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Sentenza — n. 9320/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses formal defect claim but allows merit argument regarding execution notice clarity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9320/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the first ground for cassation inadmissible while accepting the second ground regarding the execution notice's clarity. The plaintiffs argued the notice was null due to exceeding the debt amount and failing to specify interest calculation criteria, whereas the Foundation contended partial invalidity is the correct remedy. The court ruled that partial excess does not render the entire notice void and that interest criteria are integrable from the underlying title, leading to a remand for further fact-finding.

Regesto Legislator

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Art. 617 cod. proc. civ.; Art. 480 cod. proc. civ.: The nullity of an execution notice arises from the absolute lack of elements to determine the debt, not merely from partial excess, as the notice remains valid if the underlying title allows for the determination of the specific amount owed.

Parole chiave

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execution notice nullity partial excess of debt integrability of title interest calculation criteria remand for fact-finding extrapetition defect enforcement proceedings opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 617 cod. proc. civ.
e dell’art. 617 cod. proc. civ. in relazione all’art.360, primo comma, n.
Art. 480 cod. proc. civ.
4008) ossia che le ipotesi di nullità dell’atto diprecetto sono tassativamente individuate dall’art. 480, commasecondo, cod.
Art. 360, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.
in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 702 bis cod. proc. civ.
art. 702 bis cod. proc. civ
art. 617 cod. proc. civ
e dell’art. 617 cod. proc. civ.
artt. 132 cod. proc. civ
24 Costituzione e degli artt. 132 cod. proc. civ.
art. 702 ter cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29/08/2013 n. 19876
Cass. 11/03/1992 n. 2938
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Testo completo

ola Ricciuto, con domiciliazionetelematica come per legge- ricorrenti -controcarica, rappresentata e difesa dall’avvocato Niger Sannino, condomiciliazione telematica come per legge- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6860/2023 depositata il04/07/2023;alla pubblica udienza del 13/02/2026, udita la relazione della causa svoltadal Consigliere relatore Cristiano Valle;sentito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto Anna MariaSoldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;sentito l’avvocato Nicola Ricciuti per i ricorrenti, che ha concluso perl’accoglimento del ricorso;rilevato che nessuno è comparso per la controricorrente.Numero registro generale 658/2024Numero sezionale 576/2026Numero di raccolta generale 9320/2026Data pubblicazione 13/04/20261.

Eugenio Fiengo, Vincenza Di Fiore, Ciro Fiengo e Salvatore Conteintimarono alla Fondazione Evangelica Betania, d’ora in seguito anchesolo Fondazione, un precetto per il pagamento delle somme alla cuicorresponsione la Fondazione era stata condannata dal Tribunale diNapoli in forza di ordinanza del 27/10/2020 a seguito di giudiziosommario di cognizione, ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ..2. La Fondazione propose opposizione agli atti esecutivi e all’esecuzione,deducendo l’indeterminatezza e l’indeterminabilità dell’importoindicato nell’atto di precetto, dinanzi al Tribunale di Napoli.3.

Eugenio Fiengo, Vincenza Di Fiore, Ciro Fiengo e Salvatore Conte sicostituirono in giudizio e resistettero all’opposizione.4. Il Tribunale, esperita infruttuosamente la conciliazione, con la sentenzan. 6860 del 4/07/2023 ha accolto l’opposizione.5. Avverso la sentenza, nella parte relativa al rigetto dei motivi diopposizione formale, hanno proposto ricorso per cassazione, con duemotivi, Eugenio Fiengo, Vincenza Di Fiore, Ciro Fiengo e SalvatoreConte, precisando che avverso la stessa sentenza, laddove essapronunciava su motivi di opposizione di merito, era stato esperitol’appello dinanzi alla competente Corte territoriale di Napoli.6.

La Fondazione ha resistito con controricorso.7. Il ricorso è stato chiamato all’udienza del 13/02/2026, per la quale ilProcuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per il rigettodel ricorso ed entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato: violazione e (o) errata applicazione dell’art.112 cod. proc. civ. e dell’art. 617 cod. proc. civ. in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenzaper vizio di extrapetizione.I ricorrenti censurano la sentenza in unico grado per avere il Tribunaledichiarato la nullità del precetto ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.,r.g. n. 658/2024ad. 13/02/2026; estensore:

C. VallePag. 2 di 7Numero registro generale 658/2024Numero sezionale 576/2026Numero di raccolta generale 9320/2026Data pubblicazione 13/04/2026pronunciandosi oltre il contenuto della domanda della Fondazioneopponente, che si era limitata all’an dell’esecuzione ed avendo chiestola declaratoria di inefficacia dell’atto di precetto esclusivamente come«conseguenza» della pronuncia sulle domande di dichiarazionedell’estinzione del credito per intervenuto pagamento.Il motivo è inammissibile, in quanto chiaramente relativo al diritto aprocedere a esecuzione forzata sul quale la sentenza impugnata hapure pronunciato: tuttavia, la censura non poteva essere rivoltadirettamente a questa Corte di legittimità, come, peraltro, ammessodagli stessi ricorrenti, che hanno dichiarato che avverso la stessasentenza la loro difesa ha proposto, per i profili di opposizioneall’esecuzione, ossia di merito, l’appello.

L’indeterminatezza dellasomma dovuta, in quanto attinente al diritto a procedere a esecuzioneforzata, ossia al cd. an debeatur, costituisce, incontestabilmente,materia di opposizione di merito e, pertanto, esula dal sindacato chein questa sede di ricorso diretto per cassazione la Corte è chiamata aesercitare.2. Il secondo motivo è rubricato: violazione, mancata e (o) errataapplicazione degli artt. 480, primo e secondo comma, e 617 cod. proc.civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.,dell’art. 24 Costituzione e degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp.I ricorrenti deducono la contraddittorietà della motivazione ecomunque illogicità della stessa, oltre che mancata interpretazionedel contenuto dell’atto di precetto ai sensi del canone della buona fedee violazione del diritto di agire e resistere in giudizio.In particolare, i ricorrenti evidenziano la contraddittorietà del percorsologico-giuridico seguito dal Tribunale che, da un lato, ha accertato ilritardato pagamento da parte della Fondazione della somma di €162.899,62 e del rimborso dell’acconto versato ai consulenti tecnicidi ufficio di € 1.200,00 effettuati rispettivamente due giorni e diecir.g. n. 658/2024ad. 13/02/2026; estensore:

C. VallePag. 3 di 7Numero registro generale 658/2024Numero sezionale 576/2026Numero di raccolta generale 9320/2026Data pubblicazione 13/04/2026mesi dopo la notifica dell’atto di precetto e, dall’altro, ha dichiaratoinesistente il loro diritto di procedere all’esecuzione e il loro diritto alrimborso delle relative spese, oltre agli interessi legali così comestabilito dall’ordinanza decisoria ex art. 702 ter cod. proc. civ.Il motivo è ammissibile poiché esso non concerne la ricostruzionedell’importo dovuto, ossia quanto costituirebbe oggetto di opposizionedi merito, già devoluta in appello, ma la nullità del precetto peromessa specificazione della somma dovuta e, quindi, investe profili dicompletezza formale dell’atto di precetto: che costituiscono materiadi opposizione agli atti esecutivi, della cui serie il precetto è il primo(pur non costituendo esso un atto dell’esecuzione forzata in sensostretto), ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ..Il Tribunale ha, pertanto, correttamente qualificato la domandarelativa alla regolarità formale del precetto quale opposizione formaleai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. e ciò nel legittimo esercizio delpotere di qualificazione della domanda e in generale di applicazionedella legge processuale.Il motivo è, nondimeno, fondato.Il Tribunale, pur avendo condivisibilmente qualificato l’opposizione,non ha tuttavia applicato correttamente il principio secondo il qualedal precetto deve risultare, soprattutto al fine di far conoscere aldebitore l’entità del suo debito, in modo che possa se del casoadempiere prima dell’inizio dell’esecuzione forzata, l’entità del debito,pur non essendo necessario che sia indicato esattamente il percorsologico giuridico (e matematico) per addivenire alla quantificazione deldebito.

Nella specie, sulla base delle indicazioni di cui all’atto diprecetto, per come esso risulta, senza alcuna contestazione da partedella Fondazione, riportato nel ricorso per cassazione, erano indicatele somme già corrisposte dalla Fondazione e quelle ancora dacorrispondere ai Fiengo, Di Fiore e Conte.r.g. n. 658/2024ad. 13/02/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 7Numero registro generale 658/2024Numero sezionale 576/2026Numero di raccolta generale 9320/2026Data pubblicazione 13/04/2026Era quindi possibile, in forza di un semplice calcolo aritmetico ecomunque sulla base di tutti gli elementi somministrati nel precetto,addivenire, per la Fondazione debitrice, all’individuazione dellasomma esattamente dovuta, senza che fosse necessario alcunparticolare procedimento logico-giuridico: infatti, risultavano indicatigli importi dovuti sulla base del titolo esecutivo e gli acconti ricevutidagli intimanti e risultavano, inoltre, indicati i criteri per il calcolo degliinteressi e le date delle relative decorrenze (v.

Cass. 18/03/2022 n.8906; Cass. 19/02/2013 n. 4008; Cass. 16/11/1993 n. 11681).Come già affermato anche per le esecuzioni in forma specifica (intema di esecuzione degli obblighi di rilascio questa Corte ha, peraltro,già affermato che nel precetto per rilascio di immobile, i datiidentificativi del bene possono essere ricavati anche dalla descrizionecontenuta nel titolo esecutivo o mediante un semplice richiamo altitolo esecutivo stesso: Cass. 30/09/2025 n. 26443), il precetto èlegittimo se contiene gli elementi per una chiara individuazione dellacondotta oggetto di intimazione, non essendone necessaria unapuntigliosa descrizione fin nei minimi particolari.In conclusione, la Corte ribadisce quanto già in precedenza affermato(Cass. 19/02/22013 n. 4008) ossia che le ipotesi di nullità dell’atto diprecetto sono tassativamente individuate dall’art. 480, commasecondo, cod. proc. civ., mentre il primo comma dello stesso articoloprecisa che l’intimazione deve avere ad oggetto l’obbligo risultantedal titolo esecutivo.La Corte ritiene che al tal fine, qualora si tratti di espropriazioneforzata per somme di denaro, l’esatto importo del credito può essereindividuato esattamente mediante il richiamo di elementi risultantidallo stesso atto di precetto, quali la data dei pagamenti parziali edelle relative date e della decorrenza e dei criteri di calcolo degliinteressi, ovvero risultanti dal richiamo al titolo esecutivo; tutt’al piùresiduando un margine, rimesso peraltro all’apprezzamento delr.g. n. 658/2024ad. 13/02/2026; estensore:

C. VallePag. 5 di 7Numero registro generale 658/2024Numero sezionale 576/2026Numero di raccolta generale 9320/2026Data pubblicazione 13/04/2026giudice del merito (insindacabile in sede di legittimità, ove scevro daevidenti vizi logici o giuridici), di valutazione della sufficienza dei datie degli elementi in base ai quali ricostruire l’oggetto dell’intimazione.Il precetto intimato dagli odierni ricorrenti alla Fondazione conteneva,in sé, gli elementi per addivenire all’esatta individuazione dell’importodel quale era intimato il pagamento e, comunque, gli eventualielementi ulteriori erano utilmente individuabili mediante il richiamo,effettuato nel precetto, al titolo esecutivo, costituito nella specie,dall’ordinanza di condanna all’esito del giudizio sommario dicognizione, oltre che dalla già menzionata indicazione delle date edegli importi dei pagamenti parziali e dalla indicazione dei criteri peril computo degli interessi.A tacer d’altro deve ribadirsi che, qualora il giudice avesse riscontratol’eccesso dell’ammontare della somma precettata il rimedio sarebbestato l’inefficacia parziale dell’atto, atteso che, come costantementeaffermato da questa Corte (Cass. n. 29/08/2013 n. 19876 e inprecedenza Cass. 11/03/1992 n. 2938) con riferimento a controversiedi opposizione all’esecuzione, la circostanza della non spettanzadell’intero credito azionato con il precetto non comporta mai un viziodi quest’ultimo e tanto meno nella sua interezza, ma soltanto larideterminazione del quantum per il quale possono definirsi legittimil’avvio e la prosecuzione del processo esecutivo.Con riferimento, infine, alle spese del precetto, per completezza diesposizione, deve ribadirsi che esse sono normalmente oggetto diautoliquidazione e qualora, come nella specie, non risultinoespressamente liquidate dalla parte intimante le stesse possonoessere liquidate anche d’ufficio dal giudice dell’esecuzione, cosicchéla loro mancata liquidazione non è suscettibile di integrare vizio delprecetto.La fondatezza del secondo motivo comporta l’accoglimento delricorso, per quanto di ragione.r.g. n. 658/2024ad. 13/02/2026; estensore:

C. VallePag. 6 di 7Numero registro generale 658/2024Numero sezionale 576/2026Numero di raccolta generale 9320/2026Data pubblicazione 13/04/20263. La sentenza impugnata è cassata. Sono necessari al fine di decidere,ulteriori accertamenti di fatto, e, pertanto, deve essere disposto rinvioal Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, che, nelprocedere al rinnovato esame della controversia, si atterà al principiodi diritto di seguito enunciato e provvederà, altresì, alla regolazionedelle spese di questo giudizio di legittimità.4. Il principio di diritto al quale deve attenersi il giudice del rinvio, è ilseguente:

«Con riferimento all’indicazione dell’obbligo da eseguire, aisensi dell’art. 480, comma primo cod. proc. civ., la nullità dell’atto diprecetto deriva dalla mancata indicazione dell’obbligo risultante daltitolo esecutivo e, quindi, per l’esecuzione forzata per somme didenaro dalla assoluta mancanza di elementi per la determinazione delcredito. Al fine dell’individuazione dell’importo del quale è intimato ilpagamento il precetto è integrabile con elementi risultanti dall’attostesso o da quanto risulta dal titolo esecutivo richiamato».

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie ilsecondo motivo, nei termini di cui di cui in motivazione; cassa la sentenzain relazione al motivo accolto; rinvia la causa al Tribunale di Napoli indiversa composizione personale, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,sezione III civile, in data 13/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCristiano Valle Franco De Stefanor.g. n. 658/2024ad. 13/02/2026; estensore:

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