Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for case closure. The appellant, represented by Avvocato Roberto Di Lauro, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing party, DADDY'S BAR SAS, contended the silence constituted a waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction results in the automatic renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case closure within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ndirizzo di postaelettronica del proprio difensore Avvocato Roberto Di Lauro, pec:roberto.dilauro@oav.legalmail.it, che lo rappresenta e difende in virtù diprocura in atti-ricorrente-controDADDY'S BAR SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del propriodifensore avvocato Federico Marchegiani, pec:federico.marchegiani@oav.legalmail.it, che lo rappresenta e difende invirtù di procura in atti-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6316/2024depositata il 09/10/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 1275/2025Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 9834/2026Data pubblicazione 16/04/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma,il 14/04/2026Il Presidente DelegatoLina Rubino