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Ordinanza — n. 9642/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to missing digital signature match between lawyer and power of attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9642/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the digital signature on the appeal did not match the lawyer named in the power of attorney. The appellant's counsel authenticated the power of attorney but signed the appeal digitally under a different identity, creating a fatal discrepancy. The court ruled that this defect cannot be cured by depositing the power of attorney later, as the requirement for a valid mandate must exist before the appeal is filed.

Regesto Legislator

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Art. 365 c.p.c.; Art. 182 c.p.c.: The requirement for a valid power of attorney in cassation appeals must be met prior to filing; a discrepancy between the named lawyer in the mandate and the digital signer of the appeal constitutes an incurable defect leading to inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal power of attorney digital signature inadmissibility procedural defect sanation of vices art 365 cpc

Disposizioni normative citate

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Art. 365 c.p.c.
Art. 182 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 616 cod.proc. civ
Nel frattempo, con atto di citazione notificato il 21 aprile 2015,Gina Tralicci introduceva il giudizio di merito ai sensi dell’art. 616 cod.proc.
art. 96 cod. proc. civ
3 cpc , nella parte in cui la corte territoriale l’hacondannata, oltre che alle spese del grado, anche al pagamento di unasomma ai sensi dell’art. 96 cod.
art. 83 cod. proc. civ
Le Sezioni Unite ritengono, alla luce di questecircostanze di fatto, che si sia in presenza di mero errore materialenell’indicazione del nome del professionista incaricato, errore chetuttavia non ha in alcun modo inficiato lo scopo per il quale le formestabilite dall’art. 83 cod. proc. civ.
art. 196-quater disp. att. c.p
art. 365 c.p
art. 83 c.p
Le Sezioni Unite ritengono, alla luce di questecircostanze di fatto, che si sia in presenza di mero errore materialenell’indicazione del nome del professionista incaricato, errore chetuttavia non ha in alcun modo inficiato lo scopo per il quale le formestabilite dall’art. 83 cod.
art. 365 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Sez. Un. n. 10648/2017
Sez. Un.n. 10648/2017

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Testo completo

l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliataper legge;-ricorrente-controDE BLASIO ALFREDO, rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONARENDINA, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della qualeè domiciliato per legge;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 205/2024depositata il 11/01/2024;udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott.PASQUALE GIANNITI.Numero registro generale 3550/2024Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 9642/2026Data pubblicazione 15/04/20261.

Gina Tralicci - in forza della sentenza del Tribunale di Roma n.14475/2010, con la quale Alfredo De Blasio era stato condannato alrisarcimento dei danni in suo favore nella misura di euro 17.715,00,oltre accessori e spese - promuoveva nei confronti del debitore sia unpignoramento mobiliare (R.G.E. n. 32585/2010), sia un pignoramentoimmobiliare (R.G.E. n. 1353/2010), vincolando un importo complessivodi euro 40.002,54.Nelle more, il De Blasio proponeva impugnazione avverso lamenzionata sentenza di primo grado e la Corte d’appello di Roma, conordinanza del 14 gennaio 2011, ne sospendeva l’efficacia esecutiva,con conseguente sospensione dei procedimenti esecutivi intrapresidalla Tralicci.

Successivamente, con sentenza n. 2955/2014, lamedesima Corte riformava in parte la decisione del Tribunale,riducendo l’importo dovuto dal De Blasio a euro 7.575,46.All’esito di tale decisione, la Tralicci riassumeva la proceduraesecutiva presso terzi iscritta al R.G.E. n. 32585/2010.Il De Blasio proponeva opposizione avverso entrambe leprocedure esecutive avviate nei suoi confronti, deducendo, per quantoqui ancora rileva, la necessità di ridurre la somma precettata alla lucedella sopravvenuta sentenza d’appello, l’intervenuta compensazionecon controcrediti da lui vantati nei confronti della creditrice e lariduzione del pignoramento.

Rilevata l’assenza di un’istanza disospensione, il giudice dell’esecuzione assegnava termine perentorioper l’introduzione del giudizio di merito, rinviando la procedura per ladichiarazione del terzo.Preso atto della dichiarazione della creditrice Tralicci di proseguirela sola espropriazione immobiliare, il giudice dell’esecuzioneimmobiliare, con provvedimento del 16 settembre 2015, disponeva chela procedura esecutiva mobiliare non dovesse proseguire, rimettendole parti dinanzi al giudice di quest’ultima per i conseguentiprovvedimenti.

Nella medesima udienza, il giudice dell’esecuzioneNumero registro generale 3550/2024Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 9642/2026Data pubblicazione 15/04/2026presso terzi dichiarava improseguibile la procedura mobiliare e il DeBlasio corrispondeva alla creditrice le spese della procedura,quantificate in euro 1.800,00. La procedura esecutiva immobiliare,invece, proseguiva sino alla sua definizione con assegnazione dellasomma di euro 20.238,40.2. Nel frattempo, con atto di citazione notificato il 21 aprile 2015,Gina Tralicci introduceva il giudizio di merito ai sensi dell’art. 616 cod.proc. civ., nell’ambito del pignoramento mobiliare, chiedendo accertarsila totale infondatezza dell’opposizione proposta dal De Blasio.In tale giudizio Alfredo De Blasio si costituiva, chiedendo il rigettodella domanda avversaria.Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5554/2018, rigettava ladomanda per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, rilevando chel’opposizione inerente al R.G.E. n. 32585/2010 era stata dichiarataimproseguibile dal giudice dell’esecuzione, che il relativoprovvedimento non era stato impugnato e che anche le spese dellaprocedura erano state integralmente regolate, e condannava, dunque,la Tralicci al pagamento delle spese di lite.Avverso tale decisione la Tralicci proponeva appello.Si costituiva il De Blasio.La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 205/2024, rigettaval’impugnazione, ritenendo venuto meno l’interesse della creditrice adottenere una pronuncia sulla opposizione proposta nel procedimentoesecutivo mobiliare, una volta che la stessa aveva proseguito la solaesecuzione immobiliare e aveva trovato in quella sede soddisfazionedel proprio credito; condannava altresì l’appellante alle spese del gradoe, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamentodell’ulteriore somma di euro 5.500,00.3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Tralicciarticolando tre motivi:

a) con il primo motivo ha denunciato: violazione dell’art. 354 cpc in relazione all’art. 360 n. 3 cpc. ,Numero registro generale 3550/2024Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 9642/2026Data pubblicazione 15/04/2026nella parte in cui la corte territoriale ha deciso la controversia sulla basedella ritenuta carenza di interesse ad agire, omettendo di rilevare ildifetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di opposizioneesecutiva relativo all’espropriazione presso terzi, nel quale non eranostati evocati i terzi pignorati, da essa qualificati come litisconsortinecessari;

b) con il secondo motivo ha denunciato violazione o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 con riguardo agli artt.96, 100 e 615 cpc. omessa valutazione di una circostanzadeterminante , nella parte in cui la corte territoriale ha escluso lapermanenza del suo interesse ad agire, in particolare, quello a fardichiarare l’inammissibilità o l’infondatezza dell’eccezione dicompensazione e l’inammissibilità della domanda di riduzione delpignoramento formulata dal De Blasio in sede cognitiva, anzichédinanzi al giudice dell’esecuzione;

c) con il terzo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 96 cpc in relazioneall’art. 360 n. 3 cpc , nella parte in cui la corte territoriale l’hacondannata, oltre che alle spese del grado, anche al pagamento di unasomma ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., in difetto degli elementioggettivi e soggettivi dell’abuso del processo, in un contesto in cuiaveva fatto valere, secondo la propria prospettazione, un interesseprocessuale tuttora sussistente.Il De Blasio ha resistito con controricorso, eccependo in viapreliminare la carenza di procura.Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.

Inparticolare, la ricorrente, nel replicare in memoria (questa voltadepositate dall’avv. Staniscia) all’eccezione sollevata dalla controparte,ha richiamato il precedente costituito da Sez. Un. n. 10648/2017.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.Numero registro generale 3550/2024Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 9642/2026Data pubblicazione 15/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza diprocura, sollevata in via preliminare da parte resistente, è fondata.Occorre premettere che dagli atti a disposizione di questa Corterisulta che unico difensore, indicato in ricorso e firmatario dello stesso,è l’avvocato Salvino Greco, che ha notificato e depositato gli atti; e chela sola firma digitale presente in atti è per l’appunto quella del predettoavv.

Salvino Greco.In sede di controricorso, il De Blasio ha eccepito la mancanzaassoluta di procura in capo all’Avv. Salvino Greco, firmatario enotificatore del ricorso, poiché la procura speciale allegata era statarilasciata all’Avv. Nicola Staniscia (il cui nome risulta altresì nel vistoper autentica, quest’ultima soltanto a lui risultando riferibile).Parte ricorrente, nel replicare in memoria, ha richiamato Sez. Un.n. 10648/2017, nel passo in cui il supremo consesso ha affermato: La complessa doglianza è fondata, atteso che sussiste unerrore materiale, da cui era affetta la procura, che rende del tuttoevidente, come ravvisato dal giudice del tribunale, quale fosse lavolontà del cliente.

Trattandosi di censure di natura processuale, laCorte ha accesso agli atti di causa (Cass. 16264/04; 13514/07) e puòrilevare che il ricorso per ingiunzione enunciava nell’epigrafe chel’ingiungente era “rappresentato e difeso dall’avv. Arturo Gussago”; iltimbro dell’avv. Gussago era l’unico apposto sul frontespizio e indicavala sede dello studio professionale in via Ugoni 32 in Brescia; la procuraspeciale a margine risultava sottoscritta per autentica della firma delmandante dall’avv. A. Gussago, come dattiloscritto sopra lasottoscrizione del professionista; il ricorso era chiuso a pag. 3 da nuovasottoscrizione dello stesso avvocato.

Unica anomalia è costituita dallacircostanza che nel corpo della procura speciale si legge che la delegaveniva conferita all’avvocato Valeriano Coltro, con elezione di domiciliopresso il suo studio, sito in Brescia sempre nella via Ugoni 32. IlNumero registro generale 3550/2024Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 9642/2026Data pubblicazione 15/04/2026tribunale ha aggiunto che nel corso della conduzione della causa nullaaveva fatto dubitare circa il conferimento dell’incarico all’avv. Gussagoda parte del mandante avv. Sardi, giacché questi aveva svolto anchepersonalmente la propria difesa e aveva permesso che l’avv.

Gussago“sottoscrivesse anche le memorie istruttorie”. Parte ricorrente ha fattorilevare come anche altri atti lungo tutto il corso della causa,dall’iscrizione a ruolo alla nota spese, erano stati sottoscritti dallostesso difensore sopraindicato. Ha evidenziato in memoria dell’ottobre2015 che l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo era statonotificato dall’opponente Piantino ai due avvocati, allora suoi colleghidi studio, cioè sia all’avv. Gussago che all’avv. Coltro, presso lo studiodi via Ugoni, a mani della stessa impiegata incaricata, MoscatelliSabrina, circostanza che risulta in atti dall’esame dell’opposizionepredetta. 5.2) Le Sezioni Unite ritengono, alla luce di questecircostanze di fatto, che si sia in presenza di mero errore materialenell’indicazione del nome del professionista incaricato, errore chetuttavia non ha in alcun modo inficiato lo scopo per il quale le formestabilite dall’art. 83 cod. proc. civ. sono prescritte e, cioè, il controllodella certezza, provenienza e tempestività della procura (Cass.24743/07) .Orbene, vero è che le Sezioni Unite, nel passo che precede,hanno ravvisato in fattispecie analoga un semplice errore materiale;senonché, non può non essere rilevato che nelle more (e,precisamente, a decorrere dal 1° gennaio 2023), nel giudizio dicassazione il deposito degli atti processuali in modalità telematica èdivenuto obbligatorio, ai sensi dell’art. 196-quater disp. att. c.p.c.,introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022.Il richiamo all’arresto delle Sezioni Unite n. 10648 del 2017 nonè conferente nel caso di specie, atteso che tale pronuncia si colloca inun assetto normativo anteriore all’introduzione dell’obbligatorietà deldeposito telematico nel giudizio di cassazione e presuppone un sistemaNumero registro generale 3550/2024Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 9642/2026Data pubblicazione 15/04/2026cartaceo nel quale l’errore materiale nell’indicazione del difensorepoteva essere ricostruito attraverso una valutazione complessiva deglicriteri di univoca identificabilità soggettiva dell’autore dell’attopiù compatibile.D’altra parte, in materia di procura ad litem, le Sezioni Unite sonopiù volte tornate di recente (precisamente con sentenza n. 36057 e n.37434/2022, nonché con sentenza n. 2077/2024), affermando principiche in sintesi si possono riassumere nel senso che, nel vigente sistemaprocessuale, un atto ha la forma di procura speciale ex art. 365 c.p.c.esclusivamente quando la scrittura di procura è incorporata (per ilpassato, su supporto cartaceo; e, nel vigore del processo telematico,su supporto digitale) alla scrittura del ricorso per cassazione, con firmadella parte (che figura come) ricorrente autenticata da un avvocatoiscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in cassazione.In altri termini, la procura speciale per cassazione puòseguenti tre modalità, delineate dall’art. 83 c.p.c.:a) in forma cartacea, con sottoscrizione autografa della parte eautentica del difensore;b) in forma digitale, sottoscritta con firma elettronica qualificatadalla parte;c) su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della partee digitalmente autenticata dal difensore.Nessuna di tali modalità ricorre nel caso di specie, nel qualerisulta la discrepanza tra il difensore indicato in procura - unico adavere autenticato la sottoscrizione della mandante - e quello che hafirmato digitalmente l’atto introduttivo del giudizio di legittimità.Peraltro, può essere utile precisare che l’applicazione dell’art. 182cod. proc. civ. non è compatibile con la disciplina del conferimento dellaNumero registro generale 3550/2024Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 9642/2026Data pubblicazione 15/04/2026procura per il giudizio di cassazione: invero, l’art. 365 cod. proc. civ.considera l’esistenza della procura speciale valida, come un requisito diammissibilità del ricorso per cassazione, che, proprio perché tale, devericorrere prima della notificazione e del deposito del ricorso.

Pertanto,non può ritenersi consentito sanare tale carenza mediante il deposito,con la memoria ex art. 378 c.p.c., della procura speciale recante firmadigitale del legale rappresentante, trattandosi di atto successivo nonidoneo a sanare l’originario vizio di inammissibilità.Nella fattispecie, pertanto, irrimediabilmente deve escludersi cheil ricorso sia stato formato da difensore munito di procura della partenel cui nome è stato intrapreso il presente giudizio di legittimità.Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile per difetto di procura sulla base del seguente principio didiritto:«Nel giudizio di cassazione instaurato successivamenteall’entrata in vigore dell’obbligatorietà del deposito telematico deglisolo se il difensore munito di mandato risulta univocamenteidentificabile quale sottoscrittore digitale del ricorso e, al contempo,tale nominato con la procura incorporata all’atto.

Ne consegue che ladiscrasia tra il nominativo del difensore indicato nella procura - e chela procura stessa ha autenticato - e di quello che ha sottoscrittodigitalmente il ricorso integra difetto originario di valida procura, nonsuscettibile di sanatoria, e comporta l’inammissibilità del ricorso».2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, oltrealla superfluità di una disamina dei motivi nel merito cassatorio, lacondanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute daparte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza deipresupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto perlegge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass.

Sez. U. 20 febbraio2020 n. 4315).Numero registro generale 3550/2024Numero sezionale 1266/2026Numero di raccolta generale 9642/2026Data pubblicazione 15/04/2026 P.Q.MLa Corte:- dichiara il ricorso inammissibile per carenza di valida procura;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio, spese che liquida in euro 2.000 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200 ed agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 9 aprile 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente