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Ordinanza Interlocutoria — n. 10234/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to respondent lawyer's disbarment preventing full defense rights.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10234/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding the respondent's disbarment from the bar. The respondent, Andrea Lamattina, argued that the court's failure to notify him of the hearing after his lawyer's disbarment violated his right to defense. The court ruled that the procedural defect necessitated remanding the case to a new hearing to ensure proper notification and representation.

Regesto Legislator

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Art. 111 c.p.p.; Art. 112 c.p.p.: When a respondent's counsel is disbarred after the appeal is filed, the court must remand the case to ensure the respondent receives personal notification and can appoint new representation.

Parole chiave

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right to defense disbarment of counsel interlocutory appeal notification defect remand to new hearing diritto a un difensore cancellazione dall'albo avvocati ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 111 c.p.p.
Art. 112 c.p.p.
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Testo completo

Lamattinaunitamente all’avvocato Pietro Ferri-ricorrente-controAmbrosi Andrea-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1482/2022depositata il 03/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere Giulia Stano.Rilevato che:1. Il sig. Andrea Lamattina ricorre per la cassazione della sentenza n.1482/2022, del 3 marzo 2022, della Corte d’Appello di Roma.Numero registro generale 22565/2022Numero sezionale 407/2026Numero di raccolta generale 10234/2026Data pubblicazione 19/04/20262. Dagli accertamenti d’ufficio eseguiti dalla Cancelleria di questa Corterisulta che l’avv.

Pietro Ferri (cod. fisc. FRRPTR37C18H534Z),indicato nel ricorso come unico difensore del sig. Andrea Lamattina edestinatario della comunicazione dell’avviso dell’odierna udienza, èstato cancellato, su propria istanza, dall’albo degli avvocati abilitatial patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, in data successiva aldeposito del ricorso per cassazione.3. Tale comunicazione, effettuata a un soggetto non più abilitatoall’esercizio dello ius postulandi dinanzi a questa Corte, nongarantisce al ricorrente il pieno esercizio del diritto di difesa cuil’avviso di udienza è preordinato.4.

Da quanto sopra consegue la necessità di rinviare la causa a nuovoruolo, disponendo che la Cancelleria provveda a comunicare l’avvisoalla parte personalmente, al fine di consentirle la nomina di unnuovo difensore abilitato al patrocinio innanzi a questa Corte. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che la comunicazionesia effettuata al ricorrente personalmente.Manda la Cancelleria per gli adempimenti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il30 gennaio 2026.Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano