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Ordinanza — n. 10786/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to file proof of service within the brief period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10786/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to submit proof of service within the brief period. Although the appellant claimed the lower court decision was notified electronically on October 13, 2022, the actual appeal was filed on April 12, 2023, exceeding the statutory deadline. The court ruled that the appellant's declaration of electronic notification constituted an act of self-responsibility, binding them to the consequences of missing the filing deadline.

Regesto Legislator

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Art. 369 cod. proc. civ.; Art. 372 cod. proc. civ.: The declaration of electronic notification of the contested judgment by the appellant constitutes an act of self-responsibility that binds them to the consequences of missing the brief period for filing the appeal, precluding subsequent recovery of the omission.

Parole chiave

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brief period electronic notification self-responsibility cassation appeal procedural inadmissibility garanzia del venditore garanzia della proprietà incanto forzato immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 369 cod. proc. civ.
Art. 372 cod. proc. civ.
civ., copia dellasentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie dei messaggi dispedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senzaneppure che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante unasuccessiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 cod.
art. 369 cod. proc. civ
art. 372 cod. proc.civ
civ., copia dellasentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie dei messaggi dispedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senzaneppure che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante unasuccessiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., 5/10/2015, n. 20883
proc.civ., con rilevabilità officiosa trattandosi di profilo di ordine pubblicoprocessuale indisponibile dalle parti (Cass., 5/10/2015, n. 20883, Cass.,7/06/2021, n.
Cass., 7/06/2021, n. 15832
Cass., Sez. U., 6/07/2022, n. 21349
Cass., 22/10/2024, n. 27313
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Testo completo

rrente-controGambino Jana-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2209/2022depositata il 13/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dalConsigliere Paolo Porreca.Rilevato cheJana Gambino conveniva in giudizio Lorenzo Franceschetto perottenerne la condanna al risarcimento dei danni indicati come arrecati aNumero registro generale 8562/2023Numero sezionale 655/2026Numero di raccolta generale 10786/2026Data pubblicazione 23/04/2026un immobile di cui la prima si era resa aggiudicataria in una proceduraesecutiva immobiliare promossa contro il secondo;il Tribunale rigettava la domanda con pronuncia riformata dallaCorte di appello secondo cui, in particolare, dalle prove documentali e oraliera emersa invece parzialmente prova dei danni oggetto di domanda, cheandavano infine liquidati in via equitativa con valore all’attualità;avverso questa decisione ricorre per cassazione Lorenzol’intimata non ha svolto difese.Rilevato che:con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1490, 1494, 2922, cod. civ., 112, cod. proc. civ., poiché laCorte di appello avrebbe errato mancando in particolare di considerareche, come dedotto davanti ai giudici di entrambi i gradi di merito,all’aggiudicazione in procedura di espropriazione immobiliare non eraapplicabile la disciplina della garanzia per vizi, né era stato allegato o eraemerso che il bene fosse radicalmente diverso da quello aggiudicatooppure inservibile;con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2043, 2056, 2727, 2729, 2697, cod. civ., 115, 116, 132, cod.proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando inparticolare di considerare che i danni erano stati contestati nell’an e nelquantum, fermo restando che vi era stato un parimenti erroneoapprezzamento delle prove, in specie testimoniali e documentali, posto,quanto a queste ultime, che la consulenza tecnica di parte avrebbe dovutodirsi avere valore di mera allegazione di parte;con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1226, 2043, 2056, 2697, cod. civ., poiché la Corte di appelloavrebbe errato liquidando immotivatamente i pretesi danni in viadichiaratamente equitativa a prescindere da una pur possibileNumero registro generale 8562/2023Numero sezionale 655/2026Numero di raccolta generale 10786/2026Data pubblicazione 23/04/2026dimostrazione degli stessi, e senza neppure procedere a una verificatecnica officiosa.Considerato che:il ricorso è improcedibile;parte ricorrente ha affermato nell’atto di gravame che la decisionegravata è stata notificata telematicamente lo stesso giorno dellapubblicazione, ossia il 13 ottobre 2022;il ricorso è stato notificato il 12 aprile 2023, dunque oltre il terminebreve dalla notifica della sentenza;va ribadito che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazionedi avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fattoprocessuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere iltermine "breve" d’impugnazione e, quale manifestazione di"autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire leconseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'oneredi depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ., copia dellasentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie dei messaggi dispedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senzaneppure che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante unasuccessiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 cod. proc.civ., con rilevabilità officiosa trattandosi di profilo di ordine pubblicoprocessuale indisponibile dalle parti (Cass., 5/10/2015, n. 20883, Cass.,7/06/2021, n. 15832, Cass., Sez.

U., 6/07/2022, n. 21349, Cass.,22/10/2024, n. 27313);ne deriva quanto anticipato;non deve provvedersi sulle spese in mancanza di difese della parteintimata. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso.Numero registro generale 8562/2023Numero sezionale 655/2026Numero di raccolta generale 10786/2026Data pubblicazione 23/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partericorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.Il PresidenteAntonietta Scrima