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Ordinanza — n. 9233/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to procedural defect: notification of judgment occurred after the 60-day statutory deadline. The court declared the appeal inadmissible ex officio. The applicant was ordered to pay costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9233/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the notification of the appealed judgment occurred more than 60 days after its publication. The applicant argued the debt was private rather than public, but the court focused solely on the procedural violation regarding the notification deadline. The court ruled that this defect is detectable on its own and cannot be cured by the opposing party's silence, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ.; Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if the notification of the contested judgment occurs after the expiration of the sixty-day period, a defect the court must raise ex officio as it concerns public order.

Parole chiave

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improcedibility notification deadline ex officio duty public order Cassation appeal diritto esclusivo nella comproprietà demanio pubblico curatela di cooperazione

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ.
Agli atti del giudizio a disposizione del Collegio almomento della decisione non risulta presente la relata dinotificazione della sentenza impugnata (notificazione che siassume avvenuta il 20 settembre 2023), il deposito della quale èprescritto, invece, dall’art. 369, comma 2, cod.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Esso denuncia - ex art. 360, comma 1, n.
Art. 17, d.lgs. n. 46 del 1999
civ.Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui haaffermato il diritto dell’Amministrazione di procedere allariscossione coattiva mediante ruolo, previsto in via generaledall’art. 17 d.lgs.
Art. 1, comma 274, legge 30 dicembre 2004, n. 311
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod.
Art. 2909 cod. civ.
311 e dell’art. 2909 cod. civ.Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui haaffermato il diritto dell’Amministrazione di procedere allariscossione coattiva mediante ruolo, previsto in via generaledall’art.
Art. 325, comma 2, cod. proc. civ.
Art. 6 CEDU
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
art. 2909 cod. civ
311 e dell’art. 2909 cod. civ.Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui haaffermato il diritto dell’Amministrazione di procedere allariscossione coattiva mediante ruolo, previsto in via generaledall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, sent. 10 luglio 2013, n. 17066
Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2015, n. 18645
Cass. Sez. 6-3, ord. 30 aprile 2019, n. 11386
636810-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 30 aprile 2019, n. 11386, Rv.
Cass. Sez. Lav., sent. 12 febbraio 2020, n. 3466
Cass. Sez. Lav., sent. 12 febbraio 2020, n. 3466, Rv.656775-01), trattandosi di materia indisponibile, poiché di ordinepubblico processuale.Infine, non pare ozioso ribadire che “l’improcedibilità delricorso ex art.
Cass. Sez. 3, ord. 16 settembre 2024, n. 24724
Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
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Testo completo

empore”, domiciliata “ex lege” presso gliindirizzi di posta elettronica dei propri difensori come in atti,rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonio CARULLO, GiudittaCARULLO e Giulio MARABINI;- ricorrente -controAGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore Generale “protempore”, domiciliata “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi 12,presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresentata edifende per legge;- controricorrente -e controNumero registro generale 23833/2023Numero sezionale 4319/2025Numero di raccolta generale 9233/2026AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE;Data pubblicazione 12/04/2026- intimata -Avverso la sentenza n. 1815/2023, della Corte d’appello diBologna, depositata in data 11/09/2023;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale indata 11/11/2025 dal Consigliere Dott.

Stefano Giaime GUIZZI.1. Unica Società Cooperativa (d’ora in poi, “Unica”) ricorre,sulla base di un solo motivo, per la cassazione della sentenza n.1815/23, dell’11 settembre 2023, della Corte d’appello diBologna, che - in accoglimento del gravame esperito dall’Agenziadel Demanio avverso la sentenza n. 931/18, del 30 novembre2018, del Tribunale di Forlì - ha respinto l’opposizione a cartellaesattoriale proposta dalla predetta società.2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di esserestata destinataria di una cartella di pagamento, emessa dallasocietà Equitalia Centro S.p.a. (oggi Agenzia delle Entrate eRiscossione) per l’importo di € 56.480,60, in relazioneall’occupazione - protrattasi per tre anni e tre mesi - di unimmobile di proprietà demaniale.Lamentando la violazione degli artt. 17 e 21 del d.lgs. 26febbraio 1999, n. 46, e dunque l’invalidità dell’iscrizione a ruoloper carenza di formazione giudiziale di apposito titolo aventeefficacia esecutiva, la società Unica proponeva opposizione ex art.615 cod. proc. civ.L’adito Tribunale forlivese l’accoglieva, rilevando che il creditodell’Agenzia del Demanio non aveva natura pubblicistica ditributo, “perché riconducibile non già ad una tassa, ma adun’indennità o canone richiesto a corrispettivo di occupazione diNumero registro generale 23833/2023Numero sezionale 4319/2025Numero di raccolta generale 9233/2026aree pubbliche”, traendo, così, origine da un rapporto “ad effettiData pubblicazione 12/04/2026meramente privatistici”.Esperito gravame dall’Agenzia del Demanio, il giudiced’appello lo accoglieva, così rigettando la proposta opposizione.3.

Avverso la sentenza della Corte felsinea ha proposto ricorsoper cassazione la società Unica, sulla base - come detto - di unsolo motivo.3.1. Esso denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc.civ. - violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 274, legge30 dicembre 2004, n. 311 e dell’art. 2909 cod. civ.Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui haaffermato il diritto dell’Amministrazione di procedere allariscossione coattiva mediante ruolo, previsto in via generaledall’art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999, “quando invece il presuntocredito dell’Amministrazione era del 2013 e, comunque, quandoquesto era subordinato - dall’art. 21 del citato d.lgs. e ai finidell’iscrizione a ruolo - al conseguimento, da parte del Demanio,secondo le ordinarie procedure di realizzazione del credito traprivati, di un titolo esecutivo, stante la sua natura di entratapatrimoniale riconducibile ad una prestazione di tipo privatistico”.4.

Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso,l’Agenzia del Demanio, chiedendo che la stessa sia dichiaratainammissibile o, comunque, rigettata.5. È rimasta solo intimata l’Agenzia delle Entrate eRiscossione.6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.Numero registro generale 23833/2023Numero sezionale 4319/2025Numero di raccolta generale 9233/2026Data pubblicazione 12/04/20267. La controricorrente ha presentato memoria.8. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE9.

Il ricorso è improcedibile: e tanto esime dalla disamina deisingoli motivi in cui esso si articola.9.1. Agli atti del giudizio a disposizione del Collegio almomento della decisione non risulta presente la relata dinotificazione della sentenza impugnata (notificazione che siassume avvenuta il 20 settembre 2023), il deposito della quale èprescritto, invece, dall’art. 369, comma 2, cod. proc. civ. a penad’improcedibilità del ricorso stesso.Trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui “il ricorsoper cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiaridi avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata,depositando, nei termini indicati dall’art. 369, comma 1, cod.proc. civ., copia autentica della sentenza, priva però dellarelazione di notificazione e di tale documentazione non abbiaeffettuato la produzione neppure la parte controricorrente” (cfr.,tra le altre, Cass.

Sez. 6-2, ord. 22 luglio 2019, n. 19695, Rv.654987-01).Come detto, la ricorrente, nel caso di specie, ha depositato lasentenza impugnata, ma non pure la relata di notificazione, al cuideposito non ha provveduto nemmeno la controricorrente e chenon si ricava dagli atti legittimamente accessibili a questa Corte.Numero registro generale 23833/2023Numero sezionale 4319/2025Numero di raccolta generale 9233/2026Data pubblicazione 12/04/2026D’altra parte, nel caso di specie neppure è ipotizzabile quellaevenienza - nota come c.d. “prova di resistenza” - idonea aprecludere la declaratoria di improcedibilità.Evenienza, questa, da ritenere integrata allorché “lanotificazione del ricorso risulti essersi perfezionata, dal lato delricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione dellasentenza”, giacché in questo caso “il collegamento tra la data dipubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella dellanotificazione del ricorso stesso (emergente dalla relata dinotificazione dello stesso)” assicura, comunque, “lo scopo, cuitende la prescrizione normativa, di consentire al giudicedell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, diaccertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art.325, comma 2, cod. proc. civ.” (cfr., in tal senso, Cass.

Sez. 3,sent. 10 luglio 2013, n. 17066, Rv. 628539-01; Cass. Sez. 6-3,ord. 22 settembre 2015, n. 18645, Rv. 636810-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 30 aprile 2019, n. 11386, Rv. 653711-01).Nell’ipotesi che occupa, infatti, la notificazione del ricorso èavvenuta il 17 novembre 2023 e, dunque, oltre sessanta giornidal momento della pubblicazione della sentenza, risalendo essa algiorno 11 settembre 2023.Né a precludere l’esito dell’improcedibilità può valere il rilievoche la controricorrente nulla abbia eccepito al riguardo, giacché ilvizio “de quo” risulta, comunque, rilevabile d’ufficio, oltre che nonsanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente(per tutte:

Cass. Sez. Lav., sent. 12 febbraio 2020, n. 3466, Rv.656775-01), trattandosi di materia indisponibile, poiché di ordinepubblico processuale.Infine, non pare ozioso ribadire che “l’improcedibilità delricorso ex art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ.”, conseguenteal mancato tempestivo deposito della relata di notificazione dellasentenza, in base a quanto affermato dalla Corte EDU nellaNumero registro generale 23833/2023Numero sezionale 4319/2025Numero di raccolta generale 9233/2026Data pubblicazione 12/04/2026sentenza del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c.

Italia, “non sipone in contrasto con l’art. 6 CEDU, poiché integra una sanzioneadeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento delprocedimento dinanzi alla Corte di cassazione, che è preordinatoalla verifica della corretta applicazione della legge ed intervienedopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alladelibazione nel merito della pretesa, e non costituisceimpedimento idoneo a compromettere il diritto di accesso a untribunale” (Cass. Sez. 3, ord. 16 settembre 2024, n. 24724, Rv.672216-01).10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo.11.

A carico della ricorrente, stante la declaratoria diimprocedibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo unaccertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass.Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), aisensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso, condannando UnicaSocietà Cooperativa a rifondere, all’Agenzia del Demanio, le spesedel presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 4.300,00, piùspese eventualmente prenotate a debito, oltre spese forfetarienella misura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importoNumero registro generale 23833/2023Numero sezionale 4319/2025Numero di raccolta generale 9233/2026Data pubblicazione 12/04/2026a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi in data 11novembre 2025.Il Presidente