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Ordinanza — n. 10165/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows revocation appeal due to judge's clerical error mixing billed and purified water volumes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10165/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the revocation appeal against a lower court judgment regarding water purification fees. The appellant argued the trial court erroneously used billed water volumes instead of actual purified volumes, violating the expert report's findings. The court found this to be a clerical oversight by the judge rather than a deliberate error, ruling that such mistakes are grounds for revocation under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 360, 1° co. n. 5 c.p.c.; Art. 12 c.c.: A judicial decision based on a clerical mistake where the judge substitutes one proven fact for another constitutes a revocable error of fact.

Parole chiave

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clerical error judicial oversight revocation appeal water purification fees expert report violation ritiro della domanda di revisione azione di contestazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, 1° co. n. 5 c.p.c.
Art. 12 c.c.
39.2020 e violazione dei canoni interpretativi fissatidall’art. 12 delle preleggi , in riferimento all’art.
Cass., Sez. Un., 7/7/2024, n. 16037

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 7/7/2024, n. 16037
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Testo completo

e difesa dall'avvocato-ricorrente-controABBANOA SPA, rappresentata e difesa dall'avvocato ERNESTOSTAJANO-controricorrente-nonché controCOMUNE DI OZIERI-intimato-Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SASSARI n.293/2022 depositata il 22/09/2022.Numero registro generale 21736/2023Numero sezionale 4265/2025Numero di raccolta generale 10165/2026Data pubblicazione 19/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025dal Consigliere LAURA GIRALDI.SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza n. 293 del 2022 la Corte d’Appello di Cagliari harigettato la domanda di revocazione proposta dal Consorzio ZIR Chilivani-Ozieri in relazione alla sentenza della Corte d’Appello di Cagliari – Sezionedistaccata di Sassari- n. 39 dell’11/2/2020.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Consorziopropone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi illustrati damemoria.Resiste con controricorso la società Abbanoa s.p.a., che hadepositato anche memoria.L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONECon il 1° motivo il ricorrente denunzia omesso esame ai sensidell’art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.Si duole che la corte di merito abbia determinato il corrispettivospettantegli per la depurazione delle acque secondo i volumi immessidal gestore ( mc. 3.150.093 ) ma indicato per errore percettivo i volumi ivolumi fatturati ( mc. 771.515) , a tale stregua travisando le risultanzedell’espletata CTU poste a base della sentenza della Corte d’Appello diNumero registro generale 21736/2023Numero sezionale 4265/2025Numero di raccolta generale 10165/2026Data pubblicazione 19/04/2026Cagliari – Sezione distaccata di Sassari- n. 39/2020, che non ritieneequivalenti i volumi immessi dal gestore ed i volumi immessi dagliutenti ma afferma esattamente il contrario , e cioè che gli stessi rappresentano dati differenti .Con il 2° e il 3° motivo denunzia errata interpretazione dellasentenza n. 39.2020 e violazione dei canoni interpretativi fissatidall’art. 12 delle preleggi , in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.Si duole non essersi considerato che l’alternativa depurato/fatturatoera l’unico oggetto di contestazione per la prima tipologia di acqua , eche il Giudice non utilizza mai il termine fatturato ma utilizza per bendue volte il termine “complessivamente depurati” , sicché ha accertatoil complessivamente depurato e non già il fatturato .Lamenta non essersi considerato che la sentenza n. 39/2020quando parla di acqua immessa dagli utenti deve essere interpretata inbase al chiaro dettato della CTU , la quale conferma che una partedell’acqua degli utenti immettono in rete non viene fatturata ( le così detteperdite commerciali ) .Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che là dove la CTU di secondo grado, come la CTU di primo grado, ha quantificato,e quindi la sentenza 39/2020 ha sottratto i volumi “complessivamentedepurati”, cioè il fatturato +le perdite il giudice ha detratto i volumiNumero registro generale 21736/2023Numero sezionale 4265/2025Numero di raccolta generale 10165/2026Data pubblicazione 19/04/2026complessivamente depurati del Comune di Nughedu e non quellifatturati .Lamenta la sussistenza di due vizi revocatori, l’ errata indicazionedella tariffa media e l’errata indicazione dei volumi depurati , stantel’ errato richiamo ad una tariffa media “come determinata dal CTU” laddove il CTU non ha mai determinato una tariffa media , sicché lasentenza n. 3.2020 non decide per una tariffa media, ma rimanda allatariffa media del CTU che non esiste , con la conseguenza che ilGiudice ha calcolato il volume complessivo (e correlativo compenso)secondo una tariffa media inesistente alla quale avrebbe sottratto ilvolume di Nughedu calcolato non secondo una tariffa media ma secondola tariffa indicata dal CTU in primo e secondo grado .Con il 4° motivo denunzia errata interpretazione della domandadel Consorzio, violazione dei canoni interpretativi stabiliti dagli articoli1362 ss. del codice civile o dell’art. 12 delle preleggi al c.c. .Si duole avere la corte di merito erroneamente posto a basedell’impugnata sentenza un errato sillogismo:

a) non c’è errorerevocatorio se la contestazione cade su un punto controverso o su unaerrata valutazione delle risultanze processuali …;

b) l’errore che deduce ilConsorzio cade proprio su un punto controverso e cioè sullacontrapposizione tra il pagamento di tutto il depurato secondo il Consorzioe il pagamento del solo fatturato secondo Abbanoa .Numero registro generale 21736/2023Numero sezionale 4265/2025Numero di raccolta generale 10165/2026Data pubblicazione 19/04/2026Lamenta essere al riguardo errata la premessa maggiore inquanto la contestazione del Consorzio non cade sul criterio diremunerazione (depurato/fatturato) ma sul correlativo dato numerico ,avendo la sentenza 39.2020 … errato nell’indicare i correlativi datinumerici, indicando i dati sul volume del fatturato in luogo di quelli sulvolume depurato .Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che pertanto ivizi revocatori denunziati attengono a) all’ errore nella indicazione deivolumi di acqua immessi dal gestore e nel richiamo ad una “tariffa mediadi depurazione come qualificata dal CTU ;

b) all’erronea indicazione nongià del criterio di remunerazione quanto bensì del correlativo epacifico dato numerico , come invero sottolineato con chiarezza dallasentenza della Corte di Cassazione nella sentenza n. 4630/2023 . E chepertanto ha lamentato … il fatto che il Giudice ha affermato che ilcriterio di remunerazione fosse quello dei volumi depurati ma, per errorepercettivo, il Giudice ha riportato il dato numerico dei volumi fatturati ,non avendo mai lamentato una errata valutazione della CTU .Con il 5° motivo denunzia errata o falsa applicazione della normasull’errore di fatto revocatorio .Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente considerato ilrichiamo alle consulenze non come un errore percettivo ma come unerrore di diritto , giacché le quantificazioni della CTU sui volumi nonNumero registro generale 21736/2023Numero sezionale 4265/2025Numero di raccolta generale 10165/2026Data pubblicazione 19/04/2026sono contestate e quindi … l’errato richiamo ad un valore pacifico è unerrore percettivo e quindi un errore di fatto revocatorio .Lamenta che la corte di merito erroneamente esclude l’errorerevocatorio laddove l’errore revocatorio esiste .Con il 6° motivo denunzia erronea interpretazione della sentenza39.2020 nonché erronea o falsa applicazione della norma sull’erroredi fatto revocatorio e sulla motivazione .Si duole essersi nell’impugnata sentenza dalla corte di meritoerroneamente affermato che la motivazione incongrua o unadivergenza tra motivazione e dispositivo non rappresenta un errorerevocatorio , atteso che nella sentenza 39.2020 non vi è alcunadivergenza tra motivazione e dispositivo , in quanto il Giudice hariconosciuto il volume complessivamente depurato ma ha erratonell’indicare il dato numerico e quindi siamo di fronte ad un errorepercettivo e non ad una motivazione incongrua e ad un contrasto tradispositivo e motivazione, ma ad un errore di fatto revocatorio .I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguitoindicati.La vicenda attiene al servizio di depurazione delle acque reflue delComune di Ozieri per il periodo 1° gennaio 2007 – 30 aprile 2009.Numero registro generale 21736/2023Numero sezionale 4265/2025Numero di raccolta generale 10165/2026Data pubblicazione 19/04/2026La domanda proposta dal Consorzio per la Zona di sviluppoIndustriale di Interesse Regionale di Chilivani–Ozieri nei confronti delComune di Ozieri e della società Abbanoa s.p.a.

–quale gestore regionaledel servizio idrico integrato ( SII ) subentrato per legge nella Convenzionedal Consorzio sottoscritto con il Comune di Ozieri nel 1995 –di pagamentodi tutte le somme dovute sulla base della Convenzione o per legge, ovvero–in subordine- di pagamento di tutte le somme dovute quantificate in euro2.132.000,00, oltre ad interessi, per il servizio di depurazione della acquereflue di origine meteorica o di falda a tiolo di risarcimento del danno peravere determinato l’ingresso nel sistema di depurazione di acquameteorica o di falda è stato parzialmente accolta nel doppio grado dimerito.In particolare, con sentenza n. 39 dell’11/2/2020 la Corte d’Appellodi Cagliari ha condannato la società Abbanoa s.p.a. al pagamento infavore del Consorzio della complessiva somma di euro 724.528,13, oltre ainteressi, rigettando le domande proposte dal Consorzio e dalla societàAbbanoa s.p.a. nei confronti Comune.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Consorzio haproposto ricorso per cassazione, e la società Abbanoa s.p.a. ricorsoincidentale, con ulteriore ricorso incidentale spiegato dal ricorrenteprincipale Consorzio, censurando in particolare che nell’impugnatasentenza la corte di merito nel richiamare i dati immessi dal gestoreNumero registro generale 21736/2023Numero sezionale 4265/2025Numero di raccolta generale 10165/2026Data pubblicazione 19/04/2026non riporta il dato del consulente di mc. 3.150.093, ma il diverso datocorrispondente ai volumi fatturati da Abbanoa, e cioè metri cubi 771.515(che si ricava sommando a mc. 666.106 quelli relativi al Comune diNughedu, e cioè mc. 105.409), con evidente travisamento del datonumerico ; nonché un secondo travisamento rappresentato dal richiamo ad una tariffa media come determinata dal CTU, laddovesia in primo che in secondo grado il CTU non aveva mai indicato unatariffa media, ma quelle anno per anno dal 2007 al 2009 , precisandoche i travisamenti hanno carattere decisivo e sono stati oggetto didiscussione tra le parti perché il motivo di appello proposto dal Consorzioaveva ad oggetto il fatto che la domanda nell’ordinanza ex art. 186-quaterera stata accolta fondandola sulla quantità di acqua fatturata da Abbanoaagli utenti, anziché su quella risultante dalla CTU, mentre Abbanoa avevaaffermato che il compenso andava attribuito sulla base del valore fatturatoe riscosso .Con pronunzia Cass. n. 4680/2023 questa Corte, nell’accogliereparzialmente sia il ricorso incidentale della società Abbanoa s.p.a. chequello incidentale del Consorzio, con cassazione in relazionedell’impugnata sentenza n. 39/2020 e rinvio alla Corte d’Appello diCagliari, ha dichiarato il suindicato 1° motivo del ricorso incidentaleinammissibile, trattandosi all’evidenza di errori di fatto corrispondenti afalsa percezione integranti un errore revocatorio, in quanto la censuranon ha ad oggetto la denunzia di omesso esame di fatto decisivo eNumero registro generale 21736/2023Numero sezionale 4265/2025Numero di raccolta generale 10165/2026Data pubblicazione 19/04/2026controverso, ma l’avere il giudice erroneamente supposto in primo luogoche avesse determinato una tariffa media.

Laddove invece il datodeterminato dal CTU era diverso (mentre quello indicato in sentenzacorrispondeva a quello fatturato da Abbanoa) e il CTU non aveva maiindicato una tariffa media, ma aveva proceduto ad una quantificazioneanno per anno .Si è da questa Corte con tale pronunzia altresì osservato non essere insorta controversia fra le parti su quale fosse il valore numericocorrispondente a quello quantificato dal CTU ed in relazione al quale vienedenunziato il fraintendimento .Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito n. 39/2020 èstata dall’odierno ricorrente Consorzio proposto altresì ricorso perrevocazione, denunziando il duplice errore di fatto della corte dimerito per avere:

a) riconosciuto nell’intero corpo della motivazione ildiritto del Consorzio al corrispettivo per tutti i volumi d’acqua immessi inrete da Abbanoa e quindi nel dispositivo erroneamente limitato ilcredito del Consorzio al minor importo di euro 724.528,13 rispetto aquello di euro 1.899.684,20 indicato dal CTU con riferimento al totale deivolumi depurati, compreso il quantitativo dell’acqua depurata in rete ;b) richiesto una tariffazione media di depurazione come determinatodal CTU nonostante il CTU non avesse mai quantificato una tariffamedia ;

c) erroneamente ravvisato la mancata impugnazione delNumero registro generale 21736/2023Numero sezionale 4265/2025Numero di raccolta generale 10165/2026Data pubblicazione 19/04/2026riconoscimento del credito per i volumi d’acqua fatturati, e non per tuttiquelli depurati, compresi i quantitativi immessi in rete dal gestore esfuggito alla fatturazione perché dispersa in rete prima di arrivare aicontatori in uso agli utenti ;

d) erroneamente indicato il volume delfatturato in 771.551 mc. In luogo del corretto quantitativo di mc. 880.725,chiaramente riferito al solo Comune di Ozieri nella relazione del CTU .Nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero rigettato laproposta domanda di revocazione.Ha al riguardo in particolare affermato che nella sentenza n.39/2020 la corte d’appello non è incorsa in alcun errore revocatorio , inquanto la controversia insorta tra il Consorzio e Abbanoa, ancorapendente dinanzi alla Corte di Cassazione, è sorta proprio intorno alladivergenza tra i quantitativi d’acqua che il Consorzio assume di averdepurato, comprensivi delle c.d. acque intruse, ossia di falda emeteoriche, e di tutti quei quantitativi immessi dal gestore e dispersi inrete, dunque mai arrivati ai contatori degli utenti e pertanto sfuggenti allafatturazione, viceversa limitata ai volumi immessi dagli utenti negliimpianti di scarico.

Quantitativo, quello fatturato, inevitabilmente inferiorerispetto ai precedenti proprio perché non comprensivo delle acquemeteoriche e di falda e di quelle immesse in rete da Abbanoa ma dispersee defluite in fognatura senza mai arrivare agli utenti, pertanto sfuggite allafatturazione .Numero registro generale 21736/2023Numero sezionale 4265/2025Numero di raccolta generale 10165/2026Data pubblicazione 19/04/2026Orbene, i suindicati assunti sono erronei.Al di là delle questioni di merito ancora aperte tra le odierne parti inordine alle pretese della società Abbanoa s.p.a. per le prestazioni erogateal Comune di Ozieri, emerge con tutta evidenza che nella sentenzaoggetto di revocazione n. 39/2020 la corte di merito, nel determinare ilcorrispettivo spettante alla società Abbanoa s.p.a., ha falsamenteaffermato di fare al riguardo applicazione della tariffa media didepurazione dei tre anni in oggetto come determinata nella CTU su cuialcuna contestazione … è sorta tra le parti né è fondato motivo dicensura .Come già posto in rilievo da Cass. n. 2680/2023, nella richiamataCTU non risulta invero indicata alcuna tariffa media di depurazione deitre anni in oggetto .Il che del resto non sfugge nemmeno alla corte di merito, la qualenell’odiernamente impugnata sentenza n. 293/2022 al riguardoerroneamente afferma trattarsi di un’errata valutazione della relazionetecnica ovvero di una volontaria applicazione fatta dalla Corte di unvalore medio tra quelli determinati anno per anno dal CTU e, questo sì,non oggetto di contestazione , e del pari erroneamente perviene aconcludere che in entrambe le ipotesi si tratterebbe di un possibileerrore di giudizio da farsi valere con gli ordinari mezzi d’impugnazione .Numero registro generale 21736/2023Numero sezionale 4265/2025Numero di raccolta generale 10165/2026Data pubblicazione 19/04/2026Va ulteriormente osservato che, dopo avere affermato di fareriferimento, ai fini della determinazione del corrispettivo in argomento, alvolume del depurato, la corte di merito ha viceversa computato il diversodato numerico del fatturato.Orbene, siffatta indicazione si appalesa invero frutto dell’erroneaassociazione di tale dato ai volumi del fatturato ( altresì erroneamentedeterminato ) anziché a quelli del depurato, come emerge evidente dallacircostanza che nella previa esposizione del ragionamento al riguardoarticolato la corte di merito ha fatto invero riferimento esclusivamente aquest’ultimo.Emerge al riguardo evidente che nella sentenza oggetto direvocazione n. 39/2020 la corte di merito ha effettuato la determinazionedel corrispettivo dovuto alla società Abbanoa s.p.a. per le prestazionieffettuate nell’arco temporale in argomento travisando elementi delcompendio probatorio nella relativa oggettività di decisivo rilievo ai fini delpervenimento alla raggiunta decisione negli indicati termini.Trattasi nella specie di supposizioni frutto non già di sceltadeliberata e ragionata quanto bensì di svista -per disattenzione odistrazione- del giudice nella consultazione degli atti processo, e inparticolare della CTU, nel momento percettivo del dato probatorio nellasua oggettività, riverberantesi sulla decisone in termini invero smentiti daNumero registro generale 21736/2023Numero sezionale 4265/2025Numero di raccolta generale 10165/2026Data pubblicazione 19/04/2026quanto dagli stessi -e in particolare da quest’ultima- univocamenteemergenti.Svista integrante vizio emendabile con il rimedio della revocazione(v.

Cass., Sez. Un., 7/7/2024, n. 16037).Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi, assorbiti ogni altraquestione e diverso profilo, consegue l’accoglimento del ricorso e lacassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corted’Appello di Cagliari, che in diversa composizione procederà a nuovoesame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie p.q.r. il ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione.Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese delgiudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversacomposizione.Roma, 6/11/2025Il Presidente