Cassation appeal dismissed due to client's formal waiver of the case, extinguishing the legal proceedings without substantive review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellants formally renounced their legal action. Although the lower courts had rejected the debtors' defense regarding payment made to a third party, the appellants voluntarily withdrew their request for review. Consequently, the court ruled that the proceedings must be terminated without issuing any orders regarding litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished if the parties formally renounce the appeal, terminating the proceedings without substantive examination of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
liva, domiciliazione telematica legale-ricorrente-controCrasta C. S.r.l. e Pappalardo Gennaro-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4123/2022depositata il 7/10/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/2/2026 dalConsigliere Paolo Porreca:Rilevato che:I Germogli Tre s.r.l. e Yenfei Chen ricorrono, sulla base di sei motivi,per la cassazione della sentenza n. 4123/2022 della Corte di appello diNapoli esponendo che:Numero registro generale 6011/2023Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 9140/2026Data pubblicazione 11/04/2026- avevano opposto due decreti ingiuntivi, per complessivi 18 milaeuro circa, ottenuti nei loro confronti da Crasta C. s.r.l. per ilpagamento di prestazioni di sdoganamento, presso il porto diNapoli, di merce loro destinata e proveniente dalla Cina;- avevano addotto di aver pagato, con effetto estintivo, in partecon assegni in parte in contanti, consegnati a GennaroPappalardo, con cui avevano intrattenuto, quale mediatore, irapporti per conto della creditrice;- avevano chiesto e ottenuto la chiamata in causa di quest’ultimo;- il Tribunale aveva rigettato le opposizioni condannando ilchiamato in causa al pagamento, in favore degli opponenti, dellaminor somma di 9 mila euro, a titolo d’indebito arricchimento;- la Corte di appello aveva rigettato il gravame osservando che:- gli opponenti avevano pagato a persona diversa dal creditoresenza che vi fossero circostanze univoche idonee a configurare unaffidamento, quali una procura, autorizzazioni o lettere dipresentazione al fine di ricevere pagamenti;- la creditrice non aveva ratificato il pagamento né se ne eragiovata, fatta eccezione per un assegno di 10 mila euroincassato;- i debitori non avrebbero dovuto pagare nelle mani di chi, purpresentandosi come rappresentante o mandatario di fatto delcreditore, non aveva preteso alcuna ricevuta, circostanza cheandava a escludere la loro buona fede;- non era stato provato dai debitori stessi il collegamento tral’assegno di 10 mila euro, consegnato a Pappalardo e incassatodalla società opposta, con i debiti oggetto dell’azione monitoria,tenuto conto dell’astrattezza del titolo e della pluralità deirapporti commerciali tra le parti, tanto più considerata la diversitàcon gli importi oggetto dei decreti ingiuntivi;Numero registro generale 6011/2023Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 9140/2026Data pubblicazione 11/04/2026- l’onere del creditore di provare la diversa imputazione delpagamento insorgeva logicamente dopo l’assolvimento, da partedel debitore, dell’esauriente prova del fatto estintivo in specie nelcaso di titoli astratti come gli assegni;- era risultata la consegna di 9 mila euro in contanti nelle mani diPappalardo, senza che quest’ultimo avesse a sua volta fattopervenire il denaro alla società Crasta;- dal che la conferma della decisione di prime cure;è rimasta intimata la società Crasta s.r.l.Rilevato che:con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 1188, 2697, c.c., 115 e 116 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbeerrato obliterando conclusivamente la risultata legittimazione del chiamatoin lite a ricevere i pagamenti con assegni anche incassati e contantiricevuti;con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1188, 1189, 2697 c.c. 115 e 116 c.p.c., poiché la Corte diappello avrebbe errato omettendo di considerare che il pagamentoricevuto dal creditore risultato apparente, in base a quanto allegato con laprima censura, aveva liberato i debitori;con il terzo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 1176, 1188, 1189, 1193, 2729, 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c.,poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando in particolare diconsiderare che la diversa imputazione del pagamento avvenuto conl’assegno di 10 mila euro era stata sollevata solo nel giudizio e del tuttogenericamente, senza indicare precisamente il diverso credito che sarebbestato soddisfatto;con il quarto motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 1188, 1189, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., poiché la Corte di appelloavrebbe errato mancando di considerare che, posta la risultata apparenzaNumero registro generale 6011/2023Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 9140/2026Data pubblicazione 11/04/2026del creditore, avrebbero dovuto ritenersi estintivi anche i pagamenti incontanti risultati per 9 mila euro;con il quinto motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 2697 c.c.,112, 115, 116, 360, primo comma, n. 5 c.p.c., poiché laCorte di appello avrebbe errato omettendo di apprezzare il risultatoincasso dell’ulteriore e pure documentato assegno di 2.100 euro;con il sesto motivo si prospetta violazione e falsa applicazionedell’art. 91 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe erroneamenteregolato le spese di lite considerata la fondatezza delle precedenticensure.Considerato che:Il ricorso è stato rinunciato, anche con sottoscrizioni personali delleparti ricorrenti;la rinuncia è stata notificata al difensore domiciliatario della parterimasta intimata;il giudizio di legittimità dev’essere dichiarato pertanto estinto senzadisposizioni sulle spese.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026Il PresidenteChiara Graziosi