Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10576/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for violating procedural rules and requesting a new fact-finding review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10576/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected both the main and incidental appeals filed by Petroven s.r.l. and Marco Bergamo against a lower court judgment. The appellants argued for a re-evaluation of facts and damages, but the court held that appellate review is limited to legal errors, not a new assessment of evidence. Consequently, the decision was upheld because the lower court properly exercised its exclusive authority to evaluate facts and choose the most appropriate proof.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, c.p.c.; Art. 366, comma 1, c.p.c.: The appellate court's review is confined to legal errors and procedural violations, strictly excluding a new evaluation of facts or a re-examination of evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
appellate review limits fact-finding authority procedural violation evidence evaluation legal error standard

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, c.p.c.
Art. 366, comma 1, c.p.c.
è pertanto inammissibile per difetto di specificità, aisensi dell'art. 366, comma 1, n.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
AmbrosiData pubblicazione 21/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2700 cod. civ
Ambrosifondata su documenti contraddittori, non dotati di efficaciaprobatoria privilegiata ex art. 2700 cod. civ.
art. 158 c.p
la “nullità della sentenza per vizi relativialla costituzione del Giudice, in relazione all'art. 158 c.p.c.;violazione delle disposizioni di cui all'art.
art. 2700 c.c
Ambrosifondata su documenti contraddittori, non dotati di efficaciaprobatoria privilegiata ex art. 2700 cod.
art. 2697 c.c
la “violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, in relazione all'art. 2697 c.c.”; in particolare,evidenzia come il Giudice di secondo grado avrebbe violato l'art.2697 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. civ. Sez. I Ord., 26-11-2018, n.30535
Cass. 16/04/2024 n. 10161
Cass. 04/07/2017, n. 16467
10161, Cass. 04/07/2017, n. 16467;Cass.23/05/2014, n.
Cass.23/05/2014, n. 11511
16467;Cass.23/05/2014, n. 11511;
Cass. 13/06/2014, n. 13485
Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n.
Cass. 15/07/2009, n. 16499
Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

miciliato in Romavia Valsavaranche n. 46, presso lo studio dell’Avv. Marco Corradi,con domicilio digitale ex lege;- ricorrente-controNumero registro generale 23321/2022CC 12.02.2026 Numero sezionale 564/2026Ric. n. 23321/2022 Numero di raccolta generale 10576/2026Pres. F.M. CirilloData pubblicazione 21/04/2026Est. I. AmbrosiPETROVEN s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alcontroricorso, dall’Avv. Stefano D’Ercole, elettivamente domiciliatain Roma, via in Arcione n. 71, con domicilio digitale ex lege;- controricorrente-nonchè controMarco BERGAMO, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alcontroricorso, dall’Avv.

Alvise Bragadin, con domicilio digitale exlege;- controricorrente, ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte di appello di VENEZIA n. 361/2022,pubblicata in data 22 febbraio 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio2026 dalla Consigliera Dott.ssa Irene Ambrosi;1. Va premesso, in sintesi, che la vicenda in esame trae origineda una indagine della Guardia di Finanza e da un successivo giudiziopenale (n°. 11889/11 R.G.n.r. e n.° 8382/13 R.G. G.i.p) celebratoavanti il Tribunale Penale di Venezia a carico di De Vidi Natalino eMarco Bergamo per il reato di indebita sottrazione di una quantità diprodotto petrolifero in danno della Petroven s.r.l..Nello specifico, in data 13 marzo 2012 un’autobotte (per circa40 mila litri di gasolio) di provenienza ignota e priva didocumentazione fiscale e commerciale, veniva fermata esuccessivamente sequestrata dalla Guardia di Finanza; dalleverifiche eseguite era emerso che nel periodo tra il gennaio 2011 edil marzo 2012 venivano sottratti dal deposito della Petroven s.r.l. daNatalino De Vidi (autotrasportatore) ingenti quantità di gasolio inconcorso con altri ed in particolare con Marco Bergamo, alloradipendente della Petroven s.r.l., il quale in orario notturno dopo averNumero registro generale 23321/2022CC 12.02.2026 Numero sezionale 564/2026Ric. n. 23321/2022 Numero di raccolta generale 10576/2026Pres.

F.M. CirilloData pubblicazione 21/04/2026Est. I. Ambrosiclandestinamente introdotto l’autobotte all’interno del deposito edutilizzando il badge di Marco Bergamo, si appropriava delquantitativo di gasolio, sottraendolo all’accertamento e alpagamento delle accise e dell’IVA da parte dell’Erario.Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Veneziacon sentenza del 24 gennaio 2014 condannava De Vidi anche alrisarcimento del danno.De Vidi proponeva appello limitatamente all’entità della penairrogata in primo grado e non, invece, in ordine alle statuizioni civilidi condanna, pronuncia che, sul punto, passava in giudicato.2.

Con atto di citazione, Petroven s.r.l. aveva convenuto ingiudizio Natalino De Vidi dinanzi al Tribunale di Treviso per ottenernela condanna al risarcimento di tutti i danni quantificati nella misuradi euro 832.298,52, di cui euro 362.285,00 a titolo di valore delprodotto sottratto, euro 332.326,51 a titolo di accise, interessi,indennità e spese ed euro 137.687,00 a titolo di IVA, oltre ulterioridanni non patrimoniali comprensivi di danno morale e dei danniall’immagine, alla reputazione e alla credibilità quantificati nellamisura di euro 1.000.000,00, oltre vittoria di spese, competenze edonorari del giudizio.Costituitosi, il convenuto De Vidi aveva contestato il pretesoquantum nonché le avverse pretese, rilevando come fosse oneredell’attrice fornire la prova in merito alla quantità di prodottipetroliferi sottratti, posto che gli episodi criminosi descritti nel capodi imputazione del rinvio a giudizio erano stati ben 37 ed erano riferitia 18 diversi soggetti coinvolti; aveva chiesto, quindi, la chiamata incausa di alcuni dei coimputati coinvolti ed in via subordinata, avevachiesto, inoltre, nell’ipotesi di ravvisata responsabilità a suo carico,previo accertamento del concorso nella produzione dei dannirivendicati dalla società attrice, la riduzione del ristoro rivendicatocon accertamento delle rispettive colpe e percentuali diresponsabilità, contestando nel merito la richiesta risarcitoria perchéNumero registro generale 23321/2022CC 12.02.2026 Numero sezionale 564/2026Ric. n. 23321/2022 Numero di raccolta generale 10576/2026Pres.

F.M. CirilloData pubblicazione 21/04/2026Est. I. Ambrosifondata su documenti contraddittori, non dotati di efficaciaprobatoria privilegiata ex art. 2700 cod. civ. (verbali della Guardia die non essendo attribuibili al solo De Vidi tutti gli episodi di sottrazioneindebita accertati in sede penale.Per quanto qui di rilievo, il Tribunale di Treviso con sentenzaparziale ex art.281-sexies c.p.c. aveva dichiarato inammissibile lachiamata in causa dei terzi coimputati nel processo penale,proseguendo il giudizio nei confronti di De Vidi e Bergamo,trattandosi di soggetti coimputati per gli stessi fatti.Con sentenza definitiva n. 1613/2018, il Tribunale di Treviso,in parziale accoglimento della società Petroven s.r.l., avevacondannato il De Vidi al pagamento del complessivo importo di euro692.752,65 a titolo di ristoro del pregiudizio occorso alla società inoccasione delle condotte di rilievo penale accertate, oltre interessi,con condanna del De Vidi a rifondere le spese di lite liquidate comeda dispositivo, accertando, altresì, che nella produzione del dannosofferto dall’attrice la responsabilità tra De Vidi Natalino e BergamoMarco, coimputati e condannati per i medesimi reati, andasseripartita nella misura del cinquanta per cento ciascuno.3.

Avverso la sentenza del Tribunale, ha proposto gravame DeVidi; si sono costituiti, con rispettive comparse Petroven s.r.l. eMarco Bergamo; questi associandosi in parte ai motivi d’appelloproposti da De Viti mentre la società appellata ha chiesto il rigetto dientrambi gli appelli.La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza qui impugnata,ha rigettato entrambi i gravami, confermato la sentenza di primecure e condannato gli appellanti, in solido, a rifondere le spese delgrado in favore della società appellata, liquidate come da dispositivo.4.

Avverso la decisione della Corte d’appello, Natalino De Vidiha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; hannoresistito con distinti e rispettivi atti di controricorso sia la societàCC 12.02.2026 Numero registro generale 23321/2022Ric. n. 23321/2022 Numero sezionale 564/2026Pres. F.M. CirilloNumero di raccolta generale 10576/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 21/04/2026Petroven s.r.l. sia Marco Bergamo; questi ha aderito ai motiviproposti dal ricorrente principale.Il ricorso è stato fissato per essere trattato in camera diconsiglio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c. alla data 12 febbraio 2026.Parte controricorrente Petroven s.r.l. ha depositato memoria.Ragioni della decisione1.

Il ricorrente principale, con il primo motivo di ricorso, cui haaderito il ricorrente incidentale Bergamo, denuncia ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c. la “nullità della sentenza per vizi relativialla costituzione del Giudice, in relazione all'art. 158 c.p.c.;violazione delle disposizioni di cui all'art. 56 R.D. 30/1/1941 n. 12 eart. 67 D.L. 21/6/2013 n. 69” perché la decisione di secondo gradosarebbe stata estesa da un giudice ausiliario il cui incarico sarebbescaduto prima della deliberazione e della stesura della stessa.1.2. Il primo motivo di ricorso principale non è fondato.In via preliminare, va rilevato che nella specie non è statoprovato che simile eccezione sia stata sollevata dinanzi alla stessaCorte d’appello, una volta resa nota la composizione del collegiogiudicante.Sotto altro profilo, questa Corte ha già chiarito come a seguitodella sentenza della Corte Cost. n. 41 del 2021, che ha dichiaratol'illegittimità costituzionale di quelle disposizioni, contenute nel d.l.n. 69 del 2013 (conv. con modif. nella l. n. 98 del 2013), con cui èstato conferito al giudice ausiliario di appello lo "status" dicomponente dei collegi nelle sezioni delle corti di appello, questeultime potranno legittimamente continuare ad avvalersi dei giudiciausiliari, fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si perverràad una riforma complessiva della magistratura onoraria; fino a quelmomento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionaledell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisionipronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privareimmediatamente le corti di appello dei giudici onorari al fine diNumero registro generale 23321/2022CC 12.02.2026 Numero sezionale 564/2026Ric. n. 23321/2022 Numero di raccolta generale 10576/2026Pres.

F.M. CirilloData pubblicazione 21/04/2026Est. I. Ambrosiridurre l'arretrato nelle cause civili (Cass. Sez. 6-2, 05/11/2021 n.32065).Nel caso in esame, dalla documentazione allegata dalla partecontroricorrente Petroven s.r.l. risulta che il Giudice ausiliario,estensore della decisione impugnata, è stato prorogato nel suoincarico dal 31 maggio 2021 fino al 31 ottobre 2025 come da deliberadel Consiglio Superiore della Magistratura in data 9 marzo 2022(allegato n. 2 al controricorso Petroven).Non sussiste, di conseguenza, alcun vizio di costituzione delgiudice.2.

Con il secondo motivo, in via subordinata, il ricorrenteprincipale, cui si associa quello incidentale, censura ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. la “violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, in relazione agli artt. 2700 e 2697 c.c.”; nellospecifico, i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello di Venezia,così come il Tribunale di Treviso, ritenendo fondata la pretesarisarcitoria della società Petroven sulla base della mera allegazioneda parte di quest'ultima, del verbale di constatazione della Guardiadi Finanza e dall'atto di citazione secondo cui, complessivamente,sarebbero stati sottratti 651.220 litri di prodotto petrolifero, ridotti a610.000,00 in ragione della restituzione in favore di Petroven s.r.l.dei 41.220 litri sequestrati a De Vidi, avrebbe violato gli artt. 2697 e2700 c.c., sul presupposto che le risultanze delle indagini compiutedalla Guardia di Finanza non essendo frutto di atti compiuti dagliufficiali che hanno sottoscritto il verbale, in alcun modo possono dirsicoperte dalla fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c.; ancora, ilGiudice di seconde cure avrebbe errato “«nel ritenere che «il pvcnotificato alla Petroven srl si è formato nel corso di un corposoaccertamento fiscale avvenuto presso gli uffici della società appellatatra l'8 maggio 2013 e l'8 ottobre 2013, ove veniva accertataspecificamente la quantità dei litri sottratti sia al deposito carburantie sia al gettito erariale»” (in ricorso pag. 11).Numero registro generale 23321/2022CC 12.02.2026 Numero sezionale 564/2026Ric. n. 23321/2022 Numero di raccolta generale 10576/2026Pres.

F.M. CirilloData pubblicazione 21/04/2026Est. I. Ambrosi3. Con il terzo motivo, cui pure si associa il ricorrenteincidentale adesivo, il ricorrente principale censura ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. la “violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, in relazione all'art. 2697 c.c.”; in particolare,evidenzia come il Giudice di secondo grado avrebbe violato l'art.2697 c.c. invertendo erroneamente l'onere della prova; difatti, nonerano De Vidi e Bergamo a dover provare il contrario di quantoasserito da Petroven, ma era quest'ultima a dover provare glielementi posti a fondamento della propria domanda e, nellospecifico, il danno concretamente patito con riguardo al quantitativodi carburante effettivamente sottratto.3.1.

Il secondo e il terzo motivi di ricorso, comuni sia alricorrente principale che a quello incidentale, che possono esserecongiuntamente esaminati stante l’evidente vincolo di connessione,non sono ammissibili sotto un duplice profilo.Per un verso, questa Corte ha più volte affermato che,allorquando col ricorso per Cassazione si denunci la violazione o lafalsa applicazione di norme di diritto, processuali o sostanziali, ilprincipio di specificità dei motivi, di cui all'art. 366 primo comma n.4 c.p.c. deve essere letto in correlazione col disposto dell'art. 360-bis, n. 1 c.p.c.;

è pertanto inammissibile per difetto di specificità, aisensi dell'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360-bis,n. 1, c.p.c., il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione dinorme di diritto, ometta di raffrontare la ratio decidendi dellasentenza impugnata con la giurisprudenza della Corte e, ove la primarisulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti permutare giurisprudenza” (Cass. civ. Sez. I Ord., 26-11-2018, n.30535).Per altro verso, nonostante la formale denuncia di violazione dilegge sostanziale, il ricorrente principale e quello incidentalepropongono una sostanziale richiesta di rilettura nel merito dei fattidi causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede diCC 12.02.2026 Numero registro generale 23321/2022Ric. n. 23321/2022 Numero sezionale 564/2026Pres.

F.M. CirilloNumero di raccolta generale 10576/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 21/04/2026legittimità; difatti, con i mezzi in esame essi evocano, nella sostanza,profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione unnuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dallaCorte d’appello, non gradito ai ricorrenti, omettendo di considerareche tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad essofunzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudicedel merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anchela scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute piùidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass.16/04/2024 n. 10161, Cass. 04/07/2017, n. 16467;Cass.23/05/2014, n. 11511;

Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n. 16499).4. I ricorsi sia principale che incidentale, pertanto, vannorigettati.Le spese del presente giudizio seguono il principio dellasoccombenza e vengono poste a carico del ricorrente in via principalee di quello in via incidentale, in solido tra loro, come liquidate dadispositivo in favore della parte controricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente principale e di quelloincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, ove dovuto (Cass.

Sez. U. 20/02/2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale.Condanna il ricorrente principale e quello incidentale, in solidotra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della partecontroricorrente che si liquidano in complessivi euro 12.200,00, dicui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% edaccessori di legge.CC 12.02.2026 Numero registro generale 23321/2022Ric. n. 23321/2022 Numero sezionale 564/2026Pres. F.M. CirilloNumero di raccolta generale 10576/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 21/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti principale e incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13,ove dovuto (Cass.

Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezioneTerza Civile, il 12 febbraio 2026.Il Presidente