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Ordinanza Interlocutoria — n. 9296/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation remands case to Appellate Court regarding procedural impropriety and reasonable duration of proceedings principles.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9296/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to the Appellate Court of Messina to fix a new public hearing date. The appellant argued that the lower court failed to verify the constitutional impact of declaring the appeal inadmissible due to late notification, violating the principle of reasonable duration. The court agreed that the procedural solution must be evaluated not only for logical coherence but also for its operational effect on the constitutional goal of speedy justice.

Regesto Legislator

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Art. 393 c.p.c.; Art. 111 Cost.: The court must verify that procedural solutions regarding the suspension of proceedings do not negatively impact the constitutional principle of reasonable duration of proceedings.

Parole chiave

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reasonable duration of proceedings procedural impropriety remand to new hearing constitutional principle procedural suspension

Disposizioni normative citate

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Art. 393 c.p.c.
Art. 111 Cost.
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 20604/2008

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Testo completo

icorrente-Giarrizzo Alessio, Giarrizzo Tindaro rappresentati e difesi dall'avvocatoGiorgio Scisca,-resistenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 657/2024depositata il 09/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere Laura Giraldi.considerato che• Con intimazione di sfratto per morosità Giarrizzo Tindaro ed Alessioconvenivano innanzi al Tribunale di Patti, sezione distaccata di S.Numero registro generale 3037/2025Numero sezionale 1249/2026Numero di raccolta generale 9296/2026Data pubblicazione 13/04/2026Agata di Militello, Gambino Maria onde sentir accertarel’inadempimento della stessa al pagamento dei canoni convenuti concontratto in data 12.4.2009 e sentir dichiarare la risoluzione delpredetto accordo.

Gambino Maria costituitasi aveva contestato ladomanda rilevando che le parti avevano stipulato un successivocontratto in data 15.10.2009, registrato, ove era stato convenuto uncanone di importo inferiore a causa di infiltrazioni presentinell’immobile concesso. Il Tribunale, ritenuto che l’importo dovutodovesse essere quantificato in forza del primo contratto concluso,aveva accolto la domanda di risoluzione; avverso la relativasentenza era stata proposta impugnazione dalla Gambino.La Corte d’Appello di Messina, confermando che il rapporto dilocazione doveva essere regolato dal primo contratto stipulato indata 12.4.2009 e ritenuto pertanto l’inadempimento dellaconduttrice, rigettava l’appello.• Avverso tale decisione la Gambino proponeva ulteriore ricorso e conordinanza n.8968/2023 la Corte di Cassazione, ritenuto invece che ilcontratto che doveva regolare il rapporto in questione era quellosuccessivamente stipulato poiché il primo non era stato registrato senon dopo che era stato predisposto il secondo, cassava la sentenzacon rinvio alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione.• Gambino Maria riassumeva pertanto il giudizio insistendonell’accoglimento delle proprie domande provvedendo alla notificadell’atto di riassunzione solo a seguito di ordinanza collegiale con laquale la Corte d’Appello aveva rilevato che non risultava in atti ilperfezionamento della notifica alle controparti.Gli appellati costituitisi eccepivano l’improcedibilità dell’appelloperché non tempestivamente notificato.Numero registro generale 3037/2025Numero sezionale 1249/2026Numero di raccolta generale 9296/2026Data pubblicazione 13/04/2026• La Corte d’Appello di Messina, rilevata la tardività della notifica,dichiarava l’improcedibilità dell’appello.• Avverso tale pronuncia Gambino Maria ha proposto ricorso articolatoin un solo motivo.

Giarrizzo Tindaro e Giarrizzo Alessio si sonocostituiti con controricorso.Rilevato cheCon il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per«violazione/falsa applicazione degli artt. 392, 393, 421 e 291 C.P.C.(art. 360, n. 3 c.p.c.)».Si duole che la Corte d’Appello di Messina, adita in sede di rinvio dallaCassazione, ha dichiarato l’improcedibilità del giudizio in applicazionedel principio di cui a Cass.n.20604/2008 enunciato per l’ordinariogiudizio di appello, non conferente al caso di specie ove il giudice delgravame era giudice di rinvio.Ha ritenuto, in particolare, che il giudice a quo non ha effettuato ladoverosa verifica circa gli effetti che la declaratoria di improcedibilità(con conseguente estinzione dell’intero giudizio già svoltosi in tre gradi)avrebbe determinato con riferimento al principio di cui all’art. 111 Cost.,e ciò nonostante l’espressa adesione all’ulteriore principio secondo ilquale:

“alla luce della costituzionalizzazione del principio dellaragionevole durata del processo, infatti, ogni soluzione che si adottinella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento delprocesso deve essere verificata non solo sul piano della sua coerenzalogico-concettuale, ma anche per il suo impatto operativo sullarealizzazione di detto obiettivo costituzionale”.considerato cheNumero registro generale 3037/2025Numero sezionale 1249/2026Numero di raccolta generale 9296/2026Data pubblicazione 13/04/2026• il ricorso pone questioni di rilevanza nomofilattica, in particolareinerenti alla corretta applicazione del disposto dell’art.393 c.p.c.con particolare riferimento alla riassunzione del giudizio dirinvio alla luce del principio giurisprudenziale dicostituzionalizzazione della ragionevole durata del processo percui ‘ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioniverificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico-concettuale, ma anche e soprattutto per il suo impatto operativosulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale’ (per tutte Cass.n. 20604/2008),• che è pertanto necessario disporre il rinvio della decisione delpresente ricorso a nuovo ruolo ai fini della fissazione dello stesso inpubblica udienza;

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile indata 8.4.2026.Il PresidenteDott.ssa Lina Rubino