Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for case settlement. The appellant, represented by Teodorocosta and Ruocco, challenged a second-instance judgment against Caltagirone SPA and insurance companies, but the court found no merit in the procedural objection. Consequently, the appeal was deemed renounced, the case was closed, and the appellant was ordered to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ocato TEODOROCOSTA unitamente all’avvocato CLAUDIO RUOCCO, con domicilio digitaleex lege-ricorrente-controCALTAGIRONE SPA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCOBARRA CARACCIOLO, con domicilio digitale ex lege-controricorrente-controALESSANDRO BARBANO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCOBARRA CARACCIOLO, con domicilio digitale ex lege-controricorrente-nonché controALLIANZ ASSICURAZIONI SPA, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITEDCOMPANY, GIAN PIETRO FIORE-intimati-Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI n.4624/2024depositata il 14/11/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 2 ottobre 2025;Numero registro generale 11647/2025Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 9185/2026Data pubblicazione 11/04/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese del presente giudizio di legittimità, che vannoliquidate come in dispositivo nei confronti dei controricorrenti mentre nonvi è luogo a provvedere per dette spese negli confronti degli intimati, nonavendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede;ritenuti non sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza,proposta dalla controricorrente Caltagirone S.p.A., volta alla condanna delricorrente ex art. 96, c. 3, c.p.c., P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 7/04/2026Il Presidente di Sezione delegatoANTONIETTA SCRIMA