3. Il Tribunale, istruita la causa con prova testimoniale e consulenzatecnica di ufficio al fine dell’individuazione delle infiltrazioni e dellastima dei danni, con sentenza n. 778 del 12/04/2021 accolse ladomanda e condannò in solido la Pizzari e la TUA s.p.a. al pagamentoin favore del Manzetti della somma di euro 10.566,42, oltrerivalutazione monetaria ed interessi.

La compagnia assicuratricepropose impugnazione. Maurizio Manzetti si costituì in appello eDaniela Pizzari pure si difese in fase d’impugnazione, con comparsache, tuttavia, non venne resa ostensibile alle controparti.4. La Corte d’appello di Roma ha, con la sentenza n. 1441 del 2022 accoltol’appello e ha condannato Maurizio Manzetti alla restituzione di quantopercepito dalla TUA s.p.a. oltre interessi dalla data del pagamento ealla rifusione alla stessa compagnia assicuratrice delle spese di lite deldoppio grado.R.g. n. 27501 del 2022;Ad. 19/02/2026; estensore:

C. VallePag. 2 di 6Numero registro generale 27501/2022Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 10923/2026Data pubblicazione 24/04/20265. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso percassazione con due motivi, Maurizio Manzetti.6. Risponde con controricorso la TUA S.p.a.7. Daniela Pizzari è rimasta intimata.8. Il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del19/02/2026, alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione e ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo del ricorso propone censura di violazione e falsaapplicazione dell’art. 111, sesto comma, Costituzione in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. per motivazioneassente, apparente, manifestamente ed irriducibilmentecontraddittoria, vizi che - sostiene il ricorrente - si convertono nellaviolazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ.. Ilricorrente evidenzia che la TUA Assicurazioni non ha impugnato ilprimo capo della sentenza del Tribunale di Velletri, col quale fuaffermata la responsabilità della Pizzari nella causazione del danno.

Ilricorrente da ciò fa derivare l’illegittimità della decisione della Corteterritoriale in punto di riforma della sentenza di primo grado. Adavviso del ricorrente dalla motivazione della sentenza impugnata nonsi comprende per quale ragione sia stato accolto l’appello dellacompagnia assicuratrice e la Pizzari non sia stata condannatadirettamente al risarcimento del danno.2. Nella parte in cui la sentenza d’appello è censurata per “non averecondannato la sig.ra Pizzari personalmente al pagamento del dovuto”il motivo è manifestamente infondato.

Infatti Daniela Pizzari in primogrado fu condannata al pagamento in favore di Maurizio Manzetti dellasomma di euro 10.566,42 in solido con la TUA s.p.a.. Questastatuizione non è stata impugnata da alcuno né è stata riformata dallaCorte d’appello, la quale pertanto nulla doveva statuire a tal riguardo.R.g. n. 27501 del 2022;Ad. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 6Numero registro generale 27501/2022Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 10923/2026Data pubblicazione 24/04/2026Sulla condanna di Daniela Pizzari a risarcire Maurizio Manzetti,pertanto, si è formata la regiudicata: con la conseguenza, da un lato,che correttamente la sentenza impugnata si è astenuta dal modificaretale statuizione; e dall’altro lato che è erroneo il presupposto dal qualemuove il ricorrente (ovvero che la sentenza d’appello avrebberiformato la condanna al risarcimento di Daniela Pizzari pronunciatain primo grado).3.

Nella parte restante il motivo è infondato, ma la motivazione deveessere corretta, ai sensi dell’art. 384, comma quarto, cod. proc. civ.,in quanto la decisione di appello è conforme a diritto nel dispositivo.4. La Corte d’appello ha accertato in punto di fatto che Daniela Pizzari nonera affatto assicurata contro il rischio di responsabilità civile; chepertanto non aveva diritto ad essere tenuta indenne dalla TUA; che diconseguenza la condanna pronunciata dal Tribunale a carico della TUAed a favore di Maurizio Manzetti era illegittima.5. Questa statuizione è conforme a diritto, in quanto Daniela Pizzari chieseal proprio assicuratore non già di essere indennizzata per i dannisubìti, ma chiese di essere indennizzata per i danni causati, e quindiinvocando la copertura di un rischio (la responsabilità civile) ritenutodal giudice di merito non incluso nel contratto.La circostanza che la Corte d’appello abbia affermato “i danni a terziderivanti dalla proprietà dell’abitazione di Manzetti Maurizio non eranocoperti” (così mostrando di ritenere che Maurizio Manzetti fossel’assicurato e non il danneggiato) non basta per cassare la sentenzaimpugnata: questa infatti ha accertato che il contratto diassicurazione era inoperante ed ha condannato l’accipiens a restituirequanto indebitamente ricevuto: una decisione quindi conforme adiritto, nonostante il qui pro quo sopra evidenziato.Il secondo motivo reca censura di omesso esame di fatto decisivooggetto di discussione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc. civ..

Tuttavia nell’illustrazione del motivo - che non è coerenteR.g. n. 27501 del 2022;Ad. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 6Numero registro generale 27501/2022Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 10923/2026Data pubblicazione 24/04/2026con la sua intitolazione - si deduce che la sentenza sarebbe erroneaperché, una volta accertata l’inoperatività della polizza, la Corted’appello avrebbe dovuto condannare l’assicurata (Daniela Pizzari), enon il terzo danneggiato (l’odierno ricorrente) alla restituzionedell’importo pagato dall’assicuratore.6.

Il motivo, alla luce della sua illustrazione, deve essere qualificato exofficio come denuncia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc. civ., di violazione e (o) falsa applicazione, del combinatodisposto degli artt. 1917, comma secondo, e 2033 cod. civ.. Con essoinfatti il ricorrente solleva una questione di diritto sostanziale: ovverochi, tra l’assicurato contro il rischio di r.c. ed il terzo danneggiato, siail soggetto obbligato a restituire all’assicuratore la somma da questipagata in esecuzione della sentenza di primo grado, riformata inappello.7.

Il motivo è infondato. In identica fattispecie questa Corte, con ampiamotivazione, ha recentemente affermato il seguente principio didiritto: «se l’assicuratore della r.c. (non obbligatoria) indennizzidirettamente il terzo danneggiato, erroneamente ritenendo valida edefficace la copertura assicurativa, legittimato passivo rispetto allaazione di indebito è l’accipiens, non l’assicurato, a prescindere dalfatto che il pagamento sia avvenuto su iniziativa dell’assicuratore oper ordine dell’assicurato» (Cass. 22/12/2025 n. 33669, secondoprincipio di diritto a pag. 30, par. 12).

Il Collegio condivide dettoorientamento e intende ribadirlo. A ciò consegue che il Manzetti, inquanto destinatario del pagamento indebito, ossia accipiens, poichéquel pagamento non era dovuto per non essere operante la coperturaassicurativa, era tenuto alla restituzione in favore della compagniaassicuratrice di quanto da quest’ultima pagatogli.8. Il ricorso, in conclusione, è, previa correzione della motivazione neitermini esposti, rigettato.R.g. n. 27501 del 2022;Ad. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 6Numero registro generale 27501/2022Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 10923/2026Data pubblicazione 24/04/20269.

Le spese di lite possono essere compensate tra il Manzetti e la TUAAssicurazioni s.p.a., ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni, daravvisare negli errori di interpretazione del contratto commessi daigiudici di primo e di secondo grado e non imputabili alle parti, conconseguente necessità di correzione della motivazione. Nulla per lespese nei confronti di Daniela Pizzari, che non ha svolto attivitàdifensiva in questa sede.10. La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, aisensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, lasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art.

13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dàparte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,sezione III civile, in data 19/02/2026.Il PresidenteMarco RossettiR.g. n. 27501 del 2022;Ad. 19/02/2026; estensore: C. VallePag. 6 di 6