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Ordinanza — n. 10104/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on lack of reasoning regarding revocability of inheritance division act prejudicing creditor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10104/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially accepted the appeal against the Rome Court of Appeal's dismissal of a creditor's action to annul an inheritance division act. The appellant argued the division act was invalid because it increased the debtor's assets, thereby prejudicing his credit of €48,000. The appellate court rejected this claim without providing sufficient reasoning for why the asset increase negated the act's revocability. The Supreme Court found the lower court's reasoning apparent and lacking factual support, ruling that an asset increase can still prejudice creditors under specific conditions.

Regesto Legislator

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Art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: The court must provide concrete reasoning when ruling that an inheritance division act is not revocable, as an increase in assets may still prejudice creditors if it creates uncertainty in debt satisfaction.

Parole chiave

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revocatoria ordinaria atto di divisione ereditaria viola della motivazione prejudizio del credito incremento patrimoniale apparente vizio azione revocatoria divisione della massa ereditaria

Disposizioni normative citate

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Art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
Va anzitutto esaminato, in quanto logicamente prioDraitaa pruibobl,ic aizlio n e 18/04/2026terzo motivo, con il quale il ricorrente denunzia la violazionedell’art. 132, comma 2, n.
Art. 2697 comma 2 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 2740 c.c.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
(art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.); il 2° motivo ( con il quale il ricorrente denunziaviolazione degli artt.
art. 2740 c.c
art. 112 c.p
Alla fondatezza nei suindicati termini del 3° motivo, assorbiti glialtri [ il 1° motivo ( con il quale il ricorrente denunzia nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
artt. 2697 c.c
360, comma 1, n.4, c.p.c.); il 2° motivo ( con il quale il ricorrente denunziaviolazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 13343 del 30/06/2015
Cass. n. 9192/2021
13343 del 30/06/2015; Cass. n. 9192/2021; Cass.,Sez.
Cass., Sez. VI-3, ord. n. 15866 del 17/05/2022
Cass. n. 4166/2024
Cass. n. 6758/2022
n.4166/2024; Cass. n. 6758/2022).6.
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Testo completo

vvocato D'ELIA EDOARDO chelo rappresenta e difende;-ricorrente-controPAPERINI CRISTINA, PAPERINI EMANUELA, elettivamentedomiciliati in ROMA VIA BONIFACIO VIII, 22, presso lo studiodell’avvocato MUROLO ILARIA che li rappresenta e difende;-controricorrenti-nonchè controNumero registro generale 24289/2023Numero sezionale 3345/2025Numero di raccolta generale 10104/2026PAPERINI MASSIMO, elettivamente domiciliato in RODMataA p ubbVlicIaAzio ne 18/04/2026ASMARA 38, presso lo studio dell’avvocato RICCIO VALENTINA chelo rappresenta e difende;-controricorrente-Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.2919/2023 depositata il 24/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025dalla Consigliera ANTONELLA PELLECCHIA.1.

Il signor Edoardo D’Elia ha convenuto i signori Massimo,Emanuela e Cristina Paperini avanti al Tribunale di Roma, per ivinei confronti dei medesimi sentir pronunziare l’inefficacia ex art.2901 c.c. dell’atto di divisione ereditaria stipulato il 9 maggio 2014e trascritto il 13 maggio 2014 tra i convenuti, asseritamente postoin essere in pregiudizio del suo credito pari a euro 48.000,00, inragione di prestazioni nella sua qualità di avvocato effettuate infavore del Massimo Paperini e mai retribuite.Con sentenza n. 13241/2019 il Tribunale di Roma ha rigettato ladomanda.2.

Con sentenza n. 2919 del 24 aprile 2023 la Corte d’Appello diRoma ha rigettato l’interposto gravame.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il D’Eliapropone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati damemoria.Resistono con controricorso le signore Emanuela e CristinaPaperini, e con distinto controricorso il Massimo Paperini, chedeposita altresì atto che non può considerarsi memoria, in difettodei relativi requisiti di legge.2 di 5Numero registro generale 24289/2023Numero sezionale 3345/2025RAGIONI DELLA DECISIONENumero di raccolta generale 10104/20264.1.

Va anzitutto esaminato, in quanto logicamente prioDraitaa pruibobl,ic aizlio n e 18/04/2026terzo motivo, con il quale il ricorrente denunzia la violazionedell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per omessa motivazione.Si duole che, nello statuire che “non può ravvisarsi nel negozio inesame alcun atto di disposizione (essendosi, semmai, il patrimoniodi Paperini Massimo incrementato quanto alla disponibilità dei benimobili e immobili)”, la corte d’appello non abbia “motivato in alcunmodo la propria argomentazione” incorrendo nella violazione degliartt. 2697, comma 2, c.c. e 115 c.p.c., perché pronunciata inmancanza di eccezione di parte (cfr. p. 9, ricorso).Il motivo è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguitoindicati.Nell’impugnata sentenza la corte d’appello ha ritenuto che l’atto didivisione stipulato dal debitore non integrasse un atto didisposizione patrimoniale, escludendone, quindi, la revocabilità, sulrilievo che esso aveva comportato, per una delle parti, unincremento di beni mobili e immobili, anziché una diminuzione delpatrimonio.Tale affermazione risulta, tuttavia, priva di idonea e congruamotivazione.Gisua principio consolidato l’esercizio dell’azione revocatoriaordinaria non richiede la totale compromissione della consistenzapatrimoniale del debitore, essendo sufficiente che l’atto compiutorenda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (cfr.

Sez.3, Sentenza n. 13343 del 30/06/2015; Cass. n. 9192/2021; Cass.,Sez. VI-3, ord. n. 15866 del 17/05/2022).A tal fine, rileva non solo la variazione quantitativa, ma anchequella qualitativa del patrimonio, ove idonea a pregiudicare, inconcreto, la garanzia generica ex art. 2740 c.c.L’atto di divisione, ove determini uno squilibrio tra le attribuzioni aicondividenti, può assumere natura dispositiva e quindi3 di 5Numero registro generale 24289/2023Numero sezionale 3345/2025Numero di raccolta generale 10104/2026pregiudizievole per i creditori, specie qualora il debitore riceva unData pubblicazione 18/04/2026corrispettivo in denaro facilmente occultabile o sottraibileall’aggressione esecutiva.Orbene, nella specie la corte d’appello ha escluso la naturadispositiva dell’atto senza confrontarsi né con la deduzione dellaparte attrice circa l’effetto qualitativo e quantitativo peggiorativodella divisione, né con l’accertamento in fatto, risultante dalgiudizio di merito, dell’occultamento del corrispettivo da parte deldebitore.La motivazione si riduce a mera affermazione apodittica, priva disupporto argomentativo e dunque inidonea a consentire il controllosulla logicità e correttezza del percorso decisionale, integrando ilvizio di motivazione apparente ai sensi dell’art. 132, comma 2, n.4, c.p.c.È apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazionebasata su una affermazione generale e astratta (cfr.

Cass. n.4166/2024; Cass. n. 6758/2022).6. Alla fondatezza nei suindicati termini del 3° motivo, assorbiti glialtri [ il 1° motivo ( con il quale il ricorrente denunzia nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.); il 2° motivo ( con il quale il ricorrente denunziaviolazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 111 Cost. ); il 4°motivo ( con il quale il ricorrente denunzia la violazione degli artt.10 e 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n.147/2022 ], consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione inrelazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello diRoma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame,facendo del suindicato disatteso principio applicazione.Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione.

P.Q.M4 di 5Numero registro generale 24289/2023Numero sezionale 3345/2025Numero di raccolta generale 10104/2026La Corte accoglie il 3° motivo nei termini e limiti di cui inData pubblicazione 18/04/2026motivazione; dichiara assorbiti il 1°, il 2° e il 4° motivo. Cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese delgiudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione in data 30 giugno 2025.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO5 di 5