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Decreto — n. 9187/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's company deregistration; counter-appeal inadmissible for missing power of attorney.

Numero d'incarto Decreto — n. 9187/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the forty-day period for responding to the proposal for settlement expired without action. The appellant's company had been deregistered in 2024, yet the court refused to interrupt the proceedings, noting that such interruptions do not apply in cassation cases driven by the court's own initiative. Additionally, the counter-appeal was rejected as inadmissible because the special power of attorney required by law was not properly deposited in the case file.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: The cassation appeal is extinguished if the forty-day period for responding to the proposal for settlement expires without action, and the counter-appeal is inadmissible if the special power of attorney is not deposited in the case file.

Parole chiave

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cassation appeal extinguishment settlement proposal response company deregistration effect special power of attorney inadmissible counter-appeal tacita revoca dell'opposizione inattività successiva alla sospensione abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
26452/2024);ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391 cod. proc. civ.
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
187/2023 depositata indata 9/02/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ociali, in personadell’amministratore unico, sig. Rocco Botticelli, rappresentata e difesadall'avvocato Gianfranco Del Popolo Cristaldi unitamente all’avvocato VitoMeltonese, con domiciliazione digitale ex lege-ricorrente-controGenerali Italia S.p.A., in persona del suo procuratore speciale, dott. MarcoPorzio, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Roma-controricorrente-nonché controGianfranco Di Mattia-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 187/2023 depositata indata 9/02/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 10222/2023Numero sezionale 142/2026Numero di raccolta generale 9187/2026Data pubblicazione 11/04/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;rilevato che l’istanza, depositata in data 22.12.2025, di interruzione delgiudizio per essere stata la società ricorrente cancellata dal registro delleimprese in data 23.5.2024 – e, quindi, dopo la proposizione del ricorso percassazione - va disattesa, in quanto nel giudizio di cassazione, dominatodall’impulso d’ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttivepreviste dalla legge (Cass. n. 26452/2024);ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che il controricorso è inammissibile in quanto non risultadepositata agli atti la procura speciale del soggetto che si è dichiaratoprocuratore speciale della società controricorrente in virtù di atto notariledi cui sono indicati gli estremi; tale procura, infatti, pur indicata comeallegato 2) del controricorso, non risulta in atti mentre è stata depositataaltra procura notarile rilasciata in pari data ma avente numeri di repertorioe di raccolta diversi e oggetto diverso da quella richiamata nelcontroricorso e nella procura al difensore; pertanto, non è consentito aquesto giudice di legittimità di verificare il potere rappresentativo del dettosoggetto (Cass.2033/2022;

Cass. 24893/2021; 4924/2017; Cass. 16274);considerato che, stante la detta inammissibilità del controricorso e rilevatoche l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede, non deveprovvedersi sulle spese del presente giudizio di legittimità, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 7/04/2026IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOAntonietta Scrima