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Decreto — n. 9401/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 9401/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The procedural outcome resulted in the dismissal of the appeal against the second-instance judgment involving tax authorities and private parties. Consequently, the appellant was ordered to pay the legal costs of the proceedings to the opposing parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period following the proposal of judgment termination constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision statutory time limit waiver of appeal allocation of legal costs ripetibili indigenza processuale non provata accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
274/2025depositata il 18/03/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Numero registro generale 20797/2025Numero sezionale 144/2026Numero di raccolta generale 9401/2026Data pubblicazione 14/04/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 380-bis c.p
274/2025depositata il 18/03/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Numero registro generale 20797/2025Numero sezionale 144/2026Numero di raccolta generale 9401/2026Data pubblicazione 14/04/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

e in atti indicato, eAgenzia Delle Entrate – Riscossione, in persona del rappresentante in attiindicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato (c.f.80224030587).-ricorrenti-controMarra Domenico, Marra Antonietta Rosa, Marra Arcangela, Marra Vito, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati edifesi dagli avvocati Paolo Antonio Felice Tommasini (C.F.TMMPNT68B22H224V) e Giovanni De Stefano (C.F. DSTGNN73T02H224K)-controricorrenti-nonché controComune di Pizzo, in persona del Sindaco pro tempore, con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difesodall’avvocato Sebastiano De Feudis (C.F.

DFDSST60A30D643N)-controricorrente adesivo-avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria n. 274/2025depositata il 18/03/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Numero registro generale 20797/2025Numero sezionale 144/2026Numero di raccolta generale 9401/2026Data pubblicazione 14/04/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 26/02/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, ma solo in favore dei controricorrenti persone fisiche – e conla chiesta distrazione – per avere il Comune di Pizzo manifestato adesioneal ricorso principale;Dichiarato non luogo a provvedere sulle spese nei rapporti processuali traparte ricorrente principale e controricorrente adesivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei solicontroricorrenti Marra Domenico, Marra Antonietta Rosa, Marra Arcangelae Marra Vito, con attribuzione ai loro difensori antistatari, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 12/04/2026IL PRESIDENTE DELEGATO