Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal, extinguishing the case without further review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following the client's formal withdrawal of the case. Although the appellant argued for the revocation of a lower court decision regarding execution proceedings, the withdrawal automatically terminated the litigation without requiring the opposing party's acceptance. Consequently, the court ruled that no further decision on procedural costs could be made as the legal interest to contest the judgment had vanished.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360.1, n. 3 c.p.c.; Art. 130 disp. att. c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings immediately, rendering the judgment final and binding without the need for the opposing party's acceptance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
GRAZIA LICCIARDELLO, presso l’indirizzo di posta elettronicacertificata della quale è domiciliata per legge;-ricorrente-controELIPSO FINANCE SRL, in persona del legale rappresentante in attiindicato, rappresentata e difesa dall’avvocato TOMMASO RUCCIA, giàelettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avvocatoALESSANDRO COLUZZI ed attualmente domiciliata per legge presso lostudio legale del nominato difensore di fiducia;-controricorrente-nonché controMASSIMINO DONATO, PAPPAGALLO PASQUA ORNELLA, IFIS NPLSERVICING;-intimati-Numero registro generale 5572/2024Numero sezionale 1269/2026Numero di raccolta generale 9650/2026Data pubblicazione 15/04/2026avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1678/2023depositata il 24/10/2023;udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott.PASQUALE GIANNITI;Rilevato cheMarcella Lucia Cantatore proponeva opposizione all’esecuzione eagli atti esecutivi dinanzi al Tribunale di Trani, in relazione allaprocedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 366/1998 R.G.Es.,promossa su istanza della Prelios (poi rappresentata da Elipso FinanceS.r.l.);nel corso della fase sommaria, il Giudice dell’esecuzione, conordinanza del 21 febbraio 2022, rigettava l’istanza cautelare econcedeva termine per l’introduzione del giudizio di merito;avverso tale ordinanza la Cantatore proponeva reclamo ai sensidegli artt. 624 e 669-terdecies c.p.c., insistendo nelle medesimedoglianze;il Tribunale di Trani, con ordinanza del 17 gennaio 2023, rigettavail reclamo;avverso tale ordinanza la Cantatore proponeva appello ai sensidell’art. 130 disp. att. c.p.c., ma l’impugnazione veniva rigettata dallaCorte d’appello di Bari, con sentenza n. 1678/2023;avverso tale sentenza la Cantatore ha proposto ricorso percassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato Falsaapplicazione dell’art. 630.3 e 130 disp. att. cpc, in relazione all’art.360.1, n. 3 cpc. ; mentre con il secondo ha denunciato Violazionedell’art. 75, 81, 83, 91, 112 del cpc, in relazione all’art. 360.1, n.3cpc. ;ha resistito con controricorso Elipso Finance S.r.l.;gli altri intimati non hanno svolto difese;Numero registro generale 5572/2024Numero sezionale 1269/2026Numero di raccolta generale 9650/2026Data pubblicazione 15/04/2026la Cantatore ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscrittoaltresì dal difensore di parte controricorrente, munito di procura conogni più ampia facoltà di legge;Considerato che:in esito alla rinuncia del ricorso deve essere dichiarata l’estinzionedel giudizio: sia perché, come precisato da questa Corte (cfr.
Cass. n.28675/2005), la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattereaccettizio (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte peressere produttivo di effetti processuali); sia perché, come pureprecisato da questa Corte (cfr., SU n. 1923/1990, nonché, tra le tante,Cass. n. 4446/1986 e n. 23840/2008), la rinuncia stessa,determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata,comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione,rimanendo, comunque, salva ogni decisione sulle spese del giudizio;nulla è dato disporre sulla regolamentazione delle speseprocessuali relative al presente giudizio, tenuta presente ognicircostanza del caso e - pur non essendo tale indicazione vincolante perquesta Corte - che le parti deducono di avere già concordato sul punto;versando in un caso di estinzione del giudizio, non si applica l’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 19560/2015e successive);è riservato il deposito della motivazione entro i sessanta giornidalla decisione;p. q. m.la Corte dichiara estinto il presente giudizio.Così deciso in Roma, in data 9 aprile 2026, nella camera diconsiglio della Terza Sezione Civile.Il Presidente