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Ordinanza — n. 9252/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal where lack of standing absorbs all substantive claims against the electricity company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9252/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the lower court correctly identified a lack of standing against Enel Servizio Elettrico S.p.A. as an absorbing preliminary issue. The appellant argued for a negative declaration of credit, but the court ruled that the company's inability to act as a defendant precluded any examination of the debt's validity or prescription. Consequently, all substantive arguments regarding the electricity bill were deemed irrelevant due to this procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 2907 c.c.; The lack of standing of the defendant as a preliminary issue absorbs all subsequent substantive claims, rendering them inadmissible for cassation review.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of standing absorbing preliminary issue electricity company negative declaration of credit cassation inadmissibility tardivo pagamento delle spese azione creditoria difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la ricorrentedenunzia “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto inrelazione agli artt.
Art. 99 c.p.c.
Art. 100 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 2907 c.c.
Law n. 125/2007
Deliberazione AEEG n. 348/07
Deliberazione AEEG n. 388/07
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n.
Art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U -, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019
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Testo completo

SEPE-ricorrente-controSERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A., rappresentato e difesodall'avvocato MASSIMILIANO MOTTA-controricorrente-Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2166/2023depositata il 15/05/2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/11/2025 dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI;Svolgimento del processo1. Con ricorso notificato il 11/12/2023, l’Associazione SportivaDilettantistica “Circolo Nautico Posillipo” impugna per cassazione laNumero registro generale 24899/2023Numero sezionale 4261/2025Numero di raccolta generale 9252/2026Data pubblicazione 12/04/2026sentenza n. 2166/2023 della Corte d’appello di Napoli pubblicata il15/05/2023 non notificata.

La parte intimata Servizio ElettricoNazionale S.p.A. (già Enel Servizio Elettrico S.p.A.) ha depositatocontroricorso.2. La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell'atto dicitazione con cui l’A.S.D. Circolo Nautico Posillipo conveniva in giudiziola società Enel Servizio Elettrico S.p.A., esponendo di aver ricevuto, indata 21/07/2016, una diffida di pagamento da parte della societàelettrica, relativa a cinque fatture emesse nell’anno 2011, per unimporto complessivo di € 208.904,40, di cui chiedeva l’accertamentonegativo del credito o, in subordine, la dichiarazione dell’intervenutaprescrizione.

In via ulteriormente subordinata, instava per laconcessione di una dilazione nei pagamenti.Si costituiva la convenuta Enel Servizio Elettrico S.p.A. che, in viariconvenzionale, chiedeva l’accertamento del credito € 208.904,40 e lacondanna dell’attrice al relativo pagamento.3. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Napoli con sentenzan. 2510/2020, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dellaconvenuta Enel Servizio Elettrico S.p.A. – ritenendo tale rilievoassorbente sia rispetto alla domanda attorea di accertamento negativo,sia rispetto alla domanda riconvenzionale proposta dalla societàelettrica - e condannava il Circolo Nautico Posillipo al pagamento dellespese del giudizio.4.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Circolo Nautico Posillipo. Sicostituiva innanzi alla Corte territoriale la società appellata, senza piùinsistere sulla domanda riconvenzionale non accolta. La Corte d’appellodi Napoli confermava la pronuncia di primo grado, rigettando l’appelloproposto dal Circolo e regolando le spese di conseguenza.5. La parte ricorrente l’A.S.D. Circolo Nautico Posillipo, nell’imminenzadella adunanza camerale, depositava memoria illustrativa.Numero registro generale 24899/2023Numero sezionale 4261/2025Numero di raccolta generale 9252/2026Data pubblicazione 12/04/2026Motivi della decisione6.

Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la ricorrentedenunzia “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto inrelazione agli artt. 99, 100, 112 codice procedura civile e 2907 codicecivile, nonché in relazione alla legge 125/2007 ed all’Allegato A dellaDeliberazione n. 388/07 della AEEG – Autorità per l’Energia Elettrica edil Gas; gradatamente omesso esame circa fatti decisivi”. La censurainveste la sentenza della Corte d’appello nella parte in cui haconfermato il difetto di legittimazione passiva della società ServizioElettrico Nazionale S.p.A. (già Enel Servizio Elettrico S.p.A.),fondandosi sulla normativa sopra richiamata e sugli artt. 2.1 e 2.2dell’Allegato A alla Deliberazione n. 348/07 dell’AEEG, che disciplinanola ripartizione delle competenze tra i diversi operatori del settoreenergetico — in particolare tra la società distributrice, EnelDistribuzione S.p.A., responsabile della raccolta e registrazione dellemisure di consumo, e le società di vendita ai clienti finali, tra cui laServizio Elettrico Nazionale S.p.A.7.

Si duole che la corte territoriale, valorizzando esclusivamente taledistinzione funzionale tra i due soggetti economici, abbia erroneamenteritenuto che la società venditrice non fosse legittimata passivamente aresistere, poiché l’eventuale prescrizione, inesigibilità o inesistenza delcredito, tutte ipotesi fatte valere in via subordinata, si correlerebberoal comportamento contrattuale della società venditrice, la quale,proprio in quanto parte del rapporto obbligatorio, doveva dimostrare diavere fatturato i consumi così come comunicatile dalla società didistribuzione.

Pertanto, la suddivisione delle competenze tra i diversisoggetti del settore energetico non escluderebbe la sua legittimazionepassiva riguardo alle domande subordinate.8. Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., denunzia la“Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agliNumero registro generale 24899/2023Numero sezionale 4261/2025Numero di raccolta generale 9252/2026Data pubblicazione 12/04/2026artt. 99, 100, 112, 116 codice procedura civile e 2907 codice civile”. Sicritica la decisione impugnata nella parte in cui la Corte d’appello,contrariamente al tenore della documentazione in atti, ha ritenutoinfondata la tesi del Circolo secondo cui la società di vendita avrebbetenuto un comportamento contrattualmente e commercialmente nontrasparente.In particolare, la corte territoriale avrebbe omesso di considerare che ladocumentazione prodotta dalla società elettrica era del tutto priva diidoneità probatoria, trattandosi di atti contestati, privi di forma e valorelegale, non idonei a dimostrare l’avvenuto invio o la ricezione da partedel Circolo.

Ciò riguarderebbe tanto le fatture quanto le asserite messein mora e la fotocopia informale di una lettera che la società avrebbericevuto da un legale del Circolo nel 2011, documento di cui avrebbedovuto produrre l’originale.Parimenti, non sarebbe stato considerato che la fatturazione nonrisultava conforme ai consumi comunicati dal distributore e che lasocietà resistente aveva persino articolato un’inammissibile provatestimoniale.9. Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c., denunzia“Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agliartt. 99, 100, 112, 116, 276, 277 codice procedura civile e 2907 codicecivile; omessa pronunzia sulla domanda subordinata”, per avere laCorte omesso di esaminare e decidere sulla domanda subordinata dicompensazione dell'eventuale credito del Servizio Elettrico NazionaleS.p.A. con il risarcimento del danno subito dal Circolo.10.

In particolare, la ricorrente lamenta che le mancate letture e leconseguenti mancate richieste di conguaglio hanno a tale streguaarrecato un notevole danno conseguente all'impossibilità di farecorrette valutazioni di spesa, commisurate alle proprie possibilità.Numero registro generale 24899/2023Numero sezionale 4261/2025Numero di raccolta generale 9252/2026Data pubblicazione 12/04/202611. Con il quarto motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c., laricorrente denunzia “Violazione e/o falsa applicazione di norme didiritto in relazione agli artt. 99, 100, 112, 116, 276, 277 codiceprocedura civile e 2907 codice civile; omessa pronunzia sulla domandaancora più subordinata”.12.

Si duole che la corte d’appello abbia omesso di pronunciarsi sullarichiesta del Circolo che, nell’eventualità di un accertamento del propriodebito, aveva domandato che lo stesso fosse rateizzato in pagamentimensili di pari importo, senza interessi, per la durata di sei anni,corrispondente al periodo del rapporto contrattuale intercorso tra leparti.13. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono inammissibili.14. Con particolare riferimento al 1° motivo va osservato che laricorrente non indica debitamente nel ricorso il contenuto e il luogoprocessuale in cui sono state mosse le suddette contestazioni, inviolazione dei requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366, 1°co. nn. 4 e 6, c.p.c.; dall’altro, la censura ivi mossa non risulta idonea acontrastare la ratio decidendi là dove la Corte di merito ha motivato ladecisione sulla base della normativa che disciplina la separazionefunzionale tra i soggetti operanti nel mercato dell’energia elettrica,introdotta dalla legge n. 125 del 2007 e dalle delibere AEEG n. 348/07e n. 388/07.

Tale disciplina distingue le attività di distribuzione,riservate alla società Enel Energia S.p.A., e quelle di vendita, attribuiteal Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., il quale si limita a fatturare aiclienti finali i corrispettivi calcolati sulla base dei dati di consumocomunicati dal distributore, senza alcun potere di intervento o diverifica su tali dati. Sicché le censure relative al merito dellecontestazioni del credito sono rimaste assorbite da tale preliminare – eNumero registro generale 24899/2023Numero sezionale 4261/2025Numero di raccolta generale 9252/2026Data pubblicazione 12/04/2026pregiudiziale - rilievo di carenza di legittimazione della societàconvenuta in giudizio.15.

Ne consegue che anche il secondo motivo, lungi dall’individuare unareale erronea interpretazione o applicazione delle norme richiamate, silimita a contrastare la decisione sulla base di argomentazioni giuridichetratte da una sentenza allegata nel primo grado, che tuttavia non sonosupportate dagli atti del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 34469 del27/12/2019).16. I motivi terzo e quarto non superano, in pari modo, il vaglio diammissibilità.17. A parte l’erroneità della rubrica del terzo motivo come omissione diun fatto rilevante ai fini della decisione, inquadrabile nel vizio di cuiall’art. 360 n. 5 c.p.c., anziché come errore di applicazione delle normeprocessuali richiamate, i motivi si appalesano inammissibili laddove nonrecano il contenuto e la localizzazione delle domande subordinate inordine alle quali è asseritamente stata omessa la pronuncia, né risultaidoneamente censurata la decisione assunta, impediente ogni esamedelle ulteriori questioni di merito, inerenti a un soggetto ritenuto privodi legittimazione passiva.9.

Il quarto motivo non è in grado di impingere la ratio decidendi là dovela Corte territoriale ha sancito che la richiesta di rateizzazione noncostituisce una domanda autonoma, bensì una mera istanza di modalitàdi adempimento, logicamente subordinata al riconoscimento diun’obbligazione pecuniaria, che tuttavia non è stato oggetto diaccertamento.10. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida inNumero registro generale 24899/2023Numero sezionale 4261/2025Numero di raccolta generale 9252/2026Data pubblicazione 12/04/2026complessivi euro 6.200,00 (di cui euro 6.000,00 per onorari), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/11/2025.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO