Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to state grounds for opposition to enforcement order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to adequately explain the procedural history and grounds for the opposition to the enforcement order. The lower court rejected the appeal for violating Article 366 of the Civil Procedure Code, which requires specific reasons for the opposition and the defense strategy. Consequently, the appellant was ordered to pay the costs of the cassation proceedings and additional fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, 1° co., nn. 3 e 4 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the appellant fails to illustrate the procedural history and the specific reasons for the opposition to the enforcement order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
rrente-controVittoria Assicurazioni S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati EbeNannei e Michele Nannei-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1958/2024depositata il 7/11/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/3/2026 dalRelatore Chiara Graziosi:Rilevato che:Per quanto qui interessa, il Tribunale di Venezia, con sentenza n.655/2023, rigettava l’opposizione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. avversol’ingiunzione prot. n. 438/2020, emessa il 14 maggio 2020, della RegioneNumero registro generale 2531/2025Numero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 8994/2026Data pubblicazione 09/04/2026Veneto che le intimava, ai sensi dell’articolo 2 r.d. 639/2019, il pagamentodi una somma in relazione a garanzia da essa prestata con contratto n. E98. 071. 0000010551 al Centro di Formazione Professionale IPEA,all’epoca dell’ingiunzione fallito.Vittoria Assicurazioni presentava appello principale, mentre la RegioneVeneto appello incidentale.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n.1958/2024, accoglieva l’appello principale, rigettando l’altro, e quindiannullava l’ingiunzione.La Regione Veneto ha presentato ricorso, composto di tre motivi, da cuiVittoria Assicurazioni si è difesa con controricorso.In data 10 agosto 2025 è stata emessa e notificata PDA, per cui laricorrente ha proposto tempestiva istanza ex articolo 380 bis, ultimocomma, c.p.c., così che la causa è stata chiamata in udienza camerale del20 marzo 2026. Entrambe le parti hanno depositato memoria.Considerato che:1.
In via pregiudizialmente rilevato che il ricorso è inammissibile, inquanto il suo formulato in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilitàprescritti all’articolo 366, 1° co. nn. 3 e 4 c.p.c.Non risulta dalla ricorrente invero idoneamente illustrata la vicendaprocessuale, non essendo stato indicate le ragioni dell’opposizioneall’ingiunzione svolte dalla Vittoria Assicurazioni, e come l’odiernaricorrente si sia al riguardo difesa.Nella premessa del ricorso si trova invero narrata solo la vicenda anterioreall’instaurazione della causa, dando atto che questa è insorta appunto inrelazione all’ingiunzione, ma non anche indicato il contenuto dell’atto diopposizione [ “Tale ordinanza è stata proposta da Vittoria, con ricorso aisensi dell’art.2 del R.D. n. 639/10 avanti il Tribunale di Venezia, ove lacausa, istruita documentalmente dopo la costituzione delle … RegioneVeneto (DOC A8) e il rigetto nella istanza inibitoria, è stata decisa” (cosìricorso, pagina 4) ].Numero registro generale 2531/2025Numero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 8994/2026Data pubblicazione 09/04/2026Le censure risultano altresì formulate in violazione del requisito di cuiall’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c., in particolare relativamente agliCass., Sez.
Un., 27/12/2019, n. 34469 ).2. Quanto riscontrato depone -come detto- per l’inammissibilità delricorso, con assorbimento di ogni altra questione e differente profilo.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somme ex art. 96, 3°e 4° co., c.p.c., ricorrendone i rispettivi presupposti di legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente:
a) delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge;
b) della sommadi euro 6.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna la ricorrente alpagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delleammende ex art. 96, 4° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 20 marzo 2026Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoNumero registro generale 2531/2025Numero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 8994/2026Data pubblicazione 09/04/2026