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Ordinanza — n. 10238/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses false accusation claim due to failure to prove timely service of the contested document.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10238/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal improcedible because the appellant failed to produce the authentic copy of the notified judgment within the statutory deadline. Although the appellant claimed the document was served on July 18, 2024, the judgment was published over 60 days prior, failing to establish the required proof of resistance for timeliness. Consequently, the lower court's decision to dismiss the false accusation claim was upheld, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 325, comma 2 c.p.c.: A false accusation claim is improcedible if the appellant fails to produce the authentic copy of the notified judgment within the prescribed term, thereby failing to prove the requisite evidence of resistance to establish timeliness.

Parole chiave

Generato dall'IA
false accusation claim improcedibility proof of resistance timeliness of appeal authentic copy requirement

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Risulta assorbente di ogni altra questione il rilievo pregiudi-ziale della improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369,comma 2, n.
Art. 325, comma 2 c.p.c.
prova di resistenza, ai fini dell’ac-certamento della tempestività del ricorso in relazione al terminedi cui all’art. 325, comma 2, c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 - 3, n. 17066 del 10/7/2013
Cass., Sez. 6 - 3, n. 18645 del 22/9/2015
Cass., Sez. 6 - 3, n. 11386 del 30/4/2019
Cass., Sez. 5, n. 21749 del 29/7/2025

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Testo completo

ASTROMARTINO ITALIA S.a.s. diMastromartino Michele Salvatore e Motta Carmela (P.I.:01892740653), rappresentata e difesa dall’avvocato LoretoD’Aiuto, domiciliazione telematica legale-ricorrente-controDEL MASTRO Giovanni, rappresentato e difeso dall’avvocatoEmilia Abate, domiciliazione telematica legale-controricorrente-nonché nei confronti diPROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE-intimata-per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salernon. 439/2024, pubblicata in data 16 maggio 2024;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del26 marzo 2026 dal consigliere Augusto Tatangelo:AMI’ Alimentari Mastromartino Italia S.a.s. di MastromartinoMichele Salvatore C. ha agito in giudizio davanti al TribunaleRic. n. 16493/2024 – Sez. 3 – Ad. 26 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 3Numero registro generale 16493/2024Numero sezionale 1167/2026di Salerno, proponendo querela di falso (in via principale) conNumero di raccolta generale 10238/2026riguardo alla relata di notifica del ricorso e del decreto di fissa- Data pubblicazione 19/04/2026zione del giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno, sezione la-voro, iscritto al R.G. n. 2559/2007, recante la data dell’8 luglio2007.La domanda è stata accolta dal Tribunale di Salerno.La Corte d’appello di Salerno, in riforma della decisione di primogrado, l’ha dichiarata inammissibile.Ricorre AMI’ Alimentari Mastromartino Italia S.a.s., sulla basedi tre motivi.

Resiste con controricorso Giovanni Del Mastro.Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1. Risulta assorbente di ogni altra questione il rilievo pregiudi-ziale della improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369,comma 2, n. 2, c.p.c., che rende superflua anche l’illustrazionedel motivo alla base dello stesso.La parte ricorrente non ha, infatti, prodotto, nel termine peren-torio previsto da detta norma, la copia autentica del provvedi-mento impugnato – che essa stessa dichiara espressamenteesserle stato notificato, asseritamente in data 20 maggio 2024– corredata dalla relazione di notificazione.Il provvedimento impugnato risulta pubblicato oltre sessantagiorni prima della notificazione del ricorso (pubblicazione avve-nuta in data 16 maggio 2024; notificazione del ricorso avve-nuta, a mezzo P.E.C., in data giovedì 18 luglio 2024), onde nonpuò ritenersi superata la cd. prova di resistenza, ai fini dell’ac-certamento della tempestività del ricorso in relazione al terminedi cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. (cfr.

Cass., Sez. 6 - 3, n.17066 del 10/7/2013; Sez. 6 - 3, n. 18645 del 22/9/2015; Sez.6 - 3, n. 11386 del 30/4/2019; Sez. 5, n. 21749 del29/7/2025).Ric. n. 16493/2024 – Sez. 3 – Ad. 26 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 3Numero registro generale 16493/2024Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 10238/2026Non risulta prodotta dalla parte ricorrente nessuna documenta-Data pubblicazione 19/04/2026zione, né cartacea, né telematica, della dichiarata notificazionedella sentenza impugnata (la relazione di notificazione in que-stione non è nemmeno espressamente richiamata nell’indicedei documenti prodotti, in calce al ricorso); né, tantomeno, allarelativa produzione ha regolarmente e tempestivamente prov-veduto la parte controricorrente.2.

Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile.Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla basedel principio della soccombenza, come in dispositivo.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali -nella specie: improcedibilità dell’impugnazione - di cui all’art.13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.Mdichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente a ri-fondere le spese del giudizio di legittimità al controricorrente,liquidandole in complessivi € 8.000, oltre € 200 per esborsi,nonché spese generali ed accessori di legge.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cuiall’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, peril versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se do-vuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in data 26 marzo 2026Il PresidenteChiara GRAZIOSIRic. n. 16493/2024 – Sez. 3 – Ad. 26 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 3