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Ordinanza — n. 9720/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific violation of procedural rules regarding evidence introduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9720/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court violated procedural rules by admitting evidence sua sponte. The appellant argued that the appellate court improperly considered evidence not formally introduced by the parties, contrary to Article 115 of the Code of Civil Procedure. The court ruled that such a violation only occurs when the judge explicitly states they are ignoring a rule, which was not the case here.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 1696 c.c.: The appeal is inadmissible if the lower court did not explicitly declare it would not observe the rule on evidence introduction, as mere consideration of evidence does not constitute a violation.

Parole chiave

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inadmissible appeal evidence introduction sua sponte evidence Article 115 CPC Article 1696 Civil Code procedural violation judicial discretion ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
1696 primo comma c.c.”.Lamenta che, in palese violazione dell’art. 115 cod.
Art. 1696, comma primo, cod. civ.
e dell’art. 1696 primo comma c.c.”.Lamenta che, in palese violazione dell’art.
Art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.
Considerato che la trattazione del procedimento è stata chiesta aisensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, cod.
Art. 96, comma terzo, cod. proc. civ.
Art. 96, comma quarto, cod. proc. civ.
e dellasomma di euro 2.000,00 alla Cassa delle Ammende, ai sensidell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente Valentino s.p.a., della somma di euro 6.000,00, aisensi dell’art.
art. 1693 cod. civ
art. 115 cod. proc. civ
1696 primo comma c.c.”.Lamenta che, in palese violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
art. 1696 cod. civ
Il ricorrente si limita a riproporre doglianze già svolte in appelloed evoca formalmente la violazione dell’art. 1696 cod. civ.
art. 115 c.p
ed ai suindicatiprincipi di diritto.La censura risulta, pertanto, inammissibile anche nella parte in cui silamenta la mancata ammissione dei mezzi istruttori, in quanto laviolazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 380-bis cod.proc. civ
a seguito diproposta di inammissibilità, la Corte, avendo definito il giudizio inconformità della proposta, deve applicare il terzo e il quarto commadell'articolo 96, come testualmente previsto dal citato art. 380-bis cod.proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 3, 14/04/2025, n. 9731
ricorre soltanto quandoil giudice di merito ha dichiarato espressamente di non dover osservarela regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicato sulla base di provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (Cass., sez. 3, 14/04/2025, n. 9731).3.
Cass., Sez. Un., 27/09/2023, n. 27433
Sez. Un., n. 34476/2019
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Testo completo

ati OTELLO DAL ZOTTO e FEDERICO VIERO,domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-controVALENTINO S.P.A. e CHUBB EUROPEAN GROUP PLC, in persona deirispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difesedall'avvocato MICHELE CLEMENTE unitamente all’avvocato STEFANOTACCIOLI, domiciliate ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrenti-nonché controUNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., FONTANELLO INTERNATIONALSNumero registro generale 5981/2023Numero sezionale 4811/2025Numero di raccolta generale 9720/2026Data pubblicazione 16/04/2026TRANSPORTS S.R.L.S., MATTEO FONTANELLO, LUIGI ALFONSO- intimati -avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO MILANO n. 566/2023depositata il 21/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2025 dalConsigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE.1.

Chubb European Group Plc (di seguito, per brevità, Chubb) eValentino s.p.a. proponevano avanti al Tribunale di Milano domanda dirisarcimento del danno nei confronti del vettore Rigon Antonio per laperdita della merce costituita da centosessantanove colli di capi diabbigliamento del valore complessivo di € 725.418,50, affidati almedesimo per il trasporto dal magazzino di Maglio di Sopra (Vi) alledestinazioni di Limito di Pioltello e di Arese.In particolare, la società Chubb agiva nei confronti del vettore Rigonai sensi degli artt. 1916 e 1260 cod. civ., in quanto aveva giàindennizzato Valentino s.p.a. della perdita subita in forza di polizzaassicurativa stipulata inter partes.Valentino s.p.a., a sua volta, chiedeva il risarcimento di un importo,pari ad euro 108.812,77, ancora ulteriore rispetto all’ammontaredell’indennizzo ricevuto.Si costituiva Rigon Antonio, resistendo ed ottenendo di chiamare incausa, al fine di essere manlevato, la propria compagnia assicurativaUnipolSai nonché, ai sensi dell’art. 1693 cod. civ., il sub vettoreresponsabilità extracontrattuale, Fontanello Luigi Alfonso e FontanelloMatteo.2.

Con sentenza n. 1440/2021 il Tribunale di Milano accoglieva ledomande rispettivamente proposte da Valentino s.p.a. e dallaNumero registro generale 5981/2023Numero sezionale 4811/2025Numero di raccolta generale 9720/2026Data pubblicazione 16/04/2026compagnia assicurativa Chubb nei confronti del vettore Rigon, rispetto alquale condannava i terzi chiamati alla manleva.3. Avverso tale sentenza Rigon Antonio proponeva appello; sicostituivano, resistendo al gravame, la compagnia assicurativa Chubb,Valentino s.p.a. ed Unipolsai s.p.a., quest’ultima anche proponendoappello incidentale.4.

Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Milanorigettava sia l’appello principale che l’appello incidentale.5. Avverso tale sentenza Rigon Antonio propone ora ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo di ricorso.Resistono, patrocinate dal medesimo difensore, seppure con distinticontroricorsi, la compagnia assicurativa Chubb e Valentino s.p.a.Restano intimati la compagnia assicurativa Unipol nonché isubvettori Fontanello International Trasports srls, Fontanello LuigiAlfonso e Fontanello Matteo.6. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizioneaccelerata; il difensore del ricorrente ha insistito per la decisione, per cuiil ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale.Il ricorrente e la controricorrente società Chubb European Group PLChanno depositato rispettive memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo il ricorrente denuncia “Violazione dell’art.115 c.p.c. e dell’art. 1696 primo comma c.c.”.Lamenta che, in palese violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e1696, primo comma, cod. civ., nel confermare la sentenza di prime cure,la corte territoriale: -) ha liquidato il danno, lamentato dalla Valentino edalla società Chubb, erroneamente, sulla base delle fatture di venditadelle merci e delle note di credito; -) avrebbe dovuto invece pretendereche la società danneggiata fornisse specifica prova sia del costo diproduzione delle merci stesse o di una partita sostitutiva, a titolo diNumero registro generale 5981/2023Numero sezionale 4811/2025Numero di raccolta generale 9720/2026Data pubblicazione 16/04/2026danno emergente, sia, soprattutto, del mancato guadagno derivantedalla vendita delle merci perdute, e dunque la prova, a titolo di lucrocessante, della definitiva perdita dell’affare.1.1.

Il motivo è inammissibile.1.2. Il ricorrente si limita a riproporre doglianze già svolte in appelloed evoca formalmente la violazione dell’art. 1696 cod. civ. e dell’art. 115cod. proc. civ. al precipuo e sostanziale fine di sollecitare a questa Corteun nuovo esame del fatto e della prova, invece estraneo al giudizio dilegittimità (v., tra le tante, Cass., Sez. Un., n. 34476/2019: “Èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assolutadi motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziomiri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice dimerito”), senza affatto confrontarsi con la motivazione resa dalla corteterritoriale.Nel confermare la decisione di prime cure che aveva liquidato ildanno in relazione al prezzo corrente della merce perduta durante iltrasporto, senza dare ingresso ad ulteriori accertamenti probatori inpunto di lucro cessante corrispondente alla perdita del guadagno chesarebbe derivato dalla vendita della merce medesima, se fosseregolarmente pervenuta a destinazione, la corte milanese hapronunciato secondo diritto.1.3.

Valga osservare, al riguardo, che il legislatore del 1942,riprendendo i criteri già accolti dall’abrogato codice di commercio del1882, in particolare all’art. 405, in tema di liquidazione del danno daperdita delle merci, ha escluso ogni altro diverso criterio, pureastrattamente ammissibile, ed ha individuato un parametro speciale edoggettivo, contenuto nell’art. 1696, primo comma, cod. civ., cheespressamente stabilisce che “il danno derivante da perdita o da avariasi calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel tempo eNumero registro generale 5981/2023Numero sezionale 4811/2025Numero di raccolta generale 9720/2026Data pubblicazione 16/04/2026nel luogo della riconsegna”.Consolidato orientamento di legittimità, che si intende qui ribadire, èpoi pervenuto a precisare che, in caso di perdita di merci che nonabbiano un prezzo determinato in base a tariffe fissate dalla pubblicaautorità oppure alla stregua di listini di borsa o di mercato, il giudice dimerito può desumere il valore della merce dalle fatture emesse dalmittente nei confronti del destinatario, stante la presunzione sempliceche nei normali rapporti tra imprenditori commerciali venga praticato ilprezzo di mercato (v.

Cass., n. 16554/2015; Cass., n. 4732/1986),senza alcuna possibilità di ricorrere ad elementi desumibili dallaviolazione dell'interesse del creditore, quali quelli attinenti al dannoemergente e al lucro cessante (così Cass., n. 1466/1978).2. Là dove, dunque, la corte territoriale, confermando la sentenza diprime cure, ha ritenuto idonea prova del valore delle merci trafugate lerisultanze delle fatture di vendita e delle note di credito, corroboratedalle bollette doganali e dai provvedimenti di annullamento delle bollettestesse, ha reso una motivazione scrupolosamente conforme al dispostodel più volte citato art. 1696, comma primo, cod. civ. ed ai suindicatiprincipi di diritto.La censura risulta, pertanto, inammissibile anche nella parte in cui silamenta la mancata ammissione dei mezzi istruttori, in quanto laviolazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre soltanto quandoil giudice di merito ha dichiarato espressamente di non dover osservarela regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicato sulla base di provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (Cass., sez. 3, 14/04/2025, n. 9731).3.

In conclusione, e conformemente a quanto rilevato nella propostadi decisione accelerata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicatain dispositivo, seguono la soccombenza.Numero registro generale 5981/2023Numero sezionale 4811/2025Numero di raccolta generale 9720/2026Data pubblicazione 16/04/20265. Considerato che la trattazione del procedimento è stata chiesta aisensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ. a seguito diproposta di inammissibilità, la Corte, avendo definito il giudizio inconformità della proposta, deve applicare il terzo e il quarto commadell'articolo 96, come testualmente previsto dal citato art. 380-bis cod.proc. civ. (Cass., Sez.

Un., 27/09/2023, n. 27433). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente Chubb European Group Plc, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltrespese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati ineuro 200,00, ed accessori di legge.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente Valentino s.p.a., delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre speseforfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro200,00, ed accessori di legge.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente Chubb European Group Plc, della somma di euro8.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. e dellasomma di euro 2.000,00 alla Cassa delle Ammende, ai sensidell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente Valentino s.p.a., della somma di euro 6.000,00, aisensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. e della somma dieuro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96,comma quarto, cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellaNumero registro generale 5981/2023Numero sezionale 4811/2025Numero di raccolta generale 9720/2026Data pubblicazione 16/04/2026sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 12 dicembre2025.Il PresidentePASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO