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Ordinanza — n. 9095/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against lower court ruling on insurance bond liability and construction permit obligations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9095/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by HDI Assicurazioni against the Perugia Tribunal's decision. The lower court held that the construction permit owners were liable for payment obligations and that the insurance bond did not create a right of recourse against them. The court affirmed this ruling, stating the appellants' arguments regarding the bond's scope and the existence of a special power of representation were unsupported by the facts and law.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 1374 c.c.: The appellate court's finding that construction permit holders bear payment obligations is not a violation of law, and an insurance bond issued in the interest of a contractor does not automatically grant the insurer a right of recourse against the permit holders absent a specific contractual mandate.

Parole chiave

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insurance bond liability construction permit obligations right of recourse special power of representation appellate court review cumulative assumption of debt contractual interpretation obbligo del permesso di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Con il secondo motivo, denunziando ‹‹violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c. (con riferimento all’art.
Art. 1374 c.c.
617 c.p.c.); laviolazione dell’art. 1374 c.c. e dell’art.
Art. 1 DPR n. 380/2001
Costruzioni s.r.l.), enon già a garanzia del debito di soggetti diversi (Cicala – Lupini);aveva convenuto in giudizio anche i coniugi Cicala – Lupini peraccertare da chi l’Ente locale avrebbe potuto pretendere gli onericoncessori e chi avrebbe dovuto rivalere il fideiussore ex art. 1950cod.
art. 1949 c.c
avesse assunto nei lori confrontil’obbligo di pagare le rate di spettanza del Comune.Lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto condannare i coniugiCicala - Lupini ai sensi dell’art. 1949 cod.
art. 1950 cod. civ
Sostiene che, sulla base di tali premesse, il Tribunaleavrebbe dovuto ritenere che la società assicuratrice aveva regresso,ex art. 1950 cod. civ., “contrattualmente rafforzato dall’art.
art. 1949 cod. civ
avesse assunto nei lori confrontil’obbligo di pagare le rate di spettanza del Comune.Lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto condannare i coniugiCicala - Lupini ai sensi dell’art. 1949 cod.
art. 115 c.p
Con il secondo motivo, denunziando ‹‹violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 617 c.p
(con riferimento all’art. 617 c.p.c.); laviolazione dell’art.
art. 1374 c.c
617 c.p.c.); laviolazione dell’art. 1374 c.c.
art. 1951 cod. civ
Con il quarto motivo, denunciando la violazione dell’art. 1951cod.
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Testo completo

cura in calce al ricorso, dall’avv.Gaetano Alessi e dall’avv. Rosario Livio Alessi, domicilio digitale comeper legge- ricorrente -controCICALA MONIA e LUPINI MARCO, rappresentati e difesi, giustaprocura in calce al controricorso, dall’avv. Giovanni Rondini, condomicilio digitale come per legge- controricorrenti –nonché nei confronti diNumero registro generale 19284/2023Numero sezionale 4736/2025Numero di raccolta generale 9095/2026Data pubblicazione 10/04/2026COMUNE DI PERUGIA, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagliavv.ti Luca Zetti, Sara Mosconi e Rossana Martinelli, domicilio digitalecome per legge- controricorrente -nonchéG.A.

COSTRUZIONI S.R.L., GENTILE DOMENICO, GENTILE ANITA-intimati -avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1004/2023, pubblicatain data 20 giugno 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5dicembre 2025 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello1. La società HDI Assicurazioni s.p.a. propone ricorso percassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza delTribunale di Perugia n. 1004/2023, pubblicata in data 20 giugno2023, di rigetto dell’appello dalla medesima interposto in relazionealla sentenza del Giudice di pace di Perugia n. 185/19, recante a)declaratoria di cessazione della materia del contendere conriferimento all’ingiunzione emessa nel 2017, siccome annullata inautotutela, e b) rigetto dell’opposizione avverso l’ingiunzione emessadal Comune di Perugia nel 2018, nonché della subordinata domandadi manleva svolta dalla società assicuratrice nei confronti di G.A.Costruzioni s.r.l. e di Domenico e Anita Gentile.1.1.

Riferisce, in punto di fatto, che:a) aveva rilasciato, in favore del Comune di Perugia, polizzafideiussoria a garanzia del pagamento degli oneri concessori relativi alpermesso edificatorio n. 2466.2013, stipulata nell’interesse delNumero registro generale 19284/2023Numero sezionale 4736/2025Numero di raccolta generale 9095/2026Data pubblicazione 10/04/2026contraente, G.A. Costruzioni s.r.l., per tutte le somme che questoavesse dovuto (o fosse tenuto) a corrispondere al Comune;b) non avendo Marco Lupini e Monia Cicala, titolari del permesso,provveduto al pagamento, l’ente locale le aveva notificato ingiunzioneper il pagamento della somma di euro 1.976,30, avverso la qualeaveva proposto opposizione, eccependo che la fideiussione era statarilasciata nel solo interesse del contraente (G.A.

Costruzioni s.r.l.), enon già a garanzia del debito di soggetti diversi (Cicala – Lupini);aveva convenuto in giudizio anche i coniugi Cicala – Lupini peraccertare da chi l’Ente locale avrebbe potuto pretendere gli onericoncessori e chi avrebbe dovuto rivalere il fideiussore ex art. 1950cod. civ. o per contratto ex art. 7 delle condizioni di polizza (a mentedel quale il contraente si impegnava a pagare alla società, a semplicerichiesta, tutte le somme da questa versate);c) nel giudizio instauratosi si erano costituiti i coniugi Cicala-Lupini, i quali avevano opposto di non essere passivamente legittimatie che il Comune di Perugia aveva diritto di avvalersi della polizza, inquanto, con il preliminare di compravendita, avevano pattuito conG.A.

Costruzioni s.r.l. che a pagare gli oneri concessori sarebbe stataquest’ultima;d) avendo nelle more il Comune revocato il provvedimentoopposto, previa notificazione di nuova identica ingiunzione, avevaproposto opposizione anche avverso quest’ultima, riproponendo lemedesime domande ed eccezioni.Riuniti i due giudizi, il Giudice di Pace, con sentenza n. 185/2019,dichiarava che tenuta al pagamento degli oneri era la G.A. Costruzionis.r.l. e che in ogni caso era irrilevante stabilire se titolare delpermesso fosse G.A. Costruzioni s.r.l. o i coniugi Lupini-Cicala, dalmomento che l’opponente doveva adempiere senza poter sollevareeccezioni, stante la natura autonoma della garanzia prestata;Numero registro generale 19284/2023Numero sezionale 4736/2025Numero di raccolta generale 9095/2026Data pubblicazione 10/04/2026dichiarava, quindi, cessata la materia del contendere in relazione allaprima ingiunzione, perché annullata, e confermava la secondaingiunzione, rilevando che HDI Assicurazioni s.p.a. aveva azione diregresso unicamente nei confronti dei contumaci G.A.

Costruzionis.r.l., Gentile Domenico e Gentile Anita (questi ultimi due obbligati atenere indenne Hdi Assicurazioni s.p.a.), ma non anche nei confrontidei titolari del permesso di costruire (Cicala- Lupini).1.2. All’esito dell’appello proposto in via principale da HDIAssicurazioni s.p.a. e, in via incidentale, dal Comune di Perugia, ilTribunale di Perugia rigettava il primo, seppure correggendo lamotivazione della sentenza di primo grado, e, accogliendo il secondo,riformava la sentenza impugnata in punto di spese di lite.2. Resistono con separati controricorsi il Comune di Perugianonché la Cicala e il Lupini.Domenico Gentile e Anita Gentile non hanno svolto attivitàdifensiva.3.

La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.I controricorrenti Cicala e Lupini e Comune di Perugia hannodepositato rispettiva memoria.L’atto depositato dal Comune di Perugia non può considerarsi tal,in difetto dei relativi requisiti di legge.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione e falsaapplicazione degli artt. 1936 – 1950 e 7 delle condizioni di polizza;violazione dell’art. 1949 c.c.››.Deduce che il Tribunale aveva dato atto che il permesso dicostruire era stato richiesto al Comune di Perugia dai coniugi Cicala-Lupini e che tra questi ultimi, promittenti venditori, e la G.A.Numero registro generale 19284/2023Numero sezionale 4736/2025Numero di raccolta generale 9095/2026Data pubblicazione 10/04/2026Costruzioni s.r.l., promittente acquirente, era stato convenuto in sededi preliminare di vendita che i primi avrebbero stipulato laconvenzione di lottizzazione e presentato a loro nome la praticaedilizia, mentre la società costruttrice si sarebbe fatta carico dellerelative spese.

Sostiene che, sulla base di tali premesse, il Tribunaleavrebbe dovuto ritenere che la società assicuratrice aveva regresso,ex art. 1950 cod. civ., “contrattualmente rafforzato dall’art. 7 dellecondizioni di polizza”, non solo nei confronti di G.A. Costruzioni s.r.l.,ma anche nei confronti dei coniugi Cicala – Lupini, tenuti, in viaprincipale, al pagamento degli oneri, ai sensi dell’art. 16, comma 2,d.p.r. n. 380/2001. La polizza si riferiva, infatti, proprioall’obbligazione gravante sui promittenti venditori, i quali erano,pertanto, tenuti a rivalere la società assicuratrice degli esborsieffettuati, a nulla rilevando che, secondo gli accordi emergenti dalpreliminare, G.A.

Costruzioni s.r.l. avesse assunto nei lori confrontil’obbligo di pagare le rate di spettanza del Comune.Lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto condannare i coniugiCicala - Lupini ai sensi dell’art. 1949 cod. civ., in quanto il fideiussore,essendo obbligato in solido con il debitore principale, una voltaeffettuato il pagamento, è surrogato nei diritti che il creditore vantanei confronti del debitore e può esperire azione di regresso neiconfronti di quest’ultimo.2. Con il secondo motivo, denunziando ‹‹violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c. (con riferimento all’art. 617 c.p.c.); laviolazione dell’art. 1374 c.c. e dell’art. 2 delle condizioni di polizza;errore di sussunzione››, la ricorrente lamenta che il giudice d’appellonon avrebbe considerato che il Comune di Perugia non aveva affattocontestato che al pagamento degli oneri fossero tenuti i titolari delpermesso di costruire e che gli stessi coniugi Cicala – Lupini, che nonavevano negato di essere debitori in via principale, avevano intesoNumero registro generale 19284/2023Numero sezionale 4736/2025Numero di raccolta generale 9095/2026Data pubblicazione 10/04/2026avvalersi della polizza avendone chiesto espressamentel’adempimento, come emergeva dalle precisazioni contenute negliscritti difensivi dagli stessi depositati.

L’adesione dei promittentivenditori alla polizza, secondo la ricorrente, comportava ilriconoscimento negoziale degli effetti di quel contratto, rendendoirrilevante che la polizza fosse stata firmata dalla sola G.A.Costruzioni s.r.l., in quanto la sottoscrizione era stata apposta inesecuzione dello specifico mandato, previsto nel contratto preliminaredi compravendita, conferito dai coniugi Cicala- Lupini, di chiedere perloro conto alla società assicuratrice di emettere la polizza.3. Con il terzo motivo, censurando la decisione impugnata per‹‹errata qualificazione giuridica della (dichiarata) volontà deiconvenuti Cicala – Lupini di avvalersi della garanzia››, la ricorrentecontesta al Tribunale di non avere correttamente valutato l’adesionealla polizza da parte dei promittenti venditori come effetto delmandato dagli stessi conferito alla G.A.

Costruzioni s.r.l.4. Con il quarto motivo, denunciando la violazione dell’art. 1951cod. civ., la ricorrente si duole che il giudice d’appello non abbiaritenuto la garanzia operante anche nei riguardi dei coniugi Cicala –Lupini, in quanto debitori principali tenuti al pagamento degli oneri dispettanza del Comune.5. Il primo ed il quarto motivo, strettamente connessi, sonoinfondati.5.1. Nella sentenza impugnata il giudice dell’appello ha accertatoche tra i coniugi Cicala–Lupini e la società G.A. Costruzioni s.r.l.,promissaria acquirente, era stato convenuto, con il contrattopreliminare di vendita, che i primi avrebbero stipulato la convenzionedi lottizzazione e presentato la pratica edilizia, mentre la seconda sisarebbe accollata le relative spese.Tale accordo, come sottolineato dal Tribunale, ha avuto l’effetto diNumero registro generale 19284/2023Numero sezionale 4736/2025Numero di raccolta generale 9095/2026Data pubblicazione 10/04/2026modificare, dal lato passivo, l’obbligazione per gli oneri diurbanizzazione.

Difatti, i promittenti venditori sono rimasti obbligati alpagamento degli oneri concessori, atteso che, in forza di quantoprevisto dall’art. 16 d.P.R. n. 380 del 2001, la quota di contributorelativa agli oneri di urbanizzazione grava sul titolare del permesso dicostruire, ma, in forza dell’intervenuto accollo cumulativo ex art.1373 cod. civ., anche il terzo accollante, G.A. Costruzioni s.r.l., haassunto l’obbligo dei debitori (i coniugi Cicala – Lupini) verso ilcreditore accollatario, Comune di Perugia. Con la conseguenza che, aseguito dell’accordo raggiunto con il preliminare di compravendita,l’obbligazione per gli oneri di urbanizzazione nei confronti del Comuneè venuta a gravare, in via solidale, a carico degli originari debitori(Cicala – Lupini) ed a carico del debitore accollante, G.A.

Costruzionis.r.l.5.2. Si discute, in questa sede, ed è questa la questioneprospettata con i motivi in disamina, se HDI Assicurazioni s.p.a., aseguito della escussione della garanzia, potesse agire in regresso neiconfronti dei coniugi Cicala – Lupini, pur se la polizza era statasottoscritta soltanto da G.A. Costruzioni s.r.l.Il Tribunale è addivenuto alla conclusione che, a fronte di piùdebitori principali e solidali, nel caso di specie i coniugi Cicala – Lupinie G.A. Costruzioni s.r.l., la società assicuratrice non poteva esperireazione di regresso contro ciascuno per l’intero, ‹‹dal momento che isignori Cicala e Lupini non hanno stipulato la polizza e dal momentoche la polizza non è riconducibile ad un contratto stipulato da G.A.Costruzioni s.r.l. in favore dei terzi Lupini - Cicala››, risultando unicobeneficiario il Comune di Perugia.La decisione assunta dal giudice d’appello è corretta.La polizza fideiussoria di cui si discute, come già detto, è statarilasciata in favore del Comune e garantisce esclusivamente laNumero registro generale 19284/2023Numero sezionale 4736/2025Numero di raccolta generale 9095/2026Data pubblicazione 10/04/2026debitrice G.A.

Costruzioni s.r.l. e non anche i promittenti venditori,che sono rimasti estranei al contratto.La censura, per come formulata, non può condurre a ritenere chela odierna ricorrente, che ha garantito l’adempimentodell’obbligazione, possa agire in regresso nei confronti dei coniugiLupini - Cicala, atteso che l’art. 1951 cod. civ., se vi sono più debitoriprincipali obbligati in solido, consente al fideiussore di agire controciascuno di essi per ripetere integralmente ciò che ha pagatosolamente nell’ipotesi in cui la garanzia sia stata prestata per “tutti” idebitori, situazione questa che non si rinviene nel caso di specie incui, al contrario, la garanzia è stata prestata per la sola G.A.Costruzioni s.r.l. ed in favore del Comune.L’art. 1951 cod. civ. tace circa le regole del regresso nel caso incui, pur essendoci più debitori solidali, la fideiussione sia stataprestata soltanto per alcuni di essi; ma, secondo la prevalentedottrina, il fideiussore può rivolgersi in questi casi per l’intero alcondebitore garantito, al quale spetta poi il regresso verso gli altri exart. 1299 cod. civ.5.3.

Neanche è ravvisabile violazione della disposizione di cuiall’art. 1950 cod. civ., considerato che il fideiussore che ha pagato haregresso nei confronti del debitore principale, nella specie G.A.Costruzioni s.r.l., che, per effetto dell’accollo, ha assunto l’obbligo,verso il creditore accollatario (Comune di Perugia), di farsi caricodegli oneri concessori gravanti sui debitori originari (Cicala- Lupini).D’altro canto, l’azione di regresso, che l’odierna ricorrente haproposto, va tenuta distinta dalla surrogazione che pure sorgeautomaticamente per effetto del corretto pagamento, da parte delfideiussore, al creditore, stante la diversità di contenuti e dipresupposti, dovendosi ritenere che incorre nella sanzioned’inammissibilità, per novità della censura, la denuncia di violazioneNumero registro generale 19284/2023Numero sezionale 4736/2025Numero di raccolta generale 9095/2026Data pubblicazione 10/04/2026della disposizione di cui all’art. 1949 cod. civ., pure fatta valere con ilprimo motivo, perché manca l’allegazione dell’avvenuta deduzionedella relativa questione dinanzi al giudice di merito, trattandosi diquestione di cui non si fa menzione nella sentenza impugnata (Cass.,10/05/2005, n. 9765;

Cass., 25/05/2011, n. 11471; Cass.,22/01/2013, n. 1435; Cass., 10/08/2017, n. 19988).6. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sonoinammissibili.Nn risulta dall’odierna ricorrente (quantomeno idoneamente)censurata la ratio della decisione impugnata secondo cui la polizza dequa “non è riconducibile ad un contratto stipulato da G.A. Costruzionis.r.l. in favore dei terzi Cicala – Lupini”, poiché individua come unicobeneficiario il Comune di Perugia.Nel riportare meri stralci degli atti difensivi depositati dai coniugiCicala–Lupini la ricorrente assume che i medesimi avrebberomanifestato di volersi avvalere degli effetti della polizza e contesta algiudice di merito di non avere adeguatamente considerato leimplicazioni derivanti da tale atteggiamento difensivo.Le argomentazioni a sostegno della tesi dell’odierna ricorrente,oltre ad essere generiche, si scontrano con l’accertamento fattualesvolto dal giudice d’appello e non sono idonee ad integrare i vizi diviolazione di legge invocati.Difatti, non può dirsi che il giudice d’appello, in violazione dell’art.115 cod. proc. civ., non abbia tenuto conto del fatto incontestato chedalla titolarità del permesso di costruire discendeva, a carico deiconiugi Cicala – Lupini, la obbligazione di pagamento degli oneri di cuiall’art. 16 d.P.R. n. 380/2001, considerato che il Tribunale, a pag. 6della motivazione, ha espressamente evidenziato che l’obbligoassunto da G.A.

Costruzioni s.r.l., in forza dell’intervenuto accollo, siè aggiunto a quello gravante sui precedenti debitori, vertendosi inNumero registro generale 19284/2023Numero sezionale 4736/2025Numero di raccolta generale 9095/2026Data pubblicazione 10/04/2026ipotesi di accollo cumulativo e non liberatorio.Neanche le deduzioni difensive di parte ricorrente possonocondurre a sostenere che la sentenza non abbia fatto buon governodell’art. 1374 cod. civ., poiché il Tribunale, richiamando il contenutodell’art. 1 del contratto, ha escluso che la polizza potesse spiegareeffetti in capo ai promittenti venditori e che da essa potesse derivarein capo a questi ultimi l’obbligo di rivalere la odierna ricorrente,perché a quel contratto gli stessi sono rimasti estranei.Inconferente si rivela, di conseguenza, il riferimento ad unpresunto mandato conferito dai venditori a G.A.

Costruzioni s.r.l.affinché quest’ultima stipulasse la polizza, che la ricorrente vorrebbedesumere dall’art. 2 del contratto preliminare di compravendita,trattandosi all’evidenza di pattuizione con la quale i venditori si sonolimitati ad autorizzare la promittente acquirente ‹‹a rilasciare polizzeo ogni altra forma di garanzia… al fine di effettuare il pagamento alComune di Perugia››, ma non a conferire alla promittente acquirente‹‹un potere di rappresentanza speciale, ossia di chiedere per loroconto alla HDI Assicurazioni s.p.a. di emettere la polizza››, come siargomenta a pag. 22 del ricorso.7.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigettodel ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro1.500,00 (di cui euro 1.300,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore dei controricorrenti Cicale e Lupini; incomplessivi euro 1.200,00 (di cui euro 1.000,00 per onorari), oltre aNumero registro generale 19284/2023Numero sezionale 4736/2025Numero di raccolta generale 9095/2026Data pubblicazione 10/04/2026spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrenteComune di Perugia.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 5 dicembre 2025IL PRESIDENTELuigi Alessandro Scarano