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Ordinanza — n. 9384/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on late incidental appeal adhesion grounds, allowing it under procedural balance principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9384/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed Silvana Grillo's appeal against the Second Instance Court's decision to award litigation costs to the bank. Although the incidental appeal was filed late and adhesion-style, the court found it admissible because it addressed a distinct issue regarding costs rather than the main claim. The ruling emphasizes that procedural balance and the principle of equal arms justify allowing such late appeals to prevent unnecessary litigation proliferation.

Regesto Legislator

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Art. 325, 326, 327, 334, 343, 360 cod. proc. civ.: The court permits a late incidental appeal even if it takes the form of an adhesion appeal against the main appellant, provided the interest arises from the main appeal to ensure procedural balance and avoid unnecessary litigation.

Parole chiave

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late incidental appeal adhesion appeal procedural balance litigation costs equal arms principle Cassation dismissal civil procedure ritardi procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 325 cod. proc. civ.
ha depositato telematicamente, addì 11novembre 2019, comparsa di risposta con appello incidentale.Pertanto, l’appello incidentale sarebbe dunque tardivo, perchéproposto dopo lo spirare del termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ.2.
Art. 326 cod. proc. civ.
Art. 327 cod. proc. civ.
Art. 334 cod. proc. civ.
civ.Tanto consente di concludere che, quand’anche si potesse aderirealla tesi più restrittiva (che ammette l’incidentale tardivo solo se essoabbia ad oggetto un capo diverso da quello impugnato con quelloprincipale), l’impugnazione incidentale dovrebbe comunque ritenersiproponibile ex art. 334 cod.
Art. 343 cod. proc. civ.
Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, n.
art. 325 cod. proc. civ
ha depositato telematicamente, addì 11novembre 2019, comparsa di risposta con appello incidentale.Pertanto, l’appello incidentale sarebbe dunque tardivo, perchéproposto dopo lo spirare del termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ.2.
art. 2946 cod. civ
A tali principi si è attenuta la Corte d’appello.Nel caso di specie, l’appello incidentale ha sicuramente investito uncapo - quello sulle spese - diverso da quello impugnato con l’appelloprincipale, con cui si contestava la violazione dell’art. 2946 cod.
art. 334 cod. proc. civ
civ.Tanto consente di concludere che, quand’anche si potesse aderirealla tesi più restrittiva (che ammette l’incidentale tardivo solo se essoabbia ad oggetto un capo diverso da quello impugnato con quelloprincipale), l’impugnazione incidentale dovrebbe comunque ritenersiproponibile ex art. 334 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18415 del 2018
Cass. n. 8486 del 2024
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Testo completo

entata e difesa dall’avvocato Carmine Cusano;- ricorrente -controINTESA SANPAOLO S.P.A., quale società incorporante Banca Apulias.p.a., in persona del rappresentante in atti indicato, con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall’avvocato Angelo Antonio Barrasso;- controricorrente -avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Napoli n.3846/2024, pubblicata in data 30 settembre 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1°Numero registro generale 6230/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 9384/2026Data pubblicazione 14/04/2026aprile 2026 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A.

P. Condello1. Il Tribunale di Benevento pronunciava, su istanza di SilvanaGrillo, nella qualità di erede di Carminio Grillo, decreto ingiuntivo concui intimava a Bancapulia s.p.a., ora Intesa Sanpaolo s.p.a., di pagarela somma di euro 12.530,02, oltre accessori, sul presupposto che laBanca avesse azionato in via esecutiva un credito prescritto - comeaccertato dalla sentenza di questa Corte n. 6186/2016 - portato dadecreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Ariano Irpino, in forza del qualeera stato ingiunto al debitore, Carminio Grillo, nonché ai fideiussori ilpagamento, in favore della Banca Popolare Ariano Valle Ufita s.c. a r.l.,dell’importo di lire 50.531.430, oltre interessi.All’esito dell’opposizione proposta da Bancapulia s.p.a., la qualeopponeva in compensazione un controcredito di euro 20.918,65,portato da decreto ingiuntivo del Pretore di Ariano Irpino il 10 luglio1997 contro Carminio Grillo, il Tribunale di Benevento revocava ildecreto ingiuntivo opposto, accogliendo l’eccezione di compensazione.2.

La Corte d’appello di Napoli, investita del gravame proposto invia principale da Silvana Grillo e, in via incidentale, da Bancapulias.p.a., respingeva il primo e, accogliendo il secondo, in riforma dellasentenza impugnata, condannava Silvana Grillo al pagamento, infavore della Banca, delle spese di lite relative al primo grado.3. Silvana Grillo ricorre per la cassazione della suddetta decisioned’appello, con un unico motivo, cui resiste, mediante controricorso,Intesa San Paolo s.p.a., società incorporante Banca Apulia s.p.a.4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglioall’adunanza camerale del 16 dicembre 2025, in vista della quale leparti hanno depositato memoria; a seguito di rinvio della causa a nuovoruolo, il ricorso è stato nuovamente fissato ai sensi dell’art. 380-bis.1.cod. proc civ. e le parti hanno depositato memoria.Numero registro generale 6230/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 9384/2026Data pubblicazione 14/04/2026Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivisessanta giorni dalla decisione.Ragioni della decisione1.

Con l’unico motivo è denunciata la violazione e falsa applicazionedegli artt. 325, 326, 327, 333, 334 e 343 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corted’appello accolto l’appello incidentale, sebbene tardivamente proposto.Evidenzia la ricorrente che:

a) la sentenza di primo grado, resa dalTribunale di Benevento il 28 giugno 2019, è stata notificata daidifensori di Bancapulia s.p.a. in pari data;

b) l’atto di appello principaleavverso la sentenza di primo grado è stato notificato il 25 luglio 2019;c) Intesa Sanpaolo s.p.a. ha depositato telematicamente, addì 11novembre 2019, comparsa di risposta con appello incidentale.Pertanto, l’appello incidentale sarebbe dunque tardivo, perchéproposto dopo lo spirare del termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ.2. La censura è infondata.Il Collegio intende dare continuità all’indirizzo prevalente di questaCorte, secondo cui è ammessa l’impugnazione incidentale tardiva (daproporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorsonel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine perl’impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti diun capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse adimpugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione inproposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 cod. proc. civ. (così:Cass. n. 26139 del 2022; n. 25285 del 2020; n. 14094 del 2020;

Cass.n. 15100 del 2024; Cass. n. 25469 del 2025).Trattasi dell’indirizzo prevalente, a fronte di quello minoritarioespresso da Cass. n. 6156 del 2018 e n. 27616 del 2019.Come chiarito da Cass. n. 15100/2024, ‹‹la ratio della norma chesi ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parteNumero registro generale 6230/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 9384/2026Data pubblicazione 14/04/2026parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenzadi primo grado, di contrastare, con l’impugnazione tardiva, l’iniziativadella controparte, volta a rimettere in discussione il rapportocontroverso e, quindi, l’assetto di interessi derivanti dalla pronunciaimpugnata, senza subire pregiudizio nell’apprezzamento delle propriedifese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia - magari -impugnato la sentenza nell’ultimo giorno disponibile.

L’istituto dellaimpugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisioneda cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedottidalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltàprocessuali delle stesse ed evita l’inutile moltiplicazione dei giudizi.Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato ladecisione, di contrastare l’iniziativa della controparte, volta a rimetterein discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronunciaimpugnata, in coerenza con i principi della cd. parità delle armi tra leparti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa,e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsiproponendo un’autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizionerispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabileproliferazione dei processi di impugnazione (Cass. n. 18415 del 2018)››.Tale approdo ha trovato ulteriore conforto nella recente sentenzadelle Sezioni Unite di questa Corte n. 8486 del 2024, in relazione aidue seguenti principi di diritto enunciati:

‹‹l’impugnazione incidentaletardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazioneadesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazioneprincipale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione puòsorgere dall’impugnazione principale››; ‹‹il principio secondo cuil’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivestale forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinatariadell’impugnazione principale è applicabile anche con riferimentoNumero registro generale 6230/2025Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 9384/2026Data pubblicazione 14/04/2026all’interesse insorto a seguito di un’impugnazione incidentale tardiva››.3.

A tali principi si è attenuta la Corte d’appello.Nel caso di specie, l’appello incidentale ha sicuramente investito uncapo - quello sulle spese - diverso da quello impugnato con l’appelloprincipale, con cui si contestava la violazione dell’art. 2946 cod. civ.Tanto consente di concludere che, quand’anche si potesse aderirealla tesi più restrittiva (che ammette l’incidentale tardivo solo se essoabbia ad oggetto un capo diverso da quello impugnato con quelloprincipale), l’impugnazione incidentale dovrebbe comunque ritenersiproponibile ex art. 334 cod. proc. civ., pure se già scaduto il termineex art. 325 e 327 cod. proc. civ.4.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie in misura del 15 percento, agli esborsi, per euro 200,00, ed agli altri accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile, il 1° aprile 2026IL PRESIDENTE