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Ordinanza — n. 10187/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocatory action against assets transferred before bankruptcy concordat approval.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10187/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the bankruptcy administrator's revocatory action against property transfers made by a debtor company prior to the approval of its preventive concordat. The lower appellate court correctly held that the protective effects of the concordat do not extend to revocatory actions, which remain valid if the transfers were recorded before the concordat's deposit. Consequently, the court confirmed the original judgment declaring the transfers ineffective and ordered the bankruptcy administrator to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma 1, L.F.; Art. 12, Preleggi: The protective effects of the preventive concordat do not extend to revocatory actions, which remain valid if the transfers were recorded before the concordat's deposit.

Parole chiave

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revocatory action preventive concordat bankruptcy administration asset transfers creditor rights società immobiliare contratto di amministrazione d'immobili liquidazione di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma 1, L.F.
115 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 168 L.F.,per intervenuta carenza di interesse ad agire a seguito dell’omologa delconcordato (art.
Art. 12, Preleggi
Art. 2901 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 384, 2° co., c.p.c.
Alla fondatezza nei suindicati termini del 1°, 2°, 3° e 6° motivo,rigettati il 4° e il 5°, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione inrelazione dell’impugnata sentenza.Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esseredecisa nel merito ex art. 384, 2° co., c.p.c.
art. 2901 c.c
art. 100 c.p
e 2909 c.c., per mancata osservanza del principio didisponibilità delle prove e degli effetti preclusivi del giudicato esterno; e,infine, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., perché l’accertata inesistenza delcredito avrebbe determinato il venir meno dell’interesse ad agire dellaCuratela nell’azione revocatoria.5.
artt. 2909 c.c
Di conseguenza, essa spiega effetto vincolante epreclusivo nel presente giudizio, ai sensi degli artt. 2909 c.c.
art. 2909 c.c
e 324 c.p.c.,impedendo ogni ulteriore controversia sull’esistenza di quel credito.Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,l’accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato ha efficaciadi legge tra le parti (art. 2909 c.c.), anche se formatasi in un diversoprocesso.
art. 324 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. III, ord. 29 luglio 2025, n. 21772
Cass., Sez. V, ord. 27 febbraio 2024, n. 5197
21772; Cass., Sez. V, ord. 27 febbraio 2024, n. 5197; Cass., Sez.
Cass., Sez. U., n. 2951/2016
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Testo completo

appresentato e difeso dall'avvocato GENEROSOBLOISE unitamente all’avvocato SALVATORE RUGGIERO etelematicamente domiciliati presso il seguente indirizzo digitale Pec:salvatore.ruggiero@ordineavvocatita.it; (legaleruggiero@gmail.com);-ricorrente-controN.R.D S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato edifeso dall'avvocato SALVATORE RUGGIERO pec:salvatore.ruggiero@ordineavvocatita.it; e-mail legaleruggiero@gmail.com;-controricorrente-nonché controNumero registro generale 1215/2024Numero sezionale 3724/2025Numero di raccolta generale 10187/2026Data pubblicazione 19/04/2026-intimato-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 1283/2023depositata il 03/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2025 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA.1.

La Curatela del Fallimento Pegaso Costruzioni s.r.l. convenne ingiudizio dinanzi al Tribunale di Foggia la Immobiliare Pegaso s.r.l. e laN.R.D. s.r.l., chiedendo dichiararsi l’inefficacia, ex art. 2901 c.c., di attidispositivi di beni immobili compiuti dalla prima in favore della seconda,ritenuti pregiudizievoli per le ragioni creditorie della massa, derivanti darapporti di appalto e da un decreto ingiuntivo.La Curatela dedusse che la società debitrice, a fronte di un credito di oltreun milione di euro, aveva alienato numerosi immobili, in parte a favoredella N.R.D. s.r.l., società costituita poco prima e riconducibile, per vincolifamiliari, agli amministratori della debitrice.

Chiese, pertanto, ladeclaratoria di inefficacia degli atti del 9 dicembre 2016 relativi a dueimmobili siti in Torremaggiore.Si costituirono entrambe le convenute, contestando la legittimazionelavori oggetto dei contratti di appalto, nonché l’assenza di eventus damni,in ragione della residua consistenza patrimoniale della debitrice e delrigetto, da parte del Tribunale di Chieti, di un’istanza di fallimento.Il Tribunale di Foggia, con sentenza dell’8 marzo 2019, accolse ladomanda revocatoria, ritenendo integrati i presupposti oggettivi esoggettivi dell’azione.Numero registro generale 1215/2024Numero sezionale 3724/2025Numero di raccolta generale 10187/2026Data pubblicazione 19/04/20262.

Avverso tale pronuncia propose appello Immobiliare Pegaso s.r.l.,deducendo: (i) omessa pronuncia sull’eccezione di carenza di interesse adagire della curatela, in ragione dell’omologazione del concordatopreventivo; (ii) violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., per mancanza deipresupposti dell’azione revocatoria e insussistenza del credito. Si costituìla Curatela chiedendo il rigetto del gravame. Si costituì altresì la N.R.D.s.r.l., proponendo appello incidentale adesivo.2.1. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 4 settembre 2023, rigettòl’appello principale e quello incidentale, confermando integralmente ladecisione di primo grado, sul rilievo che: l’omologazione del concordatonon escludeva l’interesse ad agire, essendo la domanda revocatoriatrascritta anteriormente; sussistevano i presupposti dell’azionerevocatoria, essendo stato dimostrato il credito, l’eventus damni e laconsapevolezza del pregiudizio da parte della debitrice e della societàacquirente.3.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito ImmobiliarePegaso s.r.l. in concordato, propone ricorso per cassazione, affidato a 6motivi, illustrati da memoria.Propone controricorso adesivo, che va qualificato ricorso incidentale, lasocietà N.D.R. S.r.l.L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Il primo, il secondo, terzo e sesto motivi, da esaminarsicongiuntamente in ragione della loro stretta connessione, investono tuttila medesima questione: l’omessa considerazione, da parte della Corteterritoriale, della sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n. 1457/2022,passata in giudicato, con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo n.1252/2017 azionato dalla Curatela nei confronti di Immobiliare Pegaso,per accertata inesistenza del credito posto a fondamento dell’azionerevocatoria oggetto del presente giudizio.Numero registro generale 1215/2024Numero sezionale 3724/2025Numero di raccolta generale 10187/2026Data pubblicazione 19/04/2026Secondo la ricorrente, detta pronuncia, ormai definitiva, avrebbe dovutoessere valorizzata dalla Corte d’appello barese: sotto il profilo dell’omessoesame di un fatto decisivo (art. 360, n. 5 c.p.c.); quale violazione degliartt. 115 c.p.c. e 2909 c.c., per mancata osservanza del principio didisponibilità delle prove e degli effetti preclusivi del giudicato esterno; e,infine, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., perché l’accertata inesistenza delcredito avrebbe determinato il venir meno dell’interesse ad agire dellaCuratela nell’azione revocatoria.5.

I motivi sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.Dagli atti allegati risulta, infatti, che la Corte d’Appello di L’Aquila, consentenza n. 1457/2022 passata in giudicato, ha definitivamente accertatol’inesistenza del credito azionato dalla curatela del fallimento nei confrontidi Immobiliare Pegaso. Tale pronuncia, divenuta ormai definitiva,costituisce giudicato esterno tra le medesime parti e sul medesimorapporto giuridico. Di conseguenza, essa spiega effetto vincolante epreclusivo nel presente giudizio, ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.,impedendo ogni ulteriore controversia sull’esistenza di quel credito.Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,l’accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato ha efficaciadi legge tra le parti (art. 2909 c.c.), anche se formatasi in un diversoprocesso.

Il giudicato esterno, al pari del giudicato interno, è rilevabiled’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, overisulti dagli atti del processo. Ciò in quanto il principio del ne bis in idem ela necessità di evitare contrasti di giudicati sono espressione di unfondamentale principio di ordine pubblico processuale. In proposito, leSezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che il giudicatoesterno non costituisce un fatto disponibile ad libitum delle parti, maintegra una regula iuris vincolante per il giudice, il quale è tenuto aprenderlo in considerazione d’ufficio qualora ne abbia conoscenza (Cass.,S.U., 25 maggio 2001, n. 226).

Questo indirizzo è stato più volte ribaditoNumero registro generale 1215/2024Numero sezionale 3724/2025Numero di raccolta generale 10187/2026Data pubblicazione 19/04/2026anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità (v. ex multis Cass. 16giugno 2006, n. 13916; Cass. 7 ottobre 2010, n. 20802; Cass. 15 aprile2011, n. 8614; Cass. n. 30838 del 29/11/2018; Cass. n. 29923 del30/12/2020; Cass 15846 del 06/06/2023), affermandosi in particolare chel’esistenza di un giudicato esterno può e deve essere rilevata anche nelgiudizio di cassazione – ancorché formatosi successivamente alla sentenzaimpugnata – atteso che la relativa eccezione, vertendo su un elementonormativo e non meramente fattuale, sfugge alle preclusioni del giudizio diimpugnazione.

Pertanto, una volta che il giudicato esterno sia ritualmenteintrodotto nel processo (come avvenuto nel caso di specie ad opera dellaproduzione in questa sede della sentenza n. 1457/2022 della Corted’Appello dell’Aquila), il giudice ha l’obbligo di attribuirgli piena efficaciadirimente.Applicando tali principi al caso in esame, risulta evidente l’errore in cui èincorsa la Corte d’Appello di Roma che, nel rigettare l’opposizione allostato passivo proposta da Immobiliare Pegaso, ha omesso di considerare ilgiudicato esterno formatosi sull’inesistenza del preteso credito dellacuratela, ed anzi ha deciso la controversia come se tale credito sussistessetuttora.A tale stregua ha violato l’art. 324 c.p.c. e l’art. 2909 c.c., disattendendogli effetti preclusivi e vincolanti derivanti dalla pronuncia definitivaintervenuta tra le stesse parti.

Inoltre, per effetto di detto giudicato,difettava ormai in capo alla curatela fallimentare l’interesse ad agire exart. 100 c.p.c. in ordine alla pretesa creditoria oggetto di causa: una voltadefinitivamente accertata l’inesistenza del credito, infatti, la curatela nonpoteva conseguire alcun concreto vantaggio giuridico dall’azioneintrapresa, venendo meno la condizione dell’azione rappresentatadall’interesse attuale e concreto alla decisione giurisdizionale. In definitiva,la pronuncia della Corte d’Appello dell’Aquila – avendo escluso in viadefinitiva il diritto di credito azionato – rendeva del tutto priva di scopo laNumero registro generale 1215/2024Numero sezionale 3724/2025Numero di raccolta generale 10187/2026Data pubblicazione 19/04/2026pretesa della curatela, che non aveva più titolo né interesse a far valere ingiudizio un credito ormai inesistente.6.

Con il quarto motivo, Immobiliare Pegaso chiede che sia riconosciuta laresponsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. in capo alla Curatela,nonché ai sensi dell’art. 94 c.p.c., per trasgressione dei doveri di lealtà eprobità di cui all’art. 88 c.p.c., oltre che per mancanza della normaleprudenza, per aver avviato una serie di azioni giudiziarie nei di leiconfronti, per recuperare un credito inesistente.6.1. Il motivo è infondato.Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, in materia diresponsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna alrisarcimento dei danni, l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agitoo resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto dellanormale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile insede di legittimità ( v., da ultimo, Cass., 19/5/2025, n. 13315 ).7.

Con il quinto motivo, la ricorrente, in subordine, lamenta la violazione efalsa applicazione degli artt. 115 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 168 L.F.,per intervenuta carenza di interesse ad agire a seguito dell’omologa delconcordato (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).Inoltre, fermo l’accertamento negativo del credito con efficacia di giudicatodi cui alla ridetta sentenza n. 1457/2022, contesta la statuizione ditardività della eccezione di carenza di interesse ad agire della Curatelapost concordato, perché rilevabile d’ufficio.7.1. Il quinto motivo di ricorso è infondato, con le seguenti precisazioni.Con il motivo in esame, la parte ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 168 L.F.,sostenendo che la Curatela fosse priva di interesse ad agire a seguitodell’omologazione del concordato e contestando, altresì, la statuizionedella Corte d’appello in ordine alla tardiva proposizione dell’eccezione, chesarebbe comunque rilevabile d’ufficio.Numero registro generale 1215/2024Numero sezionale 3724/2025Numero di raccolta generale 10187/2026Data pubblicazione 19/04/2026In linea astratta, la doglianza potrebbe apparire fondata, atteso che lagiurisprudenza di questa Corte ha ribadito come l’eccezione di difetto dilegittimazione attiva o passiva – attinente alla titolarità del rapportosostanziale – sia rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e nonsoggiaccia a preclusioni processuali (Cass., Sez.

III, ord. 29 luglio 2025,n. 21772; Cass., Sez. V, ord. 27 febbraio 2024, n. 5197; Cass., Sez. U.,n. 2951/2016).Tuttavia, la censura non è meritevole di accoglimento, poiché non siconfronta con il complessivo iter argomentativo seguito dalla Corteterritoriale, articolato in tre autonome rationes decidendi. La Corted’appello, infatti, non si è limitata a rilevare la tardività dell’eccezione, maha anche esaminato e respinto il motivo nel merito, rilevando:i) che la domanda revocatoria era stata trascritta anteriormente aldeposito della domanda di concordato (rispettivamente il 19.06.2017 e il17.12.2017);ii) che gli effetti protettivi di cui all’art. 168, comma 1, L.F.

– applicabileratione temporis – non si estendono all’azione revocatoria, trovandoapplicazione esclusivamente in relazione alle iniziative esecutive ecautelariOrbene, il ragionamento della Corte d’appello è privo di vizi, meritando inquesta sede conferma l’esegesi fornita dal giudice a quo dell’art. 168 L.F.,anche in considerazione del tenore dell’art. 12 delle preleggi.La corte territoriale ha correttamente posto in rilievo che “alla data dellapubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento incui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo,i creditori per titolo o causa anteriore [al decreto] non possono, sotto penadi nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimoniodel debitore”.Numero registro generale 1215/2024Numero sezionale 3724/2025Numero di raccolta generale 10187/2026Data pubblicazione 19/04/20266.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 1°, 2°, 3° e 6° motivo,rigettati il 4° e il 5°, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione inrelazione dell’impugnata sentenza.Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esseredecisa nel merito ex art. 384, 2° co., c.p.c. con il rigetto della domandaoriginaria del Fallimento. E con condanna del medesimo al pagamentodelle spese di lite del giudizio di merito, nonché di quelle del giudizio dicassazione, liquidate rispettivamente come in dispositivo, in applicazionedel principio della soccombenza.

P.Q.MLa Corte accoglie il 1°, 2°, 3° e 6° motivo nei termini di cui inmotivazione; rigetta il 4° e il 5° motivo. Cassa in relazione l’impugnatasentenza e, decidendo la causa nel merito ex art. 384, 2° co., c.p.c.:rigetta la domanda originaria del Fallimento; condanna il Fallimento alpagamento delle spese del giudizio di primo grado, che liquida incomplessivi euro 21.500,00, oltre a spese generali e accessori di legge, infavore di ciascuna parte convenuta; al pagamento delle spese del giudiziodi secondo grado, che liquida in complessivi euro 17.800,00, oltre a spesegenerali e accessori di legge, in favore di ciascuna parte appellante -in viaprincipale e incidentale-.

Condanna il Fallimento al pagamento delle spesedi cassazione, che liquida in complessivi euro 20.200,00 ( di cui euro20.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore di ciascuna parte ricorrente -in via principale e incidentale-.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 23 settembre 2025.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO