Cassation appeal dismissed as untimely filed after the six-month statutory deadline expired for opposition to payment order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, missing the six-month deadline established for opposing payment orders. The lower court had already confirmed the opposition to the payment order regarding interest amounts, which the appellant sought to overturn. The court ruled that the appeal, submitted in February 2024, exceeded the statutory period expiring in January 2024, rendering it inadmissible under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 615, comma 1 c.p.c.: Appeals against opposition to payment orders must be filed within six months of publication; late filings are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
in personadell’amministratore unico, legale rappresentante protempore, Giorgia Fantinrappresentata e difesa dagli avvocati Dante De Benedetti (C.F.:DBN DNT 62C07 F205C) e Achille Reali (C.F.: RLE CLL 64P02H501O)-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milanon. 2494/2023, pubblicata in data 28 luglio 2023;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del9 aprile 2026 dal consigliere Augusto Tatangelo.Tiziana Stoppani ha intimato alla Cinquevie S.r.l. precetto dipagamento dell’importo di € 52.318,73, sulla base di titolo ese-cutivo di formazione giudiziale.
La società intimata ha propostoRic. n. 3441/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 3Numero registro generale 3441/2024Numero sezionale 1275/2026Numero di raccolta generale 9322/2026opposizione al precetto, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c.,Data pubblicazione 13/04/2026contestando l’importo preteso dall’intimante a titolo di interessi.L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Milano.La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primogrado.Ricorre Tiziana Stoppani, sulla base di tre motivi.Resiste con controricorso la Cinquevie S.r.l..Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c..Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla data della camera di consiglio.Ragioni della decisione1.
Non è necessario dare conto del contenuto dei singoli motiviposti a base del ricorso, essendo questo in radice inammissibile,in quanto proposto tardivamente.La sentenza impugnata risulta, infatti, pubblicata in data 28luglio 2023.Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nel 2021, onde il ter-mine cd. lungo per impugnare, ai sensi dell’art 327 c.p.c., è disei mesi dalla pubblicazione, senza possibilità di applicazionedel regime di sospensione feriale dei termini, trattandosi di op-posizione esecutiva (opposizione proposta ai sensi dell’art. 615,comma 1, c.p.c. avverso intimazione di precetto di paga-mento).Il predetto termine scadeva, quindi, in data lunedì 29 gennaio2024 (in virtù della proroga al primo giorno non festivo dell’ori-ginario termine scadente domenica 28 gennaio 2024).Il ricorso risulta datato 2 febbraio 2024 (venerdì) e notificatoin pari data.Ne consegue che esso deve ritenersi inammissibile, in quantotardivo, ai sensi dell’art. 327 c.p.c. (il che assorbe ogni altraquestione).2.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.Ric. n. 3441/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 3Numero registro generale 3441/2024Numero sezionale 1275/2026Numero di raccolta generale 9322/2026Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla baseData pubblicazione 13/04/2026del principio della soccombenza, come in dispositivo.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi-lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio dilegittimità in favore della società controricorrente, liqui-dandole in complessivi € 2.500,00 (duemila cinque-cento/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi,nonché spese generali ed accessori di legge;- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce-dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa-mento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto),a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 9 aprile 2026.Il PresidenteRic. n. 3441/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 3