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Decreto — n. 10705/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10705/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10705/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ana Halili, Klaudia Gjetja,Marije Lulgjuraj, domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicacertificata, come in atti, dell’Avvocato Antonio Foti, che li rappresenta edifende-ricorrenti e controricorrenti al ricorso incidentale-nonché daVerti Assicurazioni S.p.a., Nunzio Quattrocchi, Rosa Lauretta, domiciliatiex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come in atti,dell’Avvocato Rosanna Ricci-ricorrenti incidentali-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1940/2025depositata il 30/06/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 21210/2025Numero sezionale 155/2026Numero di raccolta generale 10705/2026Data pubblicazione 22/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione e compensa fra le parti le spesedel procedimento.Così deciso in Roma, il 20/04/2026Il PresidenteLina Rubino

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10705/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 21210/2025Numero sezionale 155/2026Numero di raccolta generale 10705/2026Data pubblicazione 22/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione e compensa fra le parti le spesedel procedimento.Così deciso in Roma, il 20/04/2026Il PresidenteLina Rubino

Parole chiave

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spese di procedura fine del processo calcolo delle spese ripetibili dell'avvocato liquidazione degli onorari difensivi obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ana Halili, Klaudia Gjetja,Marije Lulgjuraj, domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicacertificata, come in atti, dell’Avvocato Antonio Foti, che li rappresenta edifende-ricorrenti e controricorrenti al ricorso incidentale-nonché daVerti Assicurazioni S.p.a., Nunzio Quattrocchi, Rosa Lauretta, domiciliatiex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come in atti,dell’Avvocato Rosanna Ricci-ricorrenti incidentali-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1940/2025depositata il 30/06/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 21210/2025Numero sezionale 155/2026Numero di raccolta generale 10705/2026Data pubblicazione 22/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione e compensa fra le parti le spesedel procedimento.Così deciso in Roma, il 20/04/2026Il PresidenteLina Rubino