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Ordinanza — n. 10587/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially quashes appeal sentence to fix reasoning-device mismatch and assigns liability percentages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10587/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially quashed the appeal judgment to resolve an irreconcilable conflict between its reasoning and operative provisions regarding liability allocation. The appellant argued the sentence was null due to this discrepancy, while the lower court had failed to clearly specify the exact share of responsibility for each defendant. The court ruled that the reasoning sufficiently identified the essential content of the decision, allowing it to correct the operative part by assigning 45% liability to Cappadona and Fornasiero, and 10% to Bertani, without needing further factual inquiries.

Regesto Legislator

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Art. 384 c.p.c.; When a judgment's reasoning and operative part conflict, the court must determine if the reasoning allows identification of the judicial command; if so, the operative part is corrected to match the reasoning, and the case is decided on the merits.

Parole chiave

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partial cassation reasoning device conflict liability allocation judicial command identification civil procedure law nullity of sentence merits decision restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 384, second comma, last part, c.p.c.
art. 112 c.p
la “violazione dell’art. 112 c.p.c.Omessa pronuncia sulla domanda di manleva formulata dal Sig.Bertani, accolta dalla Corte d’Appello in motivazione, ma non oggettodi pronuncia nel dispositivo e conseguente nullità della sentenza exart.
art. 132 c.p
per violazione dell’art. 132 c.p.c.”.2.1.

Giurisprudenza citata

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Cass. 27/06/2017 n. 16014
Cass. Sez. 5, 26/06/2025 n. 17275
Cass. Sez. 6-5, 17/10/2018 n. 26074
Cass. 21/08/2023 n. 24867
altresì Cass. 21/08/2023 n. 24867), ricorrendo negli altricasi, un mero errore materiale (Cass.
Cass. 17/10/2018 n. 26074
24867), ricorrendo negli altricasi, un mero errore materiale (Cass. 17/10/2018 n. 26074).2.1.3.
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Testo completo

i, giusta procurain calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza n.11e con domicilio digitale ex lege;- ricorrente-controNumero registro generale 17511/2025CC 12.02.2026 Numero sezionale 567/2026Ric. n. 17511/2025 Numero di raccolta generale 10587/2026Pres. F.M. CirilloData pubblicazione 21/04/2026Est. I. AmbrosiAttilio De Martin e Maria Chiara De Martin, come da procura in calceal controricorso, con domicilio digitale ex lege;- controricorrente-nonché controAndrea DRAGO, rappresentato e difeso dall’Avv. Emanuele Scieri,come da procura allegata alla istanza in data 2 ottobre 2025, condomicilio digitale ex lege;- resistente con procura–nonché controMauro BERTANI;- intimato –avverso la sentenza della Corte d’appello di VENEZIA n. 829/2025,pubblicata in data 27 marzo 2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio2026 dalla Consigliera Dott.ssa Irene Ambrosi.1.

Va premesso, in sintesi, che il giudizio in esame trae origineda una complessa vicenda penale, all’esito della quale FrancoCappadona, Giorgio Fornasiero e Mauro Bertani vennero condannaticon sentenze dichiarate irrevocabili per i reati di concussione etentata corruzione in danno di Andrea Drago (Corte di appello diVenezia sentenze nn. 2608/2016 e 3658/2018).2. All’esito del giudizio penale, Andrea Drago convenne avantial Tribunale di Padova, Franco Cappadona, Giorgio Fornasiero eMauro Bertani al fine di ottenerne la condanna al risarcimento deidanni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati dalle condotteritenute illecite perpetrate dai predetti nei suoi confronti.Premise in fatto che: - nel periodo compreso tra il maggio 2006ed il luglio 2009, quando aveva ricoperto la carica di DirettoreNumero registro generale 17511/2025CC 12.02.2026 Numero sezionale 567/2026Ric. n. 17511/2025 Numero di raccolta generale 10587/2026Pres.

F.M. CirilloData pubblicazione 21/04/2026Est. I. AmbrosiGenerale dell’ARPAV, tra l’altro, aveva avuto modo di occuparsi diuna procedura diretta all’acquisto di un immobile da adibire a nuovasede degli uffici dell’Agenzia, - che peraltro, prima che laCommissione da lui nominata a tal fine esaminasse le propostericevute, nel corso di una cena era stato avvicinato da tale FrancoCappadona, all’epoca maresciallo-luogotenente, da molti anniresponsabile della sezione di polizia giudiziaria dei Carabinieri pressola locale Procura della Repubblica, il quale, presentatosi in tale vestee così abusando della propria qualità di pubblico ufficiale, lo avevaammonito con tono intimidatorio di scegliere l’offerta di venditaavanzata dall’imprenditore Mauro Bertani, - poco tempo dopo,quando sulla scorta delle valutazioni della Commissione, si stavadeterminando ad escludere l’offerta del Bertani, veniva sollecitatodall’avv.

Fornasiero, legale del menzionato imprenditore e sodale delCappadona, con il quale manteneva contatti quotidiani, ad attenersialle richieste di quest’ultimo che, in caso contrario, lo avrebberovinato, - in seguito, il medesimo legale cercava anche dicorromperlo, offrendogli la somma di euro 800.000,00 od una anchemaggiore affinché scegliesse l’offerta del Bertani, - rifiutatosi diprestarsi a siffatte richieste e disposta l’esclusione del Bertani dalletrattative, era stato quindi oggetto di una serie di azioni ritorsive(consistite in esposti, denunce e una spietata campagna di stampacontro di lui durata per più tre anni ad opera dei convenuti in cuiveniva dipinto come corrotto e colpevole), - tali condotte gli avevanoquindi provocato ingenti danni, derivati dalla demolizione della suaimmagine, della sua credibilità professionale, delle sue prospettivedi carriera e di lavoro, ledendo il suo onore e il suo decoro conpregiudizio irrimediabile alla sua carriera di amministratore eprofessionista fino a quel momento in costante ascesa, così che nonsolo non era più riuscito ad ottenere alcun incarico dirigenziale, maanche l’attività forense era stata pregiudicata dalla perdita dellaNumero registro generale 17511/2025CC 12.02.2026 Numero sezionale 567/2026Ric. n. 17511/2025 Numero di raccolta generale 10587/2026Pres.

F.M. CirilloData pubblicazione 21/04/2026Est. I. Ambrosiclientela che l’aveva abbandonato in conseguenza della campagnamediatica di cui sopra.Si costituirono in giudizio tutti e tre i convenuti eccependo, tral’altro, la nullità della notifica dell’atto di citazione, l’intervenutaprescrizione e il ne bis in idem, nonché chiedendo il rigetto delladomanda.2.1. Il Tribunale di Padova, con sentenza 1623 del 2023,accolse la domanda e condannò i convenuti, in solido fra loro, arisarcire in favore dell’attore il complessivo importo di euro892.500,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284, quarto comma,c.c.3.

Avverso la sentenza del Tribunale, proposero distinti atti digravame Cappadona e Fornasiero.Riuniti i giudizi e costituitosi l’appellato Drago, la Corted’appello di Venezia, con la sentenza qui impugnata, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condannariducendo la quantificazione del danno complessivo, dovutoall’appellato dagli appellanti Franco Cappadona, Giorgio Fornasiero eMauro Bertani, nell’importo di euro 526.626,92. La Corte venezianaha altresì accolto il sesto motivo d’appello di Fornasiero, dichiarandoche il Tribunale aveva errato nel rigettare la domanda di regresso edesaminando la domanda nel merito, ha ripartito le responsabilità10 per cento a Bertani.

La stessa Corte, inoltre, non ha accolto ladomanda proposta da Fornasiero volta alla restituzione pro quota diquanto pagato, risultando che quest’ultimo si fosse «limitato aversare somme di importo inferiore alla sua stessa quota diresponsabilità e nulla possa pertanto ancora vantare nei confrontidegli altri convenuti» (pag. 47 della sentenza impugnata); ha, infine,condannato Cappadona e Bertani, in solido fra loro, a rifondere infavore di Fornasiero le spese del doppio grado e ha condannatoCappadona, Fornasiero e Bertani, in solido fra loro, a rifondere inNumero registro generale 17511/2025CC 12.02.2026 Numero sezionale 567/2026Ric. n. 17511/2025 Numero di raccolta generale 10587/2026Pres.

F.M. CirilloData pubblicazione 21/04/2026Est. I. Ambrosifavore di Drago le spese del grado d’appello, come liquidate indispositivo.4. Avverso la decisione della Corte d’appello, Marco FornasieroZulian, quale erede di Giorgio Fornasiero, ha proposto ricorso percassazione articolato in sette motivi.Ha resistito Franco Cappadona con atto di controricorso;sebbene intimati, Andrea Drago e Mauro Bertani non hanno ritenutodi svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.Il ricorso è stato fissato per essere trattato in camera diconsiglio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c. alla data 12 febbraio 2026.Parte ricorrente e parte controricorrente hanno depositatorispettive memorie.Ragioni della decisione1.

Superfluo risulta l’esame dei motivi di ricorso dal secondoal settimo, tenuto conto che è stata depositata in data 6 ottobre2025 la dichiarazione del ricorrente di rinuncia al presente ricorsonei confronti del solo Andrea Drago, fermo restando l’interesse adimpugnare del ricorrente, quanto al primo motivo di ricorso, neiconfronti di Franco Cappadona e Mauro Bertani.2. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. la “violazione dell’art. 112 c.p.c.Omessa pronuncia sulla domanda di manleva formulata dal Sig.Bertani, accolta dalla Corte d’Appello in motivazione, ma non oggettodi pronuncia nel dispositivo e conseguente nullità della sentenza exart. 156 c.p.c. per violazione dell’art. 132 c.p.c.”.2.1.

Il motivo è fondato nei termini di seguito illustrati.2.1.1. Giova in proposito riportare il punto della sentenzaimpugnata nel quale la Corte d’appello (ritenendo fondato il sestomotivo di appello proposto da Giorgio Fornasiero, dante causadell’odierno ricorrente, il quale lamentava che il Tribunale nonavesse graduato la responsabilità fra i convenuti di primo grado) haNumero registro generale 17511/2025CC 12.02.2026 Numero sezionale 567/2026Ric. n. 17511/2025 Numero di raccolta generale 10587/2026Pres. F.M. CirilloData pubblicazione 21/04/2026Est.

I. Ambrositestualmente così statuito « (…) risultando evidente che le condotteritorsive compiute nei confronti dell’avv. Drago risultavanoaddebitabili a tutti e tre i convenuti (tenuto anche conto del fatto chela pronuncia di condanna emessa in primo grado nei confronti delBertani non è stata dal medesimo impugnata ed è quindi passata ingiudicato), sebbene in percentuali diverse per ciascuno di essi.Riguardo alla quale ultima valutazione, ritiene questa Corte di doversuddividere le relative responsabilità nella misura: - del 45%ciascuno a carico del Cappadona e dell’avv.

Fornasiero, che risultanoaver tra loro cooperato in maniera sinergica e convergente al finecondiviso di arrecare un danno all’avv. Drago mettendo ognuno adisposizione le proprie specifiche competenze, di caratterepreminentemente giuridico l’uno e di natura investigativa l’altro,oltre alla capacità di influenzare ciascuno nel proprio ambito diriferimento lo svolgimento della vicenda sicché assai arduorisulterebbe sceverare una preminenza dell’attività dell’uno rispettoall’altro, anche in ragione del fatto che pure delle azioni nondirettamente compiute essi ne hanno condiviso il compimentoconcorrendo moralmente a rafforzare l’intento di chi agiva, - del 10%a carico del Bertani, la cui figura rimane assai più sullo sfondo inrelazione alle vicende ritorsive, potendoglisi al più attribuire unappoggio indiretto prestato da fuori al perpetrarsi di tali condotte.Conseguendone, allora, che, a fronte di un risarcimentocomplessivamente riconosciuto in favore dell’avv.

Drago per €526.626,92, l’avv. Fornasiero avrà diritto a esercitare regresso neiconfronti del Cappadona per il complessivo importo di € 236.982,11e nei confronti del Bertani per il complessivo importo di € 52.662,69,una volta che abbia versato tali somme.Non merita invece accoglimento la domanda di condanna deiconvenuti alla restituzione, pro quota, di quanto già versato dall’avv.quest’ultimo si sia limitato a versare somme di importo inferiore allaNumero registro generale 17511/2025CC 12.02.2026 Numero sezionale 567/2026Ric. n. 17511/2025 Numero di raccolta generale 10587/2026Pres.

F.M. CirilloData pubblicazione 21/04/2026Est. I. Ambrosisua stessa quota di responsabilità e nulla possa pertanto ancoravantare nei confronti degli altri convenuti» (pagg. 46 e 47 dellamotivazione della sentenza impugnata)».Effettivamente, come rilevato dall’odierno ricorrente, sebbenedalla lettura della motivazione sopra trascritta sia stata accolta ladomanda di regresso in capo al Fornasiero, nel dispositivo siffattastatuizione manca del tutto.2.1.2 Questa Corte ha già più volte affermato che il contrastoinsanabile tra motivazione e dispositivo è causa di nullità dellasentenza allorquando il provvedimento risulti inidoneo a consentirel’individuazione del concreto comando giudiziale e,conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto (Cass.27/06/2017 n. 16014) e, dunque, soltanto nei casi in cui esso incidasulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendereconoscibile il contenuto della statuizione giudiziale (Cass.

Sez. 5,26/06/2025 n. 17275 conforme a Cass. Sez. 6-5, 17/10/2018 n.26074, cfr. altresì Cass. 21/08/2023 n. 24867), ricorrendo negli altricasi, un mero errore materiale (Cass. 17/10/2018 n. 26074).2.1.3. Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali inmateria, rileva il Collegio che, nel caso di specie, la lettura dellamotivazione della sentenza impugnata consente di affermare conassoluta certezza quale sia stato il contenuto essenziale del decisumriguardo al diritto di regresso di Giorgio Fornasiero.Pertanto, al fine di rendere coerente la parte dispositivarispetto a quella motiva della sentenza impugnata, in accoglimentodel motivo, per quanto di ragione, la sentenza impugnata va cassatalimitatamente alla parte del dispositivo che è carente; e, nonessendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa può esseredecisa nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, ultimaparte, c.p.c., dichiarando anche in dispositivo ripartita laresponsabilità per il 45 per cento ciascuno, a carico di FrancoNumero registro generale 17511/2025CC 12.02.2026 Numero sezionale 567/2026Ric. n. 17511/2025 Numero di raccolta generale 10587/2026Pres.

F.M. CirilloData pubblicazione 21/04/2026Est. I. AmbrosiCappadona e di Giorgio Fornasiero e per il restante 10 per cento acarico di Mauro Bertani.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza esono poste a carico del controricorrente e liquidate come indispositivo; non vi è luogo a provvedere per le spese del presentegiudizio di legittimità nei confronti del resistente con procura AndreaDrago, non avendo il medesimo partecipato alla discussione orale,nella specie non prevista, in quanto la decisione del ricorso all'esameè stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art.380-bis.1. c.p.c.né nei confronti di Mauro Bertani non avendo questi, pur intimato,ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte dichiara la parziale estinzione del giudizio dicassazione tra il ricorrente e Andrea Drago quanto ai motivi di ricorsorinunciati e dichiara integralmente compensate le spese tra le stesseparti; accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenzaimpugnata limitatamente al dispositivo e, decidendo nel merito,dichiara inserita anche nel dispositivo la ripartizione delleresponsabilità per il 45 per cento, ciascuno, a carico di FrancoCappadona e di Giorgio Fornasiero e per il restante 10 per cento acarico di Mauro Bertani.Condanna il controricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore della parte ricorrente che si liquidano incomplessivi euro 4.200, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie al 15% ed accessori di legge.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezioneTerza Civile, il 12 febbraio 2026.Il Presidente