Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposal for judgment within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal and incidental appeal extinguished because the parties failed to request a decision within forty days of the proposal for judgment. The procedural outcome resulted in the automatic termination of the proceedings under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the appellant was ordered to pay the opposing party's litigation costs totaling €11,000.00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment within the statutory period results in the automatic extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the defaulting party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Betti, Maria-cristianaBrunazzi, Dario Bianchini, Giuseppe Carillo, Paolo Caccioli, PaoloCarpeggiani, Maurizio Centofanti, Cynthia Cocilovo, Luca Carpinelli,Antonio Colella, Fernando Antonio Damiano, Michelina De Marco, EnricoDe Campora, Alberto De Cristofaro, Maurilio Danzi', Carmine Di Domenico,Maria Assunta Deliso, Diego Tasso, Ester Gaido, Luciano Ferrone,Antonella Morra, Rosa Morra, Alessandro Tasso, tutti rappresentati e difesidall'avvocato Marco Tortorella, in virtù di procure in atti e domiciliati “exlege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensoremarcotortorella@ordineavvocatiroma.org-ricorrenti e controricorrenti in via incidentale-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Ministro pro temporerappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale Dello Stato “ope Legis”con domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it.-ricorrente incidentale-contro-intimato in via incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4394/2024depositata il 20/06/2024;Numero registro generale 2532/2025Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 9835/2026Data pubblicazione 16/04/2026vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente e laparte controricorrente-ricorrente in via incidentale abbiano chiesto ladecisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso ed il ricorso incidentale devono intendersi rinunciati e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensidell’art. 391 cod. proc. civ.;-che il ricorso incidentale è stato proposto nei confronti del solo FaggioliGianluca e non risulta notificato allo stesso;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro11.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma,il 15/04/2026Il Presidente DelegatoLINA RUBINO