Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9640/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against execution of a construction loan contract, ruling it valid and enforceable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9640/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by buyers against the enforcement of a construction loan contract. The buyers argued the loan was a purpose loan for their own construction project, but the court held the bank's intent was the project's realization, making the loan valid. Consequently, the court rejected the opposition to execution and ordered the buyers to pay litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 615 c.p.c.; Art. 616 c.p.c.; A construction loan contract constitutes a valid and enforceable title when the bank's intent is the realization of the building project, rendering evidence of the borrower's personal use of funds legally irrelevant to the contract's validity.

Parole chiave

Generato dall'IA
construction loan contract purpose loan distinction execution opposition enforceable title banking law principles litigation costs allocation contractual intent analysis ipoteca legale del venditore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 615 c.p.c.
Art. 616 c.p.c.
Dunque, nel termine assegnato dal giudicedell’esecuzione, i coniugi introducevano il giudizio di merito ex art. 616cod.
Art. 474 c.p.c.
c) haritenuto validi i titoli ex art. 474 c.p.c. (atti Alessi e Ivaldi), poichél’erogazione delle somme era provata documentalmente e le partiavevano riconosciuto la “datio rei”;
Art. 117 Testo Unico Bancario
e falsa applicazione dell’art. 117 del TestoUnico Bancario (in relazione all’art.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
art. 2932 c.c
art. 615 c.p
art. 474 c.p
c) haritenuto validi i titoli ex art. 474 c.p.c.
art. 91 c.p
nonché dell’art. 91 c.p.c.
artt. 474 c.p
Infondato è il quarto motivo, concernente la pretesaviolazione degli artt. 474 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 5841 del 2025
Cass. n. 6826/2010
Cass. n. 21141/2011
6826/2010 (seguita dalla successivagiurisprudenza di legittimità: cfr., tra le tante, Cass. n. 21141/2011; n.Numero registro generale 3329/2024Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 9640/2026Data pubblicazione 15/04/202615106/2013; n.
Cass. n. 15106/2013
Cass. n. 11287 e n. 12515/2018
Cass. n. 8980/2020
Cass. n. 10718/2023
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrentealla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché ladeclaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per ilpagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PORCU, presso l’indirizzo di posta elettronicacertificata sono domiciliati per legge;-ricorrente-controPENELOPE SPV S.R.L. in persona del legale rappresentante in attiindicato, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDROLIMATOLA, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale èdomiciliata per legge;-controricorrente-nonché controLO FURNO ANTONIO e INTESA SAN PAOLO SPA in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimati-Numero registro generale 3329/2024Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 9640/2026Data pubblicazione 15/04/2026avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2465/2023depositata il 27/07/2023;udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott.PASQUALE GIANNITI.1.

Donato Samele e Lorenza Civita, coniugi acquirenti di unavilletta da costruire, stipulavano con Antonio Lo Furno, in data 13maggio 2009, un contratto preliminare per l’acquisto di una dellecinque villette che il promittente venditore aveva progettato di edificaresu un terreno sito in Misinto, il cui finanziamento era stato ottenuto dalvenditore mediante mutuo fondiario concesso da Intesa SanpaoloS.p.A.A causa dell’inadempimento del venditore, gli acquirentiottenevano il trasferimento coattivo dell’immobile ex art. 2932 c.c., masi trovavano esposti all’azione esecutiva promossa dalla bancamutuante, che aveva iscritto ipoteca sull’immobile acquistato.2.

I coniugi Samele e Civita proponevano opposizioneall’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., deducendo l’inefficaciaesecutiva dei titoli azionati e la nullità del mutuo e degli atticonseguenti, inclusa la garanzia ipotecaria, assumendo che si trattassedi mutuo di scopo, il cui fine (costruzione delle villette) non era statoperseguito. L’opposizione veniva rigettata dal giudice dell’esecuzione ein sede di reclamo. Dunque, nel termine assegnato dal giudicedell’esecuzione, i coniugi introducevano il giudizio di merito ex art. 616cod. proc. civ. dinanzi al Tribunale di Monza.Intesa Sanpaolo S.p.A. e Antonio Lo Furno rimanevanocontumaci.Interveniva Penelope SPV S.r.l., rappresentata dalla Intrum ItalyS.p.A., assumendo di essere cessionaria del credito e chiedendo ilrigetto delle domande attoree.Numero registro generale 3329/2024Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 9640/2026Data pubblicazione 15/04/2026Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 315/2022, rigettaval’opposizione, qualificando il contratto come mutuo fondiario a stato diavanzamento lavori, e non già come mutuo di scopo, escludendo chela realizzazione del complesso immobiliare integrasse uno scopocomune anche della banca mutuante e ritenendo, conseguentemente,valide l’iscrizione ipotecaria e l’efficacia esecutiva del contratto dimutuo e del successivo atto di erogazione e quietanza.Avverso tale pronuncia i coniugi proponevano appello.Si costituiva Penelope SPV S.r.l., insistendo per il rigetto delgravame.La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2465/2023,respingeva integralmente l’impugnazione e confermava la sentenza diprimo grado.3.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso i coniugi Samelee Civita, affidato a cinque motivi.Ha resistito con controricorso Penelope SPV S.r.l.Non hanno svolto difese gli intimati Intesa Sanpaolo S.p.A. eAntonio Lo Furno.Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Nella sentenza impugnata la Corte territoriale ambrosiana harigettato l’appello confermando la decisione di primo grado in quanto:a) ha inquadrato il rapporto come mutuo fondiario a stato avanzamentolavori (e non come mutuo di scopo) ed ha ritenuto che la destinazionedelle somme fosse un mero “motivo individuale” del mutuatario, nonessendovi in contratto un’obbligazione cogente all’impiego o un doveredi controllo della banca che entrasse nel sinallagma;

b) richiamandoNumero registro generale 3329/2024Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 9640/2026Data pubblicazione 15/04/2026giurisprudenza di legittimità in tema di validità del mutuo solutorio, haescluso la nullità del mutuo destinato a ripianare debiti pregressi;

c) haritenuto validi i titoli ex art. 474 c.p.c. (atti Alessi e Ivaldi), poichél’erogazione delle somme era provata documentalmente e le partiavevano riconosciuto la “datio rei”;

d) ha confermato l’inammissibilitàdelle istanze istruttorie perché vertenti su fatti documentali ovalutazioni irrilevanti ai fini della qualificazione giuridica del contratto.2. I coniugi ricorrenti articolano in ricorso cinque motivi.Precisamente:- con il primo motivo denunciano: Nullità della sentenza perviolazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1370 c.c. in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. , nella parte in cui la corteterritoriale ha erroneamente ricostruito la comune intenzione deicontraenti e qualificato il contratto come mutuo fondiario e non comemutuo di scopo, trascurando il contenuto complessivo degli atti e ilcomportamento successivo delle parti, da cui emergerebbe lafinalizzazione vincolata delle somme alla costruzione delle villette;- con il secondo motivo denunciano:

Nullità della sentenza perviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1comma, n. 4, c.p.c. , nella parte in cui la corte territoriale ha, in tesidifensiva, fondato la decisione su valutazioni congetturali, travisandole risultanze documentali e omettendo di considerare elementi decisividai quali emergerebbe che le somme erogate non furono destinate allacostruzione, ma ad altri fini;- con il terzo motivo denunciano: Nullità del procedimento edella sentenza in ordine alle prove richieste e non ammesse (violazionedell’art. 112 in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.) , nella parte in cuila corte territoriale ha confermato il rigetto delle istanze istruttorie(interrogatorio formale e prove testimoniali), solo erroneamenteritenute ininfluenti, con conseguente lesione del diritto di difesa;Numero registro generale 3329/2024Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 9640/2026Data pubblicazione 15/04/2026- con il quarto motivo denunciano:

Nullità della sentenza perviolazione dell’art. 474 c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 117 del TestoUnico Bancario (in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c.) , nellaparte in cui la corte territoriale ha riconosciuto efficacia esecutiva alcontratto di mutuo e all’atto di erogazione e quietanza, pur in assenzadei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Assumonoche, una volta esclusa la natura di mutuo di scopo convenzionale, lacorte territoriale avrebbe dovuto verificare la concreta genesi delrapporto di finanziamento, nonché il momento e le modalità diperfezionamento delle singole erogazioni, senza poter attribuireefficacia esecutiva a mere risultanze contabili, in difetto sia di unaunitaria convenzione genetica, sia di autonome pattuizioni negozialiconformi ai requisiti di forma previsti dall’art. 117 T.U.B.;- con il quinto motivo denunciano Nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. e dell’art. 2697c.c. nonché dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 3 e 4c.p.c. , nella parte in cui la corte territoriale ha condannato iricorrenti alle spese in favore di Penelope SPV S.r.l., intervenuta qualeasserita cessionaria del credito, nonostante detta società non avrebbetitolo per ottenere la condanna alle spese, per non aver fornito provadella titolarità del credito azionato.3.

Il ricorso non è fondato.Il primo motivo, che concerne la pretesa violazione delle normesull’interpretazione dei contratti, è inammissibile.I ricorrenti sostengono la nullità del mutuo e dell’ipoteca,qualificando il contratto come mutuo di scopo convenzionale(finalizzato alla costruzione), il cui fine sarebbe stato tradito: le sommenon sarebbero mai state destinate al cantiere ma utilizzate perripianare debiti pregressi del mutuatario verso la banca (mutuosolutorio), con conseguente: nullità del mutuo; inefficacia dell’ipoteca;caducazione del titolo esecutivo.Numero registro generale 3329/2024Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 9640/2026Data pubblicazione 15/04/2026Senonché, la corte di merito ha fornito un’interpretazione delcontratto “tutt’altro che implausibile”, non configurandosi alcuna dellemolteplici violazioni dei criteri di ermeneutica contrattuale prospettatida parte ricorrente.

In sintesi, la corte di merito: ha escluso che ladestinazione delle somme alla costruzione integrasse un interessespecifico e cogente della banca; ha qualificato la destinazione comemotivo individuale del mutuatario, non entrato nel sinallagma; ed hacorrettamente distinto tra: mutuo fondiario a stati di avanzamento deilavori e mutuo di scopo in senso proprio.La qualificazione come mutuo fondiario semplice e non di scopoè estrinsecazione di valutazioni del contenuto della regolamentazionepattizia istituzionalmente riservate al giudice del merito; i ricorrentisollecitano un riesame dei fatti invece precluso in sede di legittimità.D’altronde, la mera enunciazione dell’uso delle somme non configuraun mutuo di scopo se manca - e, a maggior ragione, se non si ricava,né si rende esplicito nel testo pattizio - un interesse specifico e cogentedel finanziatore alla destinazione.3.2.

Anche il motivo secondo, concernente il travisamento dellaprova, non è fondato.Secondo le SS.UU. n. 5792/2024, il travisamento del fattoprobatorio che nasca da una valutazione interpretativa non ècensurabile ex art. 360 n. 4 c.p.c., ma semmai tramite revocazione exart. 395 n. 4 c.p.c. e ricorre solo nel caso di ritrazione dai singoli mezziistruttori di un significato diverso da quello oggettivamente,univocamente ed incontrovertibilmente dai primi ricavabile.Nel caso di specie, non ricorre alcun errore di percezione delcontenuto oggettivo e incontrovertibile dei documenti, ma ricorresoltanto una valutazione di detto contenuto oggettivo, divergente dallavalutazione auspicata dai ricorrenti.3.3.

Infondato è il terzo motivo, concernente la mancataammissione di prove.Numero registro generale 3329/2024Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 9640/2026Data pubblicazione 15/04/2026Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, il rigetto dellerichieste istruttorie risulta sorretto da una motivazione coerente circal’ininfluenza delle prove orali rispetto alla natura del titolo esecutivo edel contratto. Una volta accertata l’assenza di un vincolo di scopo nelsinallagma contrattuale, le prove sull’effettivo utilizzo del denaro (seper il cantiere o per debiti pregressi) sono state correttamente ritenutegiuridicamente irrilevanti ai fini della validità dell’atto.3.4.

Infondato è il quarto motivo, concernente la pretesaviolazione degli artt. 474 c.p.c. e 117 del testo unico bancario.Le Sezioni Unite con sentenza n. 5841 del 2025 hanno precisatoche il mutuo solutorio è valido e costituisce titolo esecutivo idoneo sesi perfeziona con la disponibilità giuridica della somma (accredito suconto), non rilevando nemmeno che la stessa sia immediatamentedestinata a ripianare debiti verso la banca.Tanto si è verificato nel caso di specie, nel quale il carattere della“realità” della dazione del denaro si è realizzato con il conseguimentodella disponibilità della somma, attestata dall’atto notarile Ivaldi.3.5.

Infondato, infine, è il quinto motivo.Anche a voler prescindere dal rilievo che la società Penelope,cessionaria, ha provato la successione nel credito tramite i documentiprodotti, resta il fatto che i ricorrenti hanno citato direttamentePenelope in appello, così tenendo un atteggiamento incompatibile conla contestazione della qualità di parte: in virtù del principio di causalità,la parte soccombente deve rifondere le spese al soggetto che hacostretto a costituirsi per resistere al gravame.4. La ritenuta infondatezza del ricorso rende irrilevante la verificadella ritualità delle notificazioni eseguite nei confronti di tutte le partiintimate alla luce dei principî affermati dalle Sezioni Unite di questaCorte con ordinanza n. 6826/2010 (seguita dalla successivagiurisprudenza di legittimità: cfr., tra le tante, Cass. n. 21141/2011; n.Numero registro generale 3329/2024Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 9640/2026Data pubblicazione 15/04/202615106/2013; n. 11287 e n. 12515/2018; n. 8980/2020 e n.10718/2023).5.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrentealla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché ladeclaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per ilpagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio, spese che liquida in euro 6.600 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200 ed agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 9 aprile 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente