Cassation appeal dismissed due to failure to request ruling within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was extinguished because the appellant failed to request a ruling on the proposed settlement within the statutory 40-day period. The court noted that the appellant remained silent after the proposal was communicated, triggering the automatic waiver of the right to proceed. Consequently, the judgment declared the appeal renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
qualità di eredidella sig.ra Tringali Concetta, MANNISI CONCETTA, MANNISI ANTONINO,TRINGALI EUGENIA, rappresentati e difesi dall'avvocato NADIA GALLITTO,con domiciliazione digitale ex lege,-ricorrenti-controCONDOMINIO DI VIA EPICARMO N. 391, GRECO GIUSEPPA, GRECOSANTA, SANTINA AMARA, PIETRO AMARA, SALVATORE AMARA, in qualitàdi eredi del sig. Amara Emanuele, tutti rappresentati e difesi dall’avvocatoGIANLUCA GALOFARO, con domiciliazione digitale ex lege,-controricorrenti-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 7/2025depositata in data 7/01/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 5981/2025Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 9184/2026Data pubblicazione 11/04/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese del preente giudizio di legittimità, che vannoliquidate come in dispositivo, e che va disposta la distrazione di dettespese in favore del difensore delle parti controricorrenti, il quale hadichiarato di averle anticipate, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.Così deciso in Roma, il 7/04/2026IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOAntonietta Scrima