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Decreto — n. 10706/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10706/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10706/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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vocato Giuseppe AntonioBellanca e domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica delproprio difensore, pec: giuseppeantonio.bellanca@monza.pecavvocati.it-ricorrente-controSogessur S.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Ermocida e domiciliato “exlege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensoreteresaermocida@ordineavvocatiroma.org con dichiarazione di volerricevere le comunicazioni anche alla pec: info@pec.legalade.it;-controricorrente-e controPaglianiti Rosario, rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia Giambrunoe domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del propriodifensore cinzia.giambruno@milano.pecavvocati.it;-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1694/2025 depositata il25/09/2025Numero registro generale 22747/2025Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 10706/2026Data pubblicazione 22/04/2026vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione dellaanzidetta proposta la parte ricorrente ha aderito alla proposta didefinizione anticipata con memoria depositata in data 03.09.2026;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 10706/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 1694/2025 depositata il25/09/2025Numero registro generale 22747/2025Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 10706/2026Data pubblicazione 22/04/2026vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione dellaanzidetta proposta la parte ricorrente ha aderito alla proposta didefinizione anticipata con memoria depositata in data 03.09.2026;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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compensazione nel fallimento condono delle spese procedurali compenso del curatore fallimentare calcolo e tasso di rimborso compenso per prestazioni recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

vocato Giuseppe AntonioBellanca e domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica delproprio difensore, pec: giuseppeantonio.bellanca@monza.pecavvocati.it-ricorrente-controSogessur S.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Ermocida e domiciliato “exlege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensoreteresaermocida@ordineavvocatiroma.org con dichiarazione di volerricevere le comunicazioni anche alla pec: info@pec.legalade.it;-controricorrente-e controPaglianiti Rosario, rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia Giambrunoe domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del propriodifensore cinzia.giambruno@milano.pecavvocati.it;-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1694/2025 depositata il25/09/2025Numero registro generale 22747/2025Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 10706/2026Data pubblicazione 22/04/2026vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione dellaanzidetta proposta la parte ricorrente ha aderito alla proposta didefinizione anticipata con memoria depositata in data 03.09.2026;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma,il 21/04/2026Il Presidente DelegatoLina Rubino