Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10921/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to mutual withdrawal of lawsuit, extinguishing proceedings and compensating costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10921/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the lawsuit extinguished following the mutual withdrawal of the appeal and counter-appeal. Luigi Di Tuccio and the Veneruso family had previously contested a judgment regarding loan repayments, but both parties subsequently filed formal acts of renunciation and adherence. The court ruled that since both litigants requested the termination of the proceedings with full compensation of litigation costs, the case was closed without further substantive review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 c.p.c.; When both parties in a cassation appeal mutually withdraw their claims and request the extinction of the proceedings with compensation of costs, the court must declare the lawsuit extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
mutual withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs compensation cassation renunciation civil procedure law restituzione delle prestazioni assunzione di debito rimborso del mutuo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

on Avv. Maurizio Barbatelli;- controricorrente –Assunta PANICO e Vincenza VENERUSO;- intimate -Avverso la sentenza n. 2789/22 resa dalla Corte d’appello di Napoli edepositata in data 17 giugno 2022.Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del diciannovefebbraio 2026 dal consigliere Alberto Crivelli.1. Luigi Di Tuccio conveniva in giudizio Veneruso Bruno, il coniuge PanicoAssunta e la figlia Veneruso Vincenza al fine di ottenere la restituzionedelle somme, rispettivamente di euro 1.025.000,00; euro 11.000,00 edeuro 33.500,00 che assumeva di aver prestato ai convenuti tra gli anni2002 e 2007 nell’ambito del rapporto professionale ed amicale instauratosiNumero registro generale 27208/2022Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 10921/2026Data pubblicazione 24/04/2026con gli stessi.

Il Tribunale di Napoli condannava il Veneruso a pagare lasomma di euro 613.714,71, e la Corte d’appello rigettava il gravameinterposto dallo stesso.Quest’ultimo propone quindi ricorso in cassazione affidato a due motivi,mentre il Di Tuccio resiste a mezzo di controricorso.Assunta Panico e Vincenza Veneruso sono rimaste intimate.In data 16 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia alricorso datato 29 dicembre 2025, e in data 29 gennaio 2026 il Di Tuccioha depositato atto di adesione alla rinuncia reso in pari data.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Come premesso la parte ricorrente, a mezzo di apposito atto, harinunciato al ricorso.L’atto di rinuncia risulta sottoscritto dal procuratore, munito di procuraallegata e attestata di conformità.Il procuratore della parte controricorrente ha accettato la rinuncia,avendone facoltà come risulta dalla relativa procura alle liti.Entrambe le parti hanno chiesto pronunciarsi l’estinzione del giudizio concompensazione integrale delle spese di lite.Dev’essere dunque dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391cod. proc. civ.Le spese vanno compensate fra le parti come da richiesta delle stesse.Nulla per quelle con le altre parti essendo le stesse rimaste intimate.

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Dichiara le spese di lite fra ricorrente e controricorrente integralmentecompensate fra le parti.Così deciso in Roma, il diciannove febbraio 2026Il Presidente(Marco Rossetti)