Italian Court dismisses appeal for material error correction regarding expense compensation in a condominium case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the contested order did not rule on the merits of the case. The appellant sought to correct a material error and extend expense compensation to the entire proceeding, but the lower order only addressed procedural aspects. Consequently, the court ruled that no material mistake existed to correct and that the matter was administrative in nature.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 372 c.p.c.; Art. 373 c.p.c.: An appeal for correction of material error is inadmissible when the contested order did not decide on the merits, as no substantive error can be corrected in a procedural ruling that merely addresses expense allocation without resolving the underlying dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a legale-ricorrente-Condominio Via E. De Filippis N.93 in Cava De Tirreni, rappresentato edifeso dagli avvocati Angela Senatore, domiciliazione telematica legale-resistente-avverso l’ordinanza n. 24845/2023 della Corte Suprema di Cassazione,pubblicata il 18/08/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dalConsigliere Paolo Porreca.Rilevato che:Rosalba Spatuzzi chiede la correzione dell’errore materiale indicatocome contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 24845 del 2023esponendo che nella stessa è stata pronunciata l’inammissibilità delNumero registro generale 23563/2023Numero sezionale 657/2026Numero di raccolta generale 10799/2026Data pubblicazione 23/04/2026ricorso allora interposto avverso la sentenza n. 62 del 2022 della Corte diappello di Salerno, compensando le spese;con memoria depositata il 26 gennaio 2026, il Condominiodell’edificio sito in Cava de’ Tirreni, via E. De Filippis n. 93, ha chiestorespingersi l’istanza.Rilevato che:la ricorrente chiede, in particolare, che la statuizione dicompensazione delle spese, presente nell’ordinanza in oggetto, sia estesaall’intero giudizio definito alla fine con il suddetto provvedimento.Considerato che:il ricorso è manifestamente inammissibile;l’ordinanza in parola non ha accolto il ricorso e deciso nel merito,sicché non avrebbe potuto riformare la statuizione sulle spese di secondecure né, tanto meno, quelle di secondo grado e, di conseguenza, non èconfigurabile, in ogni caso, alcuna mera svista suscettibile della richiestacorrezione;non deve provvedersi in questa sede sulle spese tenuto conto dellanatura sostanzialmente amministrativa del presente procedimento (Cass.,Sez.
U., 14/11/2024, n. 29432), in cui peraltro la parte intimata ha solodepositato “memorie illustrative” (sulla cui possibilità v., in generale,Cass., 25/11/2019, n. 30651). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.Il PresidenteAntonietta Scrima