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Ordinanza — n. 10609/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as late due to valid notification to one of two defenders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10609/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline. The appellant argued the appeal was timely, but the Court found that notification via certified email to one of two appointed defenders on January 8, 2024, started the short appeal period. Since the appeal was submitted on April 4, 2024, it was untimely, and the Court rejected the defense that notification to the other lawyer was required.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; In cases with multiple defenders, notification of the appeal judgment via PEC to a single appointed lawyer validly starts the appeal period, rendering subsequent appeals filed after that period expires inadmissible.

Parole chiave

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art. 325 c.p.c. notification via PEC multiple defenders appeal deadline inadmissible appeal certified email statutory period

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
notificato il 4/4/2024, allorquando il medesimo era giàdecorso.Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, in quanto tardivamenteproposto in violazione del termine ex art. 325 c.p.c.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel Ministero controricorrente, seguono la soccombenza.
Art. 370 c.p.c.
Art. 1957 c.c.
articolo 1957 c.c
art. 325 c.p
notificato il 4/4/2024, allorquando il medesimo era giàdecorso.Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, in quanto tardivamenteproposto in violazione del termine ex art. 325 c.p.c.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel Ministero controricorrente, seguono la soccombenza.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

avvocato DANIELE CALLONI-ricorrente-controMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI,rappresentato e difeso dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3663/2023depositata il 29/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dalConsigliere GIUSEPPE CRICENTI.Numero registro generale 9112/2024Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 10609/2026Data pubblicazione 21/04/2026Il Ministero delle Infrastrutture ha dato in appalto alla Società Tecno Italiasrl la ristrutturazione di un immobile demaniale sito in Messina ed hapreteso che la società appaltatrice prestasse garanzia per l'adempimentodelle prestazioni; garanzia che è stata offerta dalla società HDI assicurazionis.p.a., che a quel tempo si chiamava Società Amissima Assicurazioni spa.A causa di una serie di ritardi ed inadempienze nell'adempimento dellaprestazione, il Ministero ha risolto il contratto di appalto ed ha chiesto alfideiussore il pagamento della garanzia prestata, ma, non avendo ottenutoriscontro, ha convenuto in giudizio la società garante, pretendendo da costeiil pagamento nella somma di euro 100.315,55.La società convenuta si è costituita ed ha chiesto ed ottenuto la chiamatain causa, in funzione di manleva, sia della società debitrice principale, ossiala società che aveva ottenuto l'appalto e la cui prestazione era oggetto digaranzia, nel frattempo però fallita, sia dei due coobbligati di polizza, signoriLeonida Cimmino e Stefano Paoletti.Dei tre chiamati in giudizio solo quest'ultimo si è costituito, ed ha chiesto alpari della società convenuta il rigetto della domanda.Riassunta la causa avanti al Tribunale di Milano all’esito della declaratoriadi incompetenza per territorio da parte dell’adito Tribunale di Messina.

IlTribunale di Milano ha parzialmente accolto la domanda nel senso che haritenuto il diritto del Ministero a vedersi corrisposta la somma dal garante,con la sola decurtazione però del valore delle opere già realizzate,equivalenti a circa il 10% del valore dell'intero appalto.Il Tribunale ha poi disatteso l'eccezione di decadenza fatta dalla convenutasul rilievo che il Ministero non aveva azionato il proprio credito nei confrontidel debitore garantito ai sensi dell'articolo 1957 c.c.La Corte d'Appello di Milano ha confermato, con diversa motivazione, ladecisione di primo grado.Numero registro generale 9112/2024Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 10609/2026Data pubblicazione 21/04/2026Avverso la pronunzia della corte di merito la società HDI propone ora ricorsoper cassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso il Ministero delle infrastrutture.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione di nullità della notifica delricorso per cassazione per essere stata effettuata presso l'Avvocaturadistrettuale di Milano anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato.L’eccezione è infondata.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, qualora il ricorsoper cassazione sia notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato anzichéall'Avvocatura Generale dello Stato, il vizio della notifica è sanato, conefficacia "ex tunc", dalla costituzione in giudizio del destinatario del ricorso,da cui si può desumere che l'atto abbia raggiunto il suo scopo; tuttavia,poiché la sanatoria è contestuale alla costituzione del resistente, deveritenersi tempestiva la notifica del controricorso ancorché intervenuta oltreil termine di cui all'art. 370 c. p. c., non avendo tale termine iniziato il suodecorso in ragione dell'inefficacia della notifica dell'atto introduttivo (Cass. 4977/ 2015;

Cass. 12410/ 2020; Cass. 14914/ 2024).2.- Una seconda eccezione svolta dal Ministero è di tardività del ricorso.Lamenta che la sentenza impugnata è stata notificata ad uno dei duedifensori in data 8.1.2024, ed al secondo in data 6.2.2024; e che,decorrendo il termine breve per l’impugnazione dalla notifica al primo deidue, esso era già spirato al momento della notifica del ricorso (4.4.2024).L’eccezione è fondata e va accolta nei termini di seguito indicati.Come questa Corte -anche a Sezioni Unite- ha già avuto modo di affermare,in caso come nella specie di pluralità dei difensori ai fini della decorrenzadel termine per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c.

è sufficiente lanotifica via PEC della sentenza ad uno solo dei procuratori costituiti (Cass. sez. Un. 34260/ 2022), cosi come è sufficiente la sola comunicazionead uno dei due procuratori costituiti (Cass. sez. un 12924/ 2014).Numero registro generale 9112/2024Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 10609/2026Data pubblicazione 21/04/2026Orbene, come eccepito dal Ministero controricorrente nella specie lasentenza della Corte d’Appello di Milano n. 3662/2023 è stata ritualmentenotificata a mezzo posta elettronica certificata a uno dei difensori ( avv.

Demedesima effettuata in favore dell’altro difensore avv. Daniele Calloni ),sicché da tale data è iniziato a decorrere il termine breve per l’impugnazionedella medesima, laddove il ricorso per cassazione risulta dalla società HDIassicurazioni s.p.a. notificato il 4/4/2024, allorquando il medesimo era giàdecorso.Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, in quanto tardivamenteproposto in violazione del termine ex art. 325 c.p.c.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel Ministero controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivieuro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/1/2026Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO