Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly seeks a third factual review beyond appellate limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to re-evaluate factual findings made by the Court of Appeal. The appellant argued for a different reconstruction of facts regarding a property transfer, while the opposing parties contested the revocatory action's prerequisites. The court rejected this as a surreptitious transformation of the cassation review into a third instance of fact-finding, violating established principles of legal supervision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 132, n. 4 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or substitute its own factual reconstruction for that of the appellate court, as this exceeds the limits of the legality review and violates the principle of the third degree of jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
p.t., e AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, in persona dellegale rappresentante p.t., elettivamente domiciliati in ANCONA VIAPRIMO MAGGIO, 150/B, presso lo studio dell’avvocato SASSAROLIUBALDO che li rappresenta e difende;-ricorrente-controMARIA LUISA SALVATI CHERUBINI, elettivamente domiciliata inROMA PIAZZA DEI CARRACCI 1, presso lo studio dell’avvocatoBONGIANNI ROBERTO (BNGRRT66L01H501N) che la rappresenta edifende;Numero registro generale 7732/2023Numero sezionale 1955/2025Numero di raccolta generale 9893/2026Data pubblicazione 16/04/2026-controricorrente-nonché controVONA NATALE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEICARRACCI 1, presso lo studio dell’avvocato DI SIMONE GIUSEPPEche lo rappresenta e difende;-controricorrente-nonché controBANCA POPOLARE DI MILANO S.C.
A R.L.;-intimata-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.5944/2022 depositata il 28/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2025dalla Consigliera ANTONELLA PELLECCHIA.1. Nel marzo 2009 la Banca Popolare di Milano s.c. a r.l. convenivaavanti al Tribunale di Roma i signori Natale Vona e Maria LuisaSalvati Cherubini per ivi nei confronti dei medesimi sentir accertaree dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto notarile del 5marzo 2009 con cui il Vona aveva trasferito alla ex coniuge Salvatitutti i diritti reali sui propri immobili.2 di 9Numero registro generale 7732/2023Numero sezionale 1955/2025La banca deduceva che il Vona, fideiussore della società VoxsonNumero di raccolta generale 9893/2026Europa S.p.A., si era integralmente spossessato delD atpa pruobpblircaiozio ne 16/04/2026patrimonio, pregiudicando le ragioni creditorie.Si costituivano i convenuti, contestando la sussistenza deipresupposti dell’azione revocatoria e deducendo che iltrasferimento era avvenuto in adempimento di un obbligopregresso, assunto, con scrittura privata del settembre 2003, atitolo oneroso e anteriormente all’insorgenza del credito dellabanca.Nel corso del giudizio intervenivano le società Cassa di Risparmio dideducendo di essere anch’esse creditrici del Vona in forza difideiussione prestata dallo stesso a garanzia delle obbligazioni dellamedesima società, instando per la declaratoria di inefficaciadell’atto di cessione alla moglie in argomento.L’eccezione sollevata dal Vona veniva accolta dal giudice.Con sentenza n. 1033/2014 il Tribunale rigettava le domanderevocatoria.2.
Con sentenza n. 5944/2022 del 28 settembre 2022 la Corted’Appello di Roma rigettava gli appelli, principale e incidentale.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’IFIS NPLServing S.p.a. (già AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.(già "SOCIETÀ PER LAGESTIONE DI ATTIVITÀ - S.G.A. S.P.A.")propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi illustrati damemoria.3.1. Resistono con separati controricorsi la Salvati Cherubini e ilVona.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione sollevata dall’avv.
DiSimone, costituitosi «per Sig. Natale Vona (C.F.VNONTL40A07H501P) rappresentato e difeso, in virtù di procura3 di 9Numero registro generale 7732/2023Numero sezionale 1955/2025alle liti rilasciata in calce all’atto di costituzione nel procedimento inNumero di raccolta generale 9893/2026appello recante n.r.g. 6056/2014 innanzi alla Corte d’ADpaptae plulbob licdaziio ne 16/04/2026Roma» (a pag. 1 del controricorso del Vona) , di nullità dellanotificazione del ricorso , essendo il Natale Vona … decedutoil 15 settembre 2022, anteriormente alla notifica dell’attointroduttivo del giudizio di legittimità, avvenuta il 27 marzo 2023presso il procuratore costituito nel giudizio d’appello, richiamando ilprincipio di diritto enunciato da Cass. n. 4793/2013.5.
L’eccezione è infondata.Costituisce principio generale accolto da questa Corte quello percui, quando il decesso di una parte in causa intervieneanteriormente alla notifica del ricorso, il rapporto processuale nonrisulta ancora validamente instaurato e permane l’esigenza dellasussistenza di tutti i requisiti dell’impugnazione, tra cui un mandatodifensivo valido. La sua estinzione per effetto della morte rende ilricorso inammissibile, poiché la notifica è indirizzata a un soggettonon più esistente e il difensore è privo dello ius postulandi (v.Cass., sez.
III, n. 4793 del 2013; Cass., sez. IV, n. 11382 del2014; Cass., sez. III, n. 5695 del 1999).Tale principio non può, però, trovare applicazione nel caso dispecie, nella misura in cui non risulta esservi stata da parte del DiSimone, difensore del Vona ritualmente costituito nel giudizio diappello, dichiarazione o notificazione all’esito del decesso del Vona.Peraltro, di quest’ultimo viene data notizia all’odierno ricorrente perla prima volta soltanto con il controricorso del Di Simone (che,come si dirà di qui a breve, deve considerarsi sprovvisto di validaprocura), di modo che il decesso del Natale Vona, intervenuto indata 15 settembre 2022, non poteva essere conosciuto dallaricorrente IFIS NPL Serving S.p.A. al momento della notificazionedel ricorso, avvenuta in data 27 marzo 2023.Il ricorso della IFIS NPL Serving S.p.A. risulta, pertanto,ammissibile, giusta il principio per cui, in caso di morte della parte4 di 9Numero registro generale 7732/2023Numero sezionale 1955/2025Numero di raccolta generale 9893/2026costituita, la notificazione dell’impugnazione effettuata presso ilData pubblicazione 16/04/2026difensore domiciliatario nel precedente grado di giudizio è validaqualora quest’ultimo non abbia provveduto a dichiarare o notificarel’evento alla controparte o al giudice, ai sensi degli artt. 300,comma 2, e 302 c.p.c.5.1.
Aggiungasi, inoltre, sempre in via pregiudiziale, che nellamemoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., la ricorrenteIFIS NPL Servicing ha eccepito l’inammissibilità, ai sensi dell’art.365 c.p.c., della pretesa “costituzione” in giudizio dell’avv. DiSimone, il quale ha depositato un atto qualificato come“controricorso” per il sig. Vona Natale, pur dando atto chequest’ultimo era deceduto da circa otto mesi. L’atto risulterebbe,inoltre, privo di procura speciale per la rappresentanza dinanzi allaCorte di cassazione e non sarebbe corredato da alcuna procurarilasciata dagli eredi del de cuius.
Afferma la ricorrente che viene,altresì, allegato un certificato di morte apparentemente invalido, inquanto rilasciato da un Comune privo di competenza al riguardo.5.2. Tale eccezione merita accoglimento, risultando il controricorsodel Vona inammissibile.Risulta, infatti, a pag. 1 del controricorso del Vona che l’avv. DiSimone si è costituito nel giudizio di legittimità «PER Sig. NataleVona (C.F. VNONTL40A07H501P) rappresentato e difeso, in virtù diprocura alle liti rilasciata in calce all’atto di costituzione nelprocedimento in appello recante n.r.g. 6056/2014 innanzi allaCorte d’Appello di Roma, dall’Avv.
Giuseppe Di Simone del Foro diRoma».In tal guisa, il difensore del Vona, ritualmente costituito nel giudiziodi appello, si costituisce in questa sede al solo fine di rappresentarel’intervenuto decesso di quegli, ma tanto fa in assenza di un validomandato difensivo, deducendo egli medesimo l’avvenuto decessodel suo assistito in un momento precedente (15 settembre 2022)5 di 9Numero registro generale 7732/2023Numero sezionale 1955/2025alla notificazione del ricorso proposto dalla IFIS NPL Servicing (27Numero di raccolta generale 9893/2026marzo 2023).
Data pubblicazione 16/04/2026Tanto osta, per l’appunto, alla operatività del principio di ultrattivitàdel mandato difensivo, essendosi costituito il Di Simone perrappresentare e difendere una parte deceduta anteriormente allanotificazione del ricorso, del cui decesso – tra l’altro – soltanto nelcontroricorso si dà notizia alla IFIS NPL Servicing.Per altro verso, giova rammentare che questa Corte (Cass. Sez. U,n. 15295/2014) ha precisato che il principio di ultrattività delmandato difensivo non è applicabile alla proposizione del ricorsoper cassazione, che richiede –tra l’altro– una procura specialerilasciata al difensore ai sensi dell’art. 365 c.p.c.Tale principio, infatti, opera esclusivamente nell’ambito della faseprocessuale in cui l’evento morte si è verificato e non sia statodichiarato, ma non si estende all’impugnazione, la quale introduceuna nuova e distinta fase processuale e richiede, pertanto, unmandato validamente rilasciato da un soggetto esistente in vita (intal senso, tra le altre, Cass., sez.
V, n. 17360 del 2021; Cass., sez.II, n. 7412 del 2016; Cass., sez. V, n. 12494 del 2014).Pertanto, rilevata la fondatezza dell’eccezione sollevata dalricorrente IFIS NPL Servicing S.p.A., il controricorso del Vona vadichiarato inammissibile, ciò non pregiudicando, purtuttavia,l’esame nel merito del ricorso, stante la rituale costituzione dellacontroricorrente Maria Luisa Salvati Cherubini.6.1. Tanto premesso, con il primo motivo la IFIS NPL ServingS.p.A. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2704c.c. e 116 c.p.c. (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.),poiché la Corte d’appello di Roma avrebbe erroneamente attribuitodata certa alla scrittura privata del 2003, contenente l’impegno altrasferimento degli immobili da parte di Vona alla ex coniuge, e diaver ritenuto tale scrittura preesistente al credito vantato dalla6 di 9Numero registro generale 7732/2023Numero sezionale 1955/2025Numero di raccolta generale 9893/2026banca, con esclusione della scientia damni ai fini dell’azioneData pubblicazione 16/04/2026revocatoria ex art. 2901 c.c.La ricorrente assume che la Corte territoriale abbia illegittimamentetratto la prova della data certa da pagamenti di mantenimentoeffettuati da Vona, considerati meri indizi e non fatti oggettivisottratti alla disponibilità delle parti, in violazione dei criterigiurisprudenziali in tema di opponibilità delle scritture private aiterzi.Deduce, inoltre, che la scrittura del 2003 non era idonea acostituire valida fonte obbligatoria di un trasferimento patrimonialeavvenuto solo nel 2009, non risultando altresì provata l’esistenza diuna separazione di fatto anteriormente a tale data.
Aggiunge che,se effettivamente anteriore, l’accordo del 2003 sarebbe comunquenullo per illiceità della causa, essendo intervenuto tra coniugiancora conviventi e in previsione di una futura separazione nonancora formalizzata.Parte ricorrente sostiene che l’atto impugnato presenti naturagratuita e fraudolenta, priva di adeguata giustificazione giuridica, eche la motivazione adottata dalla Corte d’appello si fondi su unavalutazione arbitraria delle prove, in contrasto con i principiconsolidati in tema di revocatoria, onerosità dell’atto e prova delladata certa.6.2.
Con il secondo motivo, la IFIS NPL Serving S.p.A. deduce laviolazione dell’art. 111, comma 6, Cost., per avere la Corted’appello reso una motivazione solo apparente in ordine alla naturaonerosa dell’atto impugnato.La ricorrente lamenta che il giudice di merito si sia limitato a unrichiamo astratto alla funzione solutorio-compensativa degli accorditra coniugi in sede di separazione, senza effettuare una concretavalutazione della congruità tra il valore del trasferimentoimmobiliare e l’obbligo di mantenimento pattuito, né dellaproporzione tra le prestazioni, rendendo così una motivazione solo7 di 9Numero registro generale 7732/2023Numero sezionale 1955/2025Numero di raccolta generale 9893/2026apparente e in contrasto con l’obbligo costituzionale di motivazioneData pubblicazione 16/04/2026dei provvedimenti giurisdizionali.La ricorrente sostiene che il valore dei beni trasferiti, consistenti intre immobili, fosse ampiamente sproporzionato rispetto al credito dimantenimento residuo della ex coniuge, tenuto conto anche dell’etàavanzata di entrambi al momento dell’atto.7.
I motivi – congiuntamente esaminati, data la loro connessione –risultano inammissibili, poiché mirano a sollecitare, al fondo, unarivalutazione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudiced’appello, prospettando parte ricorrente una diversa ricostruzionedei fatti, sostitutiva rispetto a quella compiuta dalla Corte di merito(cfr. pag. 4 e 5 sentenza impugnata) e ad essa più favorevole.Tale impostazione si pone al di fuori dei limiti propri del sindacatodi legittimità, e comporta una surrettizia trasformazione delgiudizio di cassazione in un terzo grado di merito, in violazione deiprincipi consolidati di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez.lavoro, Ord., 18 febbraio 2025, n. 4166;
Sez. V, 4 febbraio 2025,n. 2713; Sez. V, 24 gennaio 2025, n. 1779).Nella specie, il giudice di merito, nell’ambito del suo esclusivopotere di valutazione delle prove, ha dato conto in modologicamente coerente delle ragioni della decisione, individuando –all’interno del complessivo quadro probatorio – le fonti del proprioconvincimento e selezionando quelle ritenute più attendibili erilevanti. È, dunque, precluso in questa sede un riesame del meritofondato sulla sola diversa interpretazione dei medesimi elementifattuali da parte della ricorrente, peraltro già oggetto di analisi neigradi di merito.Né le doglianze articolate si traducono in una diversa ricognizionedelle norme applicabili, mirando piuttosto a ottenere una riletturadei fatti in senso a sé favorevole, senza confrontarsi specificamentecon l’iter argomentativo adottato dalla Corte territoriale.8 di 9Numero registro generale 7732/2023Numero sezionale 1955/2025Aggiungasi altresì che non è ravvisabile nel provvedimentoNumero di raccolta generale 9893/2026impugnato la sussistenza di un vizio motivazionale, attesDoat a cphubebl iclaazio ne 16/04/2026Corte d’appello ha illustrato, con argomentazione congrua e privadi aporie logiche, le ragioni della ritenuta sussistenza deipresupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria, in continuitàcon la decisione del Tribunale.
La motivazione, pertanto, risultapienamente conforme ai requisiti di cui all’art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e resiste alle censure proposte.8. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.9. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivoin favore della controricorrente Salvati Cherubini, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi euro 7.200,00 ( di cui 7.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrenteSalvati Cherubini.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis delcitato art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione in data 23 maggio 2025.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO9 di 9