Decreto — n. 9963/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAle rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Ferrari unitamenteall’avvocato Davide Virgilio Francesco Guardamagna-ricorrente-controdall'avvocato Domenico Nigro-ricorrenti incidentali-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2569/2025depositata il 29/09/2025.letta le rinunce al ricorso principale ed al ricorso incidentale e le reciprocheaccettazioni;ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 22452/2025Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 9963/2026Data pubblicazione 17/04/2026che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinuncereciproche; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione sia sul ricorso principale che suquello incidentale.Così deciso in Roma, il 17/04/2026.Il Presidente TitolareRaffaele Gaetano Antonio Frasca
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 9963/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 22452/2025Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 9963/2026Data pubblicazione 17/04/2026che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinuncereciproche; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione sia sul ricorso principale che suquello incidentale.Così deciso in Roma, il 17/04/2026.Il Presidente TitolareRaffaele Gaetano Antonio Frasca
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le rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Ferrari unitamenteall’avvocato Davide Virgilio Francesco Guardamagna-ricorrente-controdall'avvocato Domenico Nigro-ricorrenti incidentali-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2569/2025depositata il 29/09/2025.letta le rinunce al ricorso principale ed al ricorso incidentale e le reciprocheaccettazioni;ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 22452/2025Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 9963/2026Data pubblicazione 17/04/2026che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinuncereciproche; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione sia sul ricorso principale che suquello incidentale.Così deciso in Roma, il 17/04/2026.Il Presidente TitolareRaffaele Gaetano Antonio Frasca