Ordinanza — n. 10826/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdifeso dall'avvocato Leopoldo Cicero-ricorrente-controAgricola G.m. Di Zileni Giuseppe E Ostuni Eramo in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello Sez.dist. Di Taranto n. 83/2025depositata il 15/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere Gabriele Positano.Svolgimento del processoCon ricorso al Tribunale di Taranto - Sezione Specializzata Agraria del09.09.2021, la SA.SE.SI. S.r.l. agiva nei confronti della Agricola G.M. s.s.di Zileni Giuseppe ed Ostuni Erasmo per il risarcimento dei danni relativi alNumero registro generale 14047/2025Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10826/2026Data pubblicazione 23/04/2026ritardo della consegna dei fondi accertati nell’an dal Tribunale di Tarantocon sentenza n. 2438/2019 e per la condanna dell’Agricola G.M. s.s. alpagamento della somma di euro 90.226,01 o della diversa somma cherisulterà determinata dal Tribunale, oltre interessi legali e rivalutazionemonetaria.Deduceva l’inadempimento contrattuale della conduttrice per omessaconservazione e manutenzione dei fondi e lamentava i danni da omessaconservazione e manutenzione dei fondi condotti dall’Agricola G.M s.schiedendo la condanna dell’Agricola G.M s.s. al pagamento della somma dieuro 80.541,59 relativi al fondo di cui al fg. 35, e di euro 531.904,85,relativi al fondo di cui al foglio 37.La SASESI S.r.l. allegava di essere aggiudicataria dei lotti 4 e 6 dellaprocedura Esec.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1591 c.c; Ordinanza — n. 10826/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Sez. L., 12/02/2020, n. 3466, Rv. 656775- 01).Il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiaridi avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando,nei termini indicati dall'art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica dellasentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copiecartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione aNumero registro generale 14047/2025Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10826/2026Data pubblicazione 23/04/2026mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzioneneppure la parte controricorrente. (Cass.
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Generato dall'IATesto completo
difeso dall'avvocato Leopoldo Cicero-ricorrente-controAgricola G.m. Di Zileni Giuseppe E Ostuni Eramo in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello Sez.dist. Di Taranto n. 83/2025depositata il 15/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere Gabriele Positano.Svolgimento del processoCon ricorso al Tribunale di Taranto - Sezione Specializzata Agraria del09.09.2021, la SA.SE.SI. S.r.l. agiva nei confronti della Agricola G.M. s.s.di Zileni Giuseppe ed Ostuni Erasmo per il risarcimento dei danni relativi alNumero registro generale 14047/2025Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10826/2026Data pubblicazione 23/04/2026ritardo della consegna dei fondi accertati nell’an dal Tribunale di Tarantocon sentenza n. 2438/2019 e per la condanna dell’Agricola G.M. s.s. alpagamento della somma di euro 90.226,01 o della diversa somma cherisulterà determinata dal Tribunale, oltre interessi legali e rivalutazionemonetaria.Deduceva l’inadempimento contrattuale della conduttrice per omessaconservazione e manutenzione dei fondi e lamentava i danni da omessaconservazione e manutenzione dei fondi condotti dall’Agricola G.M s.schiedendo la condanna dell’Agricola G.M s.s. al pagamento della somma dieuro 80.541,59 relativi al fondo di cui al fg. 35, e di euro 531.904,85,relativi al fondo di cui al foglio 37.La SASESI S.r.l. allegava di essere aggiudicataria dei lotti 4 e 6 dellaprocedura Esec.
Immob. R.G.E. n. 746/96 del Tribunale di Taranto, trasferitialla stessa con decreti del G.E. del 16.06.2017 e del 19.06.2017;aggiungeva che i fondi rustici aggiudicati erano condotti in affittodall’Agricola G.M. e che l’affitto era cessato il 30.10.2018.Poiché la società affittuaria non aveva rilasciato i fondi, fallito il tentativo diconciliazione innanzi all’IPA competente, la SA.SE.SI. aveva agito davantialla Sezione Agraria del Tribunale di Taranto (R.G. 6821/2018) per ottenereil rilascio dei fondi e il risarcimento dei danni.Con sentenza n. 2438/2019 il Tribunale di Taranto, sezione Agraria,condannava l’Agricola G.M. a rilasciare alla SA.SE.SI. i terreni e a risarcirlei danni da ritardo nel rilascio da liquidarsi in separato giudizio.Avverso tale sentenza proponeva appello la Agricola G.M, ma con sentenzadel 17.02.2020 la Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto,sezione agraria, rigettava l’appello.Con la sentenza n. 2910/2023 il Tribunale di Taranto, sezione specializzataagraria, accoglieva la domanda risarcitoria riguardante i danni da “mancatoreddito” subiti dalla ricorrente per il ritardato rilascio dei fondi limitatamenteall’anno 2019 e li liquidava in € 29.016,90 oltre rivalutazione monetaria,Numero registro generale 14047/2025Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10826/2026Data pubblicazione 23/04/2026portando in detrazione dal reddito perduto nel 2019 (€ 37.076,77) il canone(€ 8.059,67) ad essa dovuto ex art. 1591 c.c. per lo stesso anno, e rigettavaogni altra pretesa risarcitoria e compensava le spese di lite.Con ricorso depositato il 29.05.2024 la SASESI S.r.l. impugnava la decisioneinnanzi alla Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto.Si costituiva nel giudizio di appello la Agricola GM chiedendo il rigetto delladomanda della ricorrente.La Corte di Appello confermava la sentenza appellata; condannaval’appellante a rimborsare all’Agricola G.M. le spese di lite di questo grado diappello.Avverso tale decisione SA.SE.SI. s.r.l. propone ricorso per cassazione,affidandosi a tre motivi.
Le altre parti intimate non svolgono attivitàprocessuale in questa sede.Motivi della decisioneSi omette la illustrazione dei motivi poiché il ricorso è improcedibile per ilmancato deposito della prova della notifica della sentenza che si assumeavvenuta in data 22 aprile 2025 a fronte di una sentenza depositata il 15aprile ed un ricorso per cassazione notificato il 18 giugno 2025.Il ricorso per cassazione, proposto nel termine breve di sessanta giorni dallanotifica della sentenza impugnata, è improcedibile se il ricorrente,unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita - nei terminidi cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. - anche la relazione di notificazione dellastessa, né il vizio, rilevabile d'ufficio, è sanabile dalla non contestazione daparte del controricorrente (Cass.
Sez. L., 12/02/2020, n. 3466, Rv. 656775- 01).Il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiaridi avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando,nei termini indicati dall'art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica dellasentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copiecartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione aNumero registro generale 14047/2025Numero sezionale 1255/2026Numero di raccolta generale 10826/2026Data pubblicazione 23/04/2026mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzioneneppure la parte controricorrente. (Cass.
Sez. 6, 22/07/2019, n. 19695, Rv.654987 - 01)Peraltro, non è rispettato il termine di 60 gg dal 15 aprile 2025 che è scadutoil 14 giugno 2025, che è sabato, prorogato a lunedì 16 giugno, comunquetardivo per due giorni spetto alla data di notifica del ricorso effettuata il 18giugno 2025.Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato improcedibile.Nulla per le spese attesa la mancata costituzione degli intimati.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 8 aprile 2026.Il PresidenteLina Rubino