Italian court dismisses appeal due to client's withdrawal with cost compensation acceptance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal extinguished after the appellant withdrew the lawsuit with a cost compensation agreement. The appellant, Giampiero Di Giuseppe, had previously lost a case regarding the termination of a fixed-term loan agreement for a property in Penna Sant'Andrea. Since the withdrawal was accepted by the opposing party and their lawyer, the proceedings ended without further judicial intervention on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: When a party withdraws an appeal with a cost compensation agreement accepted by the other side, the proceedings are extinguished and no further costs are awarded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ll’Avv. Donato Di Gabriele– ricorrente –controDI SILVESTRO BETTINA, rappresentata e difesa dall’Avv. VincenzoMarini– controricorrente –avverso la sentenza n. 439/2022 della CORTE DI APPELLO DIL’AQUILA, pubblicata il giorno 24 marzo 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 02dicembre 2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;Considerato cheGiampiero Di Giuseppe ricorre per cassazione, sulla base di tremotivi, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale ha rigettatol’appello dal medesimo interposto avverso la sentenza del Tribunale diNumero registro generale 27048/2022Numero sezionale 4642/2025Numero di raccolta generale 9399/2026Data pubblicazione 14/04/2026Teramo n. 436/2021, con cui è stato dichiarato risolto il contratto dicomodato senza predeterminazione di durata avente ad oggetto unimmobile sito in Penna Sant’Andrea intercorso tra Bettina Di Silvestro(quale comodante) e il ricorrente (quale comodatario) ed ordinato aquest’ultimo il rilascio del bene;resiste, con controricorso, Bettina Di Silvestro;il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato checon atto depositato prima della adunanza in camera di consigliofissata per la trattazione della causa e sottoscritto personalmente dallaparte, il ricorrente ha formulato rinuncia al ricorso con compensazionedelle spese;la rinuncia è stata accettata da parte controricorrente, con adesionesottoscritta altresì dal suo difensore in ordine alle spese;va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità allafattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.;non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente deldisposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.;il tenore della pronunzia, che è di estinzione, esclude l’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, percui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per l’impugnazione;p. q. m.dichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 2 dicembre 2025.Il PresidenteLina Rubinor.g. n. 27048/2022 2Cons. est.
Raffaele Rossi